• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03012-A/047 le liberalizzazioni, intese come razionalizzazione e regolamentazione dei mercati, costituiscono una delle misure di promozione della concorrenza capaci di produrre effetti virtuosi per il...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03012-A/047presentato daGALGANO Adrianatesto diMercoledì 7 ottobre 2015, seduta n. 497

La Camera,
le liberalizzazioni, intese come razionalizzazione e regolamentazione dei mercati, costituiscono una delle misure di promozione della concorrenza capaci di produrre effetti virtuosi per il contesto economico in cui operano le imprese italiane e riduzione dei costi dei servizi per i cittadini;
uno dei più importanti strumenti, presenti nel nostro ordinamento, per dare impulso all'attuazione delle norme in materia di liberalizzazione delle attività economiche, è quello della legge annuale sulla concorrenza, che serve a porre in atto un'attività periodica di rimozione dei tanti ostacoli e freni, normativi e non, che restano nei mercati dei prodotti e dei servizi;
l'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata prevista dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) con le specifiche finalità di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori;
la procedura prevede che il Governo, entro sessanta giorni dalla trasmissione della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (a sua volta presentata entro il 31 marzo), è tenuto a presentare alle Camere un disegno di legge annuale che dovrà contenere, in distinte sezioni, norme di immediata applicazione per l'attuazione dei pareri e delle segnalazioni dell'Autorità, ovvero per le medesime finalità, una o più deleghe al Governo da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge e l'autorizzazione all'adozione di eventuali regolamenti, decreti ministeriali e altri atti; disposizioni indicanti i principi che le regioni sono tenute a rispettare per l'esercizio delle relative competenze in materia di concorrenza; norme integrative o correttive di disposizioni in leggi precedenti;
in base a quanto stabilito dal citato articolo 47 della legge n. 99 del 2009, al disegno di legge annuale sulla concorrenza il Governo è tenuto ad allegare una relazione di accompagnamento che evidenzi: a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza; b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione; c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e mercato indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito;
dall'entrata in vigore della legge n. 99 del 2009, la legge annuale per la concorrenza non è mai stata adottata e con il disegno di legge in esame il Governo adempie per la prima volta a tale obbligo;
nella relazione al presente provvedimento, il Governo pur elencando le segnalazioni dell'Autorità volte alla predisposizione delle leggi annuali per la concorrenza a partire dal 2010, specifica di prendere in considerazione solo la segnalazione del luglio 2014, che, proprio ai fini della predisposizione del disegno di legge annuale per la concorrenza, evidenzia gli ambiti di mercato ove sono presenti tuttora barriere alla competizione, in cui la trasparenza è insufficiente o la domanda è ingessata, anche alla luce delle raccomandazioni della Commissione europea e delle altre istituzioni internazionali in tema di concorrenza e apertura dei mercati;
il disegno di legge in esame interviene solo in alcuni dei settori indicati dall'Autorità, quali quello delle assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto, i fondi pensione, le comunicazioni, i servizi postali, l'energia, la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione, le banche, le professioni, la distribuzione farmaceutica, mentre nella segnalazione del luglio 2014 sono stati sollecitati ulteriori interventi in materia di editoria, rifiuti, servizi pubblici locali, società pubbliche partecipate dagli enti locali, trasporto pubblico locale e trasporto pubblico non di linea, trasporto ferroviario, settore aeroportuale, settore portuale,

impegna il Governo

considerata l'importanza delle misure di liberalizzazione per il miglioramento del contesto economico in cui operano le imprese italiane e per la riduzione dei costi per i cittadini, ad adottare, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, ogni anno una legge per il mercato e la concorrenza, presentandola tempestivamente dopo la trasmissione della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
9/3012-A/47. (Testo modificato nel corso della seduta) Galgano, Sottanelli, Catalano, Pinna.