• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/01100 con la circolare Prot. AOODPIT n. 1972 del 15 settembre 2015 a firma del dirigente Rosa De Pasquale, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ha diramato alcune...



Atto Camera

Interpellanza 2-01100presentato daPAGANO Alessandrotesto diMartedì 6 ottobre 2015, seduta n. 496

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
con la circolare Prot. AOODPIT n. 1972 del 15 settembre 2015 a firma del dirigente Rosa De Pasquale, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ha diramato alcune note esplicative sulle numerose «... richieste di chiarimenti, sia da parte di dirigenti scolastici e docenti che di genitori, riguardo a una presunta possibilità di inserimento all'interno dei Piani dell'offerta formativa (POF) delle scuole della cosiddetta «Teoria del Gender» che troverebbe attuazione in pratiche e insegnamenti non riconducibili ai programmi previsti dagli attuali ordinamenti scolastici...»;
secondo la circolare «... i maggiori dubbi dei genitori scaturiscono da una non corretta interpretazione del comma 16 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 di riforma del sistema scolastico (cosiddetto La Buona Scuola) che recita testualmente: «Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei princìpi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenta di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119...»;
secondo la circolare, la norma contenuta nel comma 16 dell'articolo della legge n. 107 del 2015 è attuativa del disposto costituzionale contenuto nei seguenti articoli della Carta: articolo 3 (parità dei cittadini di fronte alla legge); articolo 4 (diritto al lavoro); articolo 29 (diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ed uguaglianza morale e giuridica dei coniugi); articolo 37 (diritti della donna lavoratrice ed obbligo dello Stato ad assicurare le condizioni di lavoro necessarie per l'adempimento della sua essenziale funzione di madre); articolo 51 (accesso paritario dei cittadini ai pubblici uffici);
secondo la circolare tale norma è anche attuativa del diritto europeo «... che proibisce la discriminazione per ragioni connesse al genere, alla religione, alle convinzione personali, handicap, età, orientamento sessuale o politico...», nonché, della Strategia di Lisbona 2000. Tali impegni sono da considerarsi in connessione e a integrazione della, «... collaborazione con l'Alleanza Europea per il contrasto all'istigazione all'odio...» un progetto coordinato con l'Alleanza parlamentare contro l'odio (No Hate Alliance) del Consiglio d'Europa;
secondo la circolare «... la finalità del suddetto articolo non è, dunque, quella di promuovere pensieri o azioni ispirati ad ideologie di qualsivoglia natura, bensì quella di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona costituzionalmente garantiti, anche per raggiungere e maturare le competenze chiave di Cittadinanza, nazionale, europea e internazionale...»;
secondo la circolare «... è opportuno sottolineare che le leggi citate, come riferimento nel comma 16 della legge 107 non fanno altro che recepire in sede nazionale quanto si è deciso nell'arco di anni, con il consenso di tutti i Paesi, in sede Europea, attraverso le Dichiarazioni, e, in sede Internazionale, con le Carte...»;
espressamente la circolare chiarisce che «... il personale scolastico, a cui è affidato il compito di educare i nostri ragazzi anche su queste delicate tematiche, deve essere debitamente formato e aggiornato, così come previsto anche dalla legge 128/2013 (di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013 ndr) che, all'articolo 16, comma 1, lettera d) pone all'attenzione delle scuole la necessità di favorire (nei docenti ndr.): l'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93»;
secondo la circolare inoltre «... alle scuole spetta il compito... sulla base dell'autonomia didattica e gestionale loro attribuita, di predisporre azioni nel rispetto di Linee di indirizzo generale che saranno appositamente divulgate dal MIUR. Tali linee... saranno elaborate con il contributo di rappresentanti di associazioni ed esperti riuniti in un apposito tavolo di lavoro che sarà istituito presso il Miur...»;
secondo la circolare infine ai genitori spetta «... il compito fondamentale di partecipare e contribuire, insieme alla scuola, al percorso educativo e formativo dei propri figli sulla base dell'articolo 30 della nostra Costituzione... (diritto/dovere dei genitori a istruire ed educare i figli)... che si sostanzia nel diritto, ma anche nel dovere di conoscere prima dell'iscrizione dei propri figli a scuola i contenuti del POF... in modo da... scegliere la scuola dei propri figli dopo aver attentamente analizzato e valutato le attività didattiche, i progetti e le tematiche che i docenti affronteranno»;
a seguito dell'emanazione della circolare, nel perdurare delle polemiche, il 16 settembre 2015 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca interpellato a Radio 24, ha dichiarato che «chi ha parlato e continua a parlare di «teoria gender» in relazione al progetto educativo del Governo Renzi sulla scuola compie una truffa culturale e voglio dire con chiarezza che ci tuteleremo con gli strumenti adeguati...» tra i quali «... la responsabilità irrinunciabile di passare anche a strumenti legali...»;
