C. 3292 EPUB Proposta di legge presentata il 7 settembre 2015
Atto a cui si riferisce:
C.3292 Disposizioni per assicurare l'informazione dei consumatori sulla distribuzione di formaggi a denominazione di origine protetta, grattugiati e senza imballaggio negli esercizi pubblici e nelle comunità
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3292 |
La tutela delle denominazioni di origine e tipiche è, dunque, una delle battaglie decisive su cui si gioca il futuro del Paese e di uno dei settori strategici per lo sviluppo economico dell'Italia.
La diffusione della conoscenza presso i consumatori dei veri prodotti a DOP è una delle azioni prioritarie che possono favorire la difesa delle peculiarità gastronomiche della nostra terra.
Uno dei diritti fondamentali del consumatore è, infatti, il diritto a essere informato. È facile comprendere l'importanza di tale diritto se si considera che il consumatore è il soggetto che si trova in una condizione di maggiori debolezza e precarietà rispetto agli altri attori del mercato.
La presente proposta di legge si colloca nel solco delle azioni tese a una più efficace educazione alimentare dei consumatori nonché alla valorizzazione delle produzioni di qualità e al contrasto delle frodi alimentari.
Nello specifico, l'obiettivo di questa iniziativa legislativa è quello di migliorare e di rendere più trasparente l'informazione al consumatore nel contesto della ristorazione, relativamente ai formaggi grattugiati, senza imballaggio, che beneficiano di una DOP, utilizzati per il consumo immediato, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti.
La norma comporta l'obbligo, per i ristoranti, di fornire indicazioni precise circa il formaggio a pasta dura grattugiato, servito in tavola, quando questo rientra tra i prodotti a DOP.
La proposta di legge si sostanzia in quattro soli articoli dei quali il primo finalizzato a introdurre l'indicazione della DOP del formaggio da apporre sui contenitori – nello specifico sulla formaggiera – o nei menù, il secondo definisce il sistema sanzionatorio applicabile nei casi di mancato rispetto della norma introdotta, il terzo prevede la vigilanza sull'applicazione della norma e l'ultimo subordina la sua efficacia all'approvazione della Commissione europea.
La presente proposta di legge si fonda sul disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che prevede l'adozione di provvedimenti nazionali per definire le indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti se motivati da:
«a) protezione della salute pubblica;
b) protezione dei consumatori;
c) prevenzione delle frodi;
d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale».
L'efficacia della disposizione è subordinata al completamento della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 39 e 44 dello stesso regolamento (UE) n. 1169/2011.
La proposta di legge non comporta oneri a carico dello Stato.
1. In attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, di seguito denominato «regolamento (UE) n. 1169/2011», i formaggi grattugiati che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP), offerti al consumatore finale nei pubblici esercizi o destinati alla fornitura delle collettività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011, senza imballaggio, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati con il nome registrato quale DOP, apposto sulla formaggiera o nel menù.
1. La violazione del divieto di cui all'articolo 1 comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 8.000 euro e la confisca del prodotto.
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2.
1. L'entrata in vigore della presente legge è subordinata al completamento della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011.