Relazione 1878 e 1203-A
Atto a cui si riferisce:
S.1878 Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
RELAZIONE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Relatore Mazzoni)
Comunicata alla Presidenza lâ8 ottobre 2015
SUL
DISEGNO DI LEGGE
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione (n. 1878)
(V. Stampato Camera n. 1803)
approvato dalla Camera dei deputati il 15 aprile 2015
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 aprile 2015
E SUL
DISEGNO DI LEGGE
Istituzione della Giornata nazionale per la memoria dei migranti vittime del mare (n. 1203)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 2013
del quale la Commissione propone lâassorbimento nel disegno di legge n. 1878
Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge istituisce il 3 ottobre quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. La scelta del 3 ottobre nasce dall'esigenza di preservare nella memoria collettiva del Paese il ricordo del naufragio avvenuto al largo di Lampedusa il 3 ottobre 2013, nel quale morirono 366 migranti.
Quel tragico naufragio è stato uno degli episodi più gravi in termini di perdita di vite umane, ma purtroppo non è stata l'unica strage di migranti avvenuta nel canale di Sicilia: in questi anni oltre 20.000 persone vi hanno già perso la vita, trasformando i fondali del mar Mediterraneo in un enorme cimitero.
Le vicende che nel Mediterraneo e lungo le rotte via terra verso l'Europa hanno provocato la morte di migliaia di persone in fuga da guerre, persecuzioni e miseria hanno finalmente indotto i Paesi europei a un atteggiamento di maggiore apertura verso il fenomeno migratorio. L'Europa tutta, infatti, è chiamata ad assumersi le proprie responsabilità e a intervenire con azioni più incisive, garantendo ai Paesi maggiormente coinvolti dai flussi migratori il supporto necessario per creare canali umanitari di ingresso e per contrastare il traffico di esseri umani.
Le recenti manifestazioni di solidarietà nei confronti dei rifugiati, in particolare da parte dei cittadini austriaci e tedeschi, rappresentano un segno tangibile della nuova sensibilità civile che si sta formando su questi temi, che può davvero rappresentare uno dei fondamenti identitari dell'Unione europea.
Le speranze e le tragedie di quanti, spinti dalla disperazione e dalla miseria, fuggono dai propri Paesi alla ricerca di un'esistenza dignitosa ci parlano anche della nostra storia, degli emigranti italiani che subirono il peso dell'indifferenza e il disprezzo del razzismo. Fare memoria del passato serve per imparare a guardare al futuro con senso critico e a porre rimedio agli errori commessi.
L'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione intende contribuire alla diffusione di un più forte senso di solidarietà civile, del rispetto della dignità umana, della consapevolezza del valore della vita di ogni essere umano e del valore dell'accoglienza, affinché tragedie come quella di Lampedusa non si ripetano.
à indispensabile sensibilizzare in particolare le nuove generazioni al rispetto dei diritti e della dignità umana, nonché dei valori dell'accoglienza e dell'integrazione.
A tale proposito, l'articolo 2 del presente disegno di legge promuove, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, iniziative di sensibilizzazione e di formazione su questi temi nelle scuole di ogni ordine e grado.
Mazzoni, relatore
PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Broglia)
30 settembre 2015
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
DISEGNO DI LEGGE N. 1878
Art. 1.
1. La Repubblica riconosce il giorno 3 ottobre quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e di rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 2.
1. In occasione della Giornata nazionale sono organizzati in tutto il territorio nazionale cerimonie, iniziative e incontri al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica alla solidarietà civile nei confronti dei migranti, al rispetto della dignità umana e del valore della vita di ciascun individuo, all'integrazione e all'accoglienza.
2. In occasione della Giornata nazionale le istituzioni della Repubblica, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono apposite iniziative, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, al fine di sensibilizzare e di formare i giovani sui temi dell'immigrazione e dell'accoglienza.
Art. 3.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
DISEGNO DI LEGGE N. 1203
Art. 1.
1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 3 ottobre quale «Giornata nazionale per la memoria dei migranti vittime del mare», al fine di promuovere la memoria dei naufragi nei quali hanno perso la vita i migranti, nel tentativo di raggiungere le coste italiane.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
Art. 2.
1. In occasione della «Giornata nazionale per la memoria dei migranti vittime del mare» sono organizzati incontri e iniziative, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare i cittadini in ordine alla dignità dei migranti, all'importanza della loro integrazione e al diritto di asilo. Presso la città di Lampedusa è organizzata, in particolare, una specifica commemorazione del naufragio del 3 ottobre 2013.
Art. 3.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.