Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/00009-A/006 premesso che:
è certamente importante che si chiarisca il tema dell'ottenimento della cittadinanza italiana da parte di persone già cittadine di Paesi stranieri;
il cittadino...
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/00009-A/006presentato daSANTERINI Milenatesto diGiovedì 8 ottobre 2015, seduta n. 498
La Camera,
premesso che:
è certamente importante che si chiarisca il tema dell'ottenimento della cittadinanza italiana da parte di persone già cittadine di Paesi stranieri;
il cittadino straniero che diviene italiano, in alcuni casi, perde automaticamente la propria cittadinanza d'origine, per disposizione normativa del Paese di provenienza;
segnatamente, tali Paesi sono, salvo eventuali recenti cambiamenti delle normative nazionali: Andorra, Austria, Bielorussia, Bolivia, Bosnia Erzegovina, Botswana, Burundi, Camerun, Capo Verde, Cina Repubblica Popolare, Congo Repubblica Democratica, Congo Brazzaville, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Cuba, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Etiopia, Filippine, Gabon, Georgia, Ghana, Giappone, Gibuti, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran, Iraq, Irlanda, Islanda, Kazakistan, Kenia, Kuwait, Liberia, Madagascar, Malesia, Mali, Mauritania, Mauritius, Messico, Mozambico, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Norvegia, Pakistan, Panama, Paraguay, Ruanda, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Sudafrica, Tanzania, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Ucraina, Uganda, Venezuela, Zambia;
in alcuni casi il cittadino straniero perde solo ad alcune condizioni la cittadinanza del Paese d'origine;
segnatamente, nel caso di Brasile, Ecuador, Paesi Bassi e Repubblica Ceca, la legge nazionale regola la possibilità di mantenere la cittadinanza d'origine in taluni casi;
è da ritenere che nella maggior parte dei casi i nuovi cittadini mantengano rapporti e legami con il Paese di provenienza di cui hanno avuto, nella prima parte della propria vita, lo status civitatis;
i cittadini sopra menzionati nel caso in cui intendano recarsi nei suddetti Paesi non sono più titolari di passaporto od equipollente documento della propria nazionalità precedente, e si trovano, quindi, a dover chiedere, alle relative Autorità diplomatiche, il rilascio di un visto d'ingresso di breve periodo, da apporre sul documento personale italiano;
il rilascio del visto d'ingresso da parte dei Paesi di cui sopra può comportare un costo economico per tasse consolari e spese di altro tipo di entità variabile, in alcuni casi cospicuo;
in alcuni casi, il fatto di dover affrontare un significativo onere economico potrebbe scoraggiare dall'affrontare il ritorno in Paesi in cui i nuovi cittadini mantengono legami di tipo affettivo, culturale, economico e ciò provocherebbe un danno ingiustificato alla loro vita di relazione ed alla sfera dei diritti fondamentali della persona;
ciò, paradossalmente, potrebbe dar luogo a situazioni in cui lo Stato italiano, da un lato, faccia acquisire uno status che è uno dei diritti della persona riconosciuti dalla Costituzione italiana e riconosca diritti o conceda benefici con contenuto altamente inclusivo dal punto di vista sociale e politico, ma il soggetto beneficiario, incontrando difficoltà nell'ottenere autorizzazione all'ingresso per brevi periodi nel Paese di provenienza, si trovi, d'altro lato, ad essere indebolito, nella sfera delle proprie relazioni familiari ed amicali, della propria vita culturale e dei propri eventuali investimenti economici con centro di interesse all'estero;
dal punto di vista dei Paesi esteri che obbligano allo svincolo dalla propria cittadinanza nel caso di acquisizione di una nuova, i Paesi stessi potrebbero essere interessati a stringere accordi con il Governo italiano, al fine di semplificare le procedure per visti di ingresso di breve periodo entro i novanta giorni di durata in Italia, per i propri cittadini;
il Governo italiano agirà, comunque, nel rispetto, del principio di diritto internazionale della sovranità degli Stati,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adoperarsi al fine di attuare accordi bilaterali con tutti i Paesi che obblighino, automaticamente o a talune condizioni, allo svincolo dalla propria cittadinanza, per facilitare da parte delle Autorità diplomatiche l'ottenimento di visti di ingresso nei Paesi di provenienza delle persone divenute cittadini italiani e che hanno dovuto rinunciare alla propria cittadinanza originaria, in modo da consentire, tra l'altro, il maggior contenimento possibile delle spese complessive per l'ottenimento del visto.
9/9-A/6. Santerini.