• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03012-A/017 premesso che: il comma 2 dell'articolo 6-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, ha previsto la definizione da parte dell'IVASS di una percentuale di sconto minima, in...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03012-A/017presentato daRUSSO Paolotesto diMercoledì 7 ottobre 2015, seduta n. 497

La Camera,
premesso che:
il comma 2 dell'articolo 6-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, ha previsto la definizione da parte dell'IVASS di una percentuale di sconto minima, in favore di contraenti che risiedono nelle regioni con costo medio del premio superiore alla media nazionale e che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per almeno cinque anni, a condizione che abbiano installato meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo (cosiddetta «scatola nera»). La percentuale di sconto minima deve essere tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media dei soggetti, aventi le medesime caratteristiche, residenti in regioni con tassi di sinistrosità inferiori rispetto alla media nazionale;
è stato comunque rilevato che la norma, così com’è stata scritta, produrrebbe qualche dubbio interpretativo: ai fini dell'ottenimento dello sconto, la disposizione, sin dalla sua entrata in vigore, potrebbe richiedere non solo i cinque anni di «virtuosità» da parte dell'assicurato, ma anche l'aver installato già in precedenza la scatola nera;
a prescindere dalla presenza di eventuali elementi discriminatori che potrebbe comportare comunque l'introduzione dell'obbligo della scatola nera nei confronti degli assicurati «virtuosi» di alcune zone del Paese, andrebbe chiarito che la norma introdotta non comporti alcun elemento di retroattività, precisando che, ai fini dello sconto, la scatola nera vada installata successivamente, ovvero dopo i cinque anni in cui non sono stati effettuati sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire l'ambito applicativo della disposizione di cui all'articolo 6-bis, comma 2, richiamata in premessa, precisando che, ai fini dell'ottenimento dello sconto, la scatola nera vada installata successivamente, ovvero dopo i cinque anni in cui non sono stati effettuati sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente.
9/3012-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Russo.