su Facebook il sottosegretario Faraone ha aggiunto: «Gender ? Strane pratiche ? Paure ? Sono parole che hanno a che fare con tempi bui e concezioni medievali. Le nostre parole sono tolleranza, rispetto, diritti, inclusione delle diversità, conoscenza, consapevolezza, autodeterminazione»;
a fronte di quanto sinora esposto è opportuno inoltre precisare quanto segue:
l'ideologia gender porta avanti le sue convinzioni in maniera esplicita ed aggressiva, tant’è che Papa Francesco l'ha definita «un'operazione di colonizzazione ideologica»; come tutte le ideologie, essa non ha alcun fondamento scientifico (anzi, è scientificamente dimostrato il contrario) e tende, non al contraddittorio con chi la pensa diversamente, ma all'esclusione del dissenso, anche con l'uso di strumenti giudiziari;
malgrado le rassicurazioni del Ministro sopra richiamato, nella Convenzione di Istanbul, a cui il Piano contro la violenza sessuale e di genere fa esplicito riferimento, con il termine «genere» ci si riferisce, non già al sesso maschile o femminile, ma a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti, mentre tra gli obiettivi prioritari del Piano oggi vigente vi è dichiaratamente anche quello di superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell'essere donne e uomini, e di favorire l'inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica;
il rischio è aggravato dalla previsione dell'articolo 16, comma 1, lettera d) del decreto-legge n. 104 del 2013) (espressamente citato nella circolare) che pone all'attenzione delle scuole la necessità di favorire nei docenti (e di conseguenza negli studenti) «l'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività..., e al superamento degli stereotipi di genere, in attuazione, di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93...» tali tematiche sono integralmente richiamate, attraverso il riferimento all'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, dal comma 16 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, che il Ministro ha inteso difendere;
la questione non riguarda solo di quanto scritto nel comma 16 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, ma il combinato disposto delle tre norme: il suddetto articolo 1, comma 16 della legge n. 107 del 2015; l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 e l'articolo 16, comma 1, lettera d) del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104; inoltre rileva al riguardo la Convenzione di Istanbul, che, ad avviso degli interroganti, genera un rischio, imposto per legge, di diffusione della «teoria gender» nelle scuole;
si tratta di un rischio non solo in fieri, ma anche attuale, immanente e concretizzatosi, ben dell'introduzione nell'ordinamento del comma 16, dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, in numerosissimi episodi verificatisi già dal 2013 e denunziati mediante svariati atti di sindacato ispettivo (Interpellanze 2-00915, 200897, 2-00369 Camera e 2-00225, 2-00224, 2-00205, 2-00184, 2-00107, 2-00106 Senato. Interrogazioni a risposta orale 3-01646, 3-01566, 3-01389, 3-00861, 301709, 3-01359 Camera e 3-01247 Senato. Interrogazioni a risposta scritta 4-10493, 4-10290, 4-09429, 4-08770, 4-08371, 4-07030, 4-04161 Camera. Interrogazioni a risposta in Commissione 5-05040, 5-03254, 5-02467 Camera; e ci si è limitati allo strettamente attinente); in tali atti nei quali si denuncia come i concetti di «educazione all'affettività» e di «superare gli stereotipi di genere» si siano tradotti nell'adozione acritica della «teoria del gender» e in un «metodo educativo» nel quale si è tentato di introdurre modelli di sessualità precoce ed indistinta, nonché di azzerare le differenze di genere, invece di sottolinearle nel rispetto reciproco operando una sorta di «entropia cultural-sessuale obbligatoria», che tende a femminilizzare i maschi e a mascolinizzare le femmine;
venendo ai contenuti della circolare sopra richiamata, si rileva che questa:
a) sbaglia tutti i riferimenti costituzionali, ad eccezione di quello relativo all'articolo 3 sulla parità dei sessi, sintomatico; peraltro è da sottolineare che il riferimento all'articolo 30 della Costituzione sul diritto dei genitori ad educare i propri figli, sia relegato alle ultime righe, invece di essere evidenziato tra i riferimenti principali; inoltre appare «grottesco», agli interroganti addirittura il richiamo all'articolo 29 della Costituzione sul valore sociale della famiglia, cioè quanto di più disatteso ci sia nelle scuole, per la cui tutela invece non ci sono né piani, né fondi, né ministri o sottosegretari che invece minacciano anche l'eventuale ricorso alle vie legali;
b) omette di esaminare gli effetti del combinato disposto delle norme vigenti sul tema oggetto della circolare; tali norme sono infatti citate in ordine sparso e disorganicamente;
