• Testo DDL 2084

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Atto a cui si riferisce:
S.2084 Disciplina delle Unioni Civili


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2084
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori CALIENDO, CARDIELLO e ZIZZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 OTTOBRE 2015

Disciplina delle unioni civili

Onorevoli Senatori. -- La sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 15 aprile 2010 ha stabilito che non è ammissibile il matrimonio tra due persone dello stesso sesso bensì sono da tutelare le coppie omosessuali ed eterosessuali nell'ambito delle formazioni sociali.

Orbene, per formazioni sociali, la Corte ha inteso ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone -- nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge -- il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.

In tali formazioni si considerano le coppie omo ed etero dal momento che non si giustificherebbe, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, una loro diversa disciplina, in quanto i diritti riconosciuti agli uni non possono non estendersi anche agli altri.

La Corte, nella succitata sentenza, ha affermato altresì che il Parlamento deve procedere ad un trattamento omogeneo, e quindi non uguale: è necessario cioè introdurre una disciplina giuridica che differenzi i diritti e le tutele di tali coppie da quelle unite dal vincolo del matrimonio.

A detto proposito, il presente disegno di legge recepisce quanto stabilito dalla Corte costituzionale e, attraverso l'istituzione del registro delle unioni civili presso l'anagrafe, offre a ciascuno la libertà di essere formazione sociale, libero, quindi, di costituire o sciogliere la medesima, senza la necessità dell'intervento di un giudice, cosa che comporterebbe un atto di stato civile.

Il presente disegno di legge si compone di ventinove articoli.

L'articolo 1 reca le finalità della presente legge ovvero la disciplina dei diritti e dei doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

L'articolo 2 definisce il significato di unione civile mentre l'articolo 3 ne delinea le cause impeditive per la costituzione.

L'articolo 4 reca modifiche al regolamento anagrafico della popolazione residente, l'articolo 5 disciplina le cause della cessazione dell'unione civile e l'articolo 6 i diritti delle coppie già unite in matrimonio a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti.

L'articolo 7, in materia di trattati internazionali, prevede che le disposizioni di questi ultimi relative al matrimonio non si applichino all'unione civile.

L'articolo 8 sancisce che la costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti.

L'articolo 9 stabilisce il regime patrimoniale della separazione di beni per le parti dell'unione civile e l'articolo 10 concerne la convenzione di unione civile.

L'articolo 11 tratta i doveri di solidarietà, ovvero quelli che le parti stabiliscono di comune accordo e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo. L'articolo 12 riguarda poi il diritto al sostegno economico nell'ipotesi di cessazione della medesima, l'articolo 13 l'obbligo alimentare e l'articolo 14 la successione nel contratto di locazione.

L'articolo 15 riguarda i diritti successori, l'articolo 16 la cura, assistenza e decisioni in materia di salute e morte, l'articolo 17 l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno mentre l'articolo 18 disciplina l'assistenza penitenziaria.

L'articolo 19 reca disposizioni in materia di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile e l'articolo 20 i diritti derivanti dal conseguente rapporto di lavoro.

L'articolo 21 stabilisce che le regioni anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, considerino anche l'unione civile ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

L'articolo 22 riguarda il risarcimento del danno ossia che in caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può richiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile.

L'articolo 23 tratta le agevolazioni fiscali ovvero che esse si applicano, anche, alle parti delle unioni civili. La parte dell'unione civile è altresì considerata tra i carichi di famiglia.

Il disegno di legge, ai restanti articoli (24, 25, 26, 27, 28, 29) reca varie modificazioni di seguito elencate:

modifiche delle condizioni in materia di ammissione a graduatorie pubbliche e di erogazione di servizi, adottando appositi regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta;

modifiche al codice civile, estendendo la decadenza della responsabilità genitoriale sui figli (articolo 330), l'ordine di protezione contro gli abusi familiari (articolo 342-bis) e il contenuto dell'ordine di protezione (articolo 342-ter) ai componenti dell'unione civile;

modifiche al codice delle assicurazioni private, estendendo alle parti dell'unione civile i vantaggi derivanti dall'articolo 134, comma 4-bis, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che testualmente recita: «L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato»;

modifiche al codice penale, estendendo quanto disposto dagli articoli 307 (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata), 384 (casi di non punibilità), 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare), 577 (ergastolo, aggravanti per omicidio), 649 (non punibilità della persona offesa, se congiunto), alle parti dell'unione civile;

modifiche al codice di procedura penale, estendendo quanto disposto dagli articoli 35 (incompatibilità per ragioni di parentela), 36, comma 1, lettere a), b) ed f), comma 2 (astensione), 199 (facoltà di astensione dei prossimi congiunti) e 681 (provvedimenti relativi alla grazia) alle parti dell'unione civile;

modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale, quali:

il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), che all'articolo 19, comma 3, estende le indagini patrimoniali alle parti dell'unione civile;

la legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), che all'articolo 4, comma 2, estende l'elargizione ai superstiti delle parti dell'unione civile;

la legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), che all'articolo 8, comma 1, lettera d), estende l'elargizione ai superstiti delle parti dell'unione civile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione e finalità)

1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri dell’unione di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quale formazione sociale costituita da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Ai fini della presente legge, l’unione di cui al comma 1 è denominata «unione civile».

