• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/02254 ENDRIZZI, CRIMI, MORRA - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che: nell'aprile 1993, con referendum abrogativo promosso dai Radicali italiani, gli italiani espressero il...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-02254 presentata da GIOVANNI ENDRIZZI
martedì 6 ottobre 2015, seduta n.518

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:

nell'aprile 1993, con referendum abrogativo promosso dai Radicali italiani, gli italiani espressero il 90,3 per cento dei voti a favore dell'abrogazione del finanziamento pubblico ai partiti;

già nel dicembre dello stesso anno, tuttavia, il Parlamento aggiornò, con la legge n. 515 del 1993, la normativa sui rimborsi elettorali, definiti "contributo per le spese elettorali", subito applicata in occasione delle elezioni del 27 marzo 1994. Da allora, tra elezioni politiche, europee e regionali, lo Stato ha erogato oltre 2 miliardi di euro di rimborsi elettorali;

tale cifra appare, a giudizio degli interroganti, assolutamente sorprendente, in considerazione del fatto che, nello stesso periodo di tempo, le spese accertate dai partiti proprio per le campagne elettorali del medesimo periodo si sono fermate a poco più di 720 milioni di euro;

considerato che:

con legge n. 96 del 2012, è stata istituita la commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, con il compito di effettuare il controllo di regolarità e di conformità alla legge dei rendiconti dei partiti, secondo le modalità ivi stabilite;

successivamente, il decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, ha abrogato, solo a far data dall'anno 2017, il finanziamento pubblico diretto dei partiti politici a titolo di rimborso elettorale e di cofinanziamento, sostituendolo con un sistema di finanziamento basato sulle detrazioni fiscali delle donazioni private e sulla destinazione volontaria del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

il decreto-legge ha, inoltre, disposto una riduzione graduale del finanziamento pubblico (rimborsi elettorali e cofinanziamento), nella misura del 25, 50 e 75 per cento rispettivamente per gli anni 2014, 2015 e 2016, fino all'abrogazione definitiva nel 2017. Nel periodo transitorio, l'erogazione dei contributi è subordinata all'esito positivo dei controlli della commissione, alla quale sono trasmessi la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto da una società di revisione e il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito;

in data 30 giugno 2015, il presidente della commissione di controllo sui partiti, nel trasmettere la relazione concernente l'attività di controllo sui rendiconti dei partiti politici relativi al 2013, ha fatto presente come, vista la complessità delle verifiche richieste dalla legge e in considerazione delle risorse strumentali e di personale di cui dispone, la commissione stessa non ha potuto effettuare, nei termini previsti, il controllo sui rendiconti dei partiti politici e, di conseguenza, non ha potuto rendere il giudizio di regolarità e di conformità dei rendiconti alla legge;

al fine di superare le criticità descritte, in data 23 dicembre 2014, è stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge (AC 2799), approvata il 9 settembre 2015 e trasmessa al Senato della Repubblica il giorno successivo (AS 2054), che introduce modifiche all'articolo 9, comma 3, della legge n. 96 del 2012, prevedendo, tra l'altro, che la disposizione secondo cui, nell'esercizio del controllo sui rendiconti dei partiti, la commissione verifica anche la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse (art. 9, comma 5, primo periodo) si applica ai rendiconti relativi agli esercizi successivi al 2014, escludendo gli esercizi degli anni 2013 e 2014, e autorizzando l'erogazione dei fondi ai partiti, prescindendo dalle necessarie verifiche;

valutato che permane, in ogni caso, l'obbligo in capo ai partiti e ai movimenti politici di trasmettere alla commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'articolo 8 della legge n. 2 del 1997, nonché la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione e il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri, anche alla luce della descritta disparità tra i rimborsi ricevuti e le spese sostenute dai partiti politici, nonché per ragioni evidenti legate all'interesse della collettività alla corretta, trasparente ed economica gestione del denaro pubblico, non reputi opportuno assumere tutte le opportune iniziative, ove necessario anche di carattere normativo, volte ad assicurare l'immediata trasmissione alle Camere e la più ampia conoscibilità al pubblico della documentazione obbligatoria, nonché ad estendere gli obblighi di pubblicazione già vigenti a tutti i finanziamenti e contributi erogati in favore di partiti o esponenti politici, indipendentemente dal loro ammontare e dal consenso di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

(3-02254)