c) a giudizio degli interroganti ammette quello che sta negando e cioè che la legge n. 107 del 2015 contenga il riferimento alla «ideologia del gender», laddove parla acriticamente del «superamento degli stereotipi di genere», dando così ulteriore veste legale al «grimaldello» sino ad oggi utilizzato per far entrare nelle scuole quella che appare agli interroganti una impostazione culturale nefasta, antiscientifica, devastatoria, totalitaria e frutto di aberrazione culturale;
d) omette, nella pedante elencazione degli atti internazionali (alcuni dei quali tutt'altro che attinenti al tema), che ci obbligherebbero ad adottare la suddetta impostazione culturale (tra i quali peraltro dimentica di citare il Position Statement dell'Unicef del novembre 2014), di riferire che altrettanti atti internazionali – espressamente citati negli ordini del giorno accolti dal Governo al disegno di legge «buona scuola» (Camera n. 9/2994-A/046 e 9/2994-B/5) – tutelano il diritto dei genitori ad educare i figli secondo le proprie convinzioni religiose e sociali;
e) ignora i problemi che l'attuale interpretazione della legge potrà generare alle famiglie laddove tra le righe afferma a giudizio degli interroganti che, se ad esse non piace il POF di una scuola, possono sempre cambiare scuola, senza chiarire che, su questo punto, i POF saranno uguali in tutte le scuole, dovendo applicare le linee guida ministeriali;
si prende atto, con estremo favore che il Ministro Giannini ha assicurato:
che il comma incriminato «va in direzione opposta all'annullamento della distinzione tra uomo e donna, che è in natura e cultura. Fa riferimento a principi di sensibilizzazione nei ragazzi alla prevenzione alla violenza di genere e ai reati e attacchi dettati dall'omofobia»;
che, in aggiunta a quanto riportato dalla circolare stessa; «... le Linee guida del POF... saranno elaborate con il contributo di rappresentanti di associazioni ed esperti riuniti in un apposito tavolo di lavoro che sarà istituito presso il MIUR –:
quali «rappresentanti di associazioni ed esperti» parteciperanno alla stesura delle linee guida del POF;
se non ritenga opportuno che all'elaborazione di tali linee guida prendano parte anche le associazioni a difesa della famiglia e i rappresentanti delle diverse confessioni religiose che operano nella scuola, precisando che, peraltro, il comma 5 dell'articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, già prevede per la redazione del POF la consultazione delle «diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio» e l'apporto propositivo «delle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti»;
se il Ministro interrogato condivida che, nella multiculturale scuola italiana, tentare di imporre «l'educazione all'affettività e il «superamento degli stereotipi» secondo le metodologie sino ad oggi utilizzate, ai ragazzi musulmani o di religione ebraica o induisti (in India il 13 dicembre 2013 l'omosessualità è stata ripenalizzata) o buddhisti, genererebbe un'altissima conflittualità, della quale, nella crescente conflittualità generale, non si sente alcun bisogno;
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno stemperare i toni, invitando al dibattito, piuttosto che prospettare improbabili vie legali, contro coloro che paventano il ripetersi di deleterie esperienze educative e un rischio di crescita delle tensioni in ambito scolastico;
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno dedicare un piano e dei fondi per la diffusione nella scuola del valore della «essenziale» funzione della maternità, che è costituzionalmente tutelata (articolo 37 della Costituzione), al pari di quello della parità tra cittadini;
quale peso avranno, in sede di redazione delle linee guida:
a) le «Linee di indirizzo sulla partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa», diramate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 22 novembre 2012, nonché il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
b) gli impegni previsti dagli ordini del giorno 9/02994-A/046, accolto il 20 maggio 2015, e 9/2994-B/5, accolto l'8 luglio 2015, nel corso del dibattito sulla legge n. 107 del 2015, di «garantire che l'attività di sensibilizzazione di docenti, studenti e famiglie sulla parità dei sessi, contro la violenza di genere e tutte le discriminazioni, venga condotta in conformità dell'articolo 30 della Costituzione e delle convenzioni internazionali sul diritto dei genitori ad educare i figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche, garantendo il diritto dei genitori alle scelte educative dei propri figli.» e di «a prevedere che le disposizioni applicative del comma 16 del provvedimento in esame e delle parti del suddetto Piano destinate alla scuola, siano adottate con il concorso di tutti gli attori del mondo scolastico e sociale.»;
c) le previsioni del comma 17 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, sulla trasparenza e sulla pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa: trasparenza e pubblicità da estendere peraltro, a giudizio degli interroganti, alle attività extracurricolari, ove si consideri che molte scuole hanno nascosto con quelle che appaiono fumose comunicazioni, i reali contenuti delle attività riguardanti il «superamento degli stereotipi di genere» e di contrasto alla «violenza di genere»;
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno, nella redazione delle Linee guida per la formazione del POF, prevede che, in sede di applicazione degli indirizzi in materia di «educazione all'affettività» e di «superamento degli stereotipi di genere», sia espressamente vietata la distribuzione di volumetti, fascicoli, dispense e simili nei quali, secondo gli interroganti, con la scusa di contrastare la violenza di genere o gli stereotipi di genere si tenti:
a) di «esplorare e verificare le conoscenze e le credenze di bambini e bambine su cosa significa essere maschi o femmine, a rilevare la presenza di stereotipi di genere» e ad «attuate un primo intervento, che permetta ai bambini/e di esplicitare e riorganizzare i loro pensieri, offrendo loro anche un punto di vista alternativo rispetto a quello stereotipico/tradizionale»;
b) di diffondere tra i bambini idee quali «2 pinguini maschi sono in grado di fare l'uovo e di conseguenza 2 donne, con un semino donato, sono in grado di avere figli e costituire una famiglia» o tra i più grandi che «uno degli effetti indesiderati del sesso è la gravidanza»;
c) di «criminalizzare» chi dissente, con argomenti e osservazioni offensivi nei confronti di coloro – intellettuali, associazioni delle famiglie e rappresentanti dello Stato – che mettono in discussione questa impostazione educativa, indicati come colpevoli di alimentare atteggiamenti omofobi, e soprattutto nei confronti della religione cristiana, dimenticando l'enorme impegno che la Chiesa cattolica e quella protestante profondono nel difendere i diritti degli omosessuali nei Paesi dove l'omosessualità è reato;
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno che, tramite gli indirizzi delle Linee guida per la formazione del POF debbano essere altresì vietati:
a) l'adozione nelle scuole di giochi di ruolo o recite scolastiche (in particolare nella scuola dell'infanzia, nelle elementari e nelle medie) dove i ragazzi siano obbligati a simulare di essere del sesso opposto o a vestirsi con abiti del sesso opposto o a fare dichiarazioni di amore omosessuale o a insultare pubblicamente forze politiche pro famiglia;
b) l'adozione di testi nelle scuole che appaiono «gay friendly» o «gay oriented», come libri di storia, di italiano e di letteratura, senza che questi siano prima concordati con i genitori, ivi compresa l'adozione di «fiabe omosessuali» per i più piccoli;
c) almeno fino alla terza classe del liceo, l'adozione di libri o letture scolastiche incentrati su amori omosessuali, se non concordati con i genitori, prevedendo che, dalla medesima classe queste letture siano controbilanciate con letture sui valori costituzionalmente tutelati della famiglia e della maternità;
d) almeno fino alla terza classe del liceo, l'accesso di esponenti delle associazioni LGBT o altri «esperti» similari a scuola a parlare di amori omosessuali, masturbazione, posizioni del Kamasutra, stimolazioni varie e altre piacevolezze, prevedendo che, dalla medesima classe, questi accessi siano controbilanciati, anche in regime di contraddittorio, con quelli delle associazioni che difendono i valori della famiglia e della maternità;
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno che, tramite gli indirizzi Linee guida per la formazione del POF debba essere altresì vietato considerare «l'educazione all'affettività» quale sinonimo di «educazione alla genitalità», priva di riferimenti etici e morali, che induca una sessualizzazione precoce dei ragazzi;
in connessione con il punto precedente, se non ritenga opportuno assumere ogni iniziativa di competenza per evitare l'adozione di quelle che appaiono agli interroganti le aberranti prescrizioni contenute nel documento elaborato nel 2010 dall'ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità e dal Centro federale della Germania per l'educazione alla salute, con sede a Colonia, e intitolato «Standard per l'educazione sessuale in Europa» (redatto da «specialisti del settore»), dove si prevede, tra l'altro, che:
dagli 0 ai 4 anni, si trasmettano ai bambini informazioni sulla masturbazione infantile precoce;
dai 4 ai 6 anni, si trasmettano informazioni sulla masturbazione, sul significato della sessualità e si aiutino i bambini a sviluppare il concetto: il mio corpo mi appartiene. Inoltre, si trasmettano informazioni sull'amore tra persone dello stesso sesso, sulla scoperta del proprio corpo e dei propri genitali;
dai 6 ai 9 anni, si trasmettano informazioni sulla masturbazione, sull'autostimolazione, sui rapporti sessuali, sull'amore verso persone dello stesso sesso, sui metodi contraccettivi;
dai 9 ai 12 anni, si trasmettano informazioni sulla masturbazione, sull'eiaculazione, sull'uso di preservativi, sulla prima esperienza sessuale, sull'amore verso persone dello stesso sesso;
dai 12 ai 15 anni, si rendano i bambini in grado di riconoscere i segni della gravidanza, di procurarsi contraccettivi nei contesti appropriati, ad esempio recandosi da personale sanitario, si trasmettano informazioni su come fare coming out;
a partire dai 15 anni, si trasmettano informazioni sull'aborto, sulla pornografia, sull'omosessualità, sulla bisessualità, sull'asessualità.
(2-01100) «Pagano, Binetti».