Art. 2.

(Costituzione dell’unione civile)

1. Due persone maggiorenni e capaci, di cui almeno una in possesso della cittadinanza italiana, anche dello stesso sesso, che intendono connotare la loro convivenza di obblighi di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale possono costituire un'unione civile, rendendo entrambe, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al comune di residenza.

Art. 3.

(Cause impeditive della costituzione dell'unione civile)

1. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:

a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio del quale non sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili;

b) la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto;

c) la minore età anche di una sola delle parti, salvo l'autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale. Se il procedimento di interdizione è in corso, non può procedersi alla costituzione dell'unione civile sino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della istanza di interdizione;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile;

f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 1 comporta la nullità dell'unione civile.

Art. 4.

(Modifiche al regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223)

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al capo I, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Anagrafe della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili»;

b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: «famiglie» sono inserite le seguenti: «, alle unioni civili»;

c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola: «famiglia» sono inserite: «, di unione civile»;

d) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Unione civile)

1. Agli effetti anagrafici, per unione civile si intende l'unione di due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono, con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale»;

e) all'articolo 6, al comma 2 è premesso il seguente periodo: «La dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti»;

f) all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole: «nuova famiglia» sono inserite le seguenti: «o di nuova unione civile» e dopo le parole: «della famiglia» sono inserite le seguenti: «o dell’unione civile».

Art. 5.

(Cessazione dell'unione civile)

1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, all'ufficiale di anagrafe del comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, all'ufficiale di anagrafe del comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di una delle parti dell’unione, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989.

Art. 6.

(Diritti delle coppie già unite in matrimonio a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti)

1. A seguito di divorzio conseguente a sentenza passata in giudicato di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164, le parti possono proseguire il rapporto come unione civile rendendo la dichiarazione di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. La durata del matrimonio rileva in ordine agli effetti patrimoniali dell'unione civile.

Art. 7.

(Trattati internazionali)

1. Le disposizioni dei trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile.

Art. 8.

(Condizione dei figli)

1. La costituzione di un’unione civile non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti.

2. All’unione civile non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44, comma 1, lettere b) e d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.

Art. 9.

(Regime patrimoniale)

1. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui all’articolo 10.

2. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

Art. 10.

(Convenzione di unione civile)

1. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo le parti possono stipulare convenzioni di unione civile relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministratore di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile, nonché ad altri aspetti che esse ritengano opportuno regolare.

2. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate, a pena di nullità, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il pubblico ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989.

4. Le convenzioni di unione civile perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione medesima.

Art. 11.

(Doveri di solidarietà)

1. Con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Art. 12.

(Diritto al sostegno economico nell'ipotesi di cessazione dell'unione civile)

1. Nei casi di cessazione dell'unione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione civile ovvero al patrimonio dell'altra parte o a quello comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, ad un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione, nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, ad un assegno periodico determinato dal giudice, tenuto conto della posizione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito e della durata dell'unione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentite le parti. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

2. Il provvedimento del giudice stabilisce un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. In caso di palese iniquità può escludere l’adeguamento automatico con motivata decisione.

3. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto, nonché, in ogni caso, dopo un numero di anni pari a quelli di durata dell'unione civile.

4. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il tribunale, in camera di consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione della misura dell'assegno. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del citato decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

Art. 13.

(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione civile si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 438, comma primo, del codice civile, l'altra parte è tenuta a prestarle gli alimenti dopo la cessazione dell'unione, nella misura da determinare in base ai criteri di cui all'articolo 438, comma secondo, del codice civile, sino al momento in cui cessino dette condizioni, e comunque per un tempo non superiore a cinque anni.

2. L'obbligo di corrispondere gli alimenti cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto.

Art. 14.

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte della parte dell'unione civile che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione, l'altra parte ha diritto di succedere nel contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla data del decesso.

Art. 15.

(Diritti successori)

1. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è pari alla metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se vi è un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto ad un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, salvo diversa disposizione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 10, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, secondo comma, del codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità.

Art. 16.

(Cura, assistenza e decisioni in materia di salute e per il caso di morte)

1. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.

2. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra parte perché, nei limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di previe disposizioni dell'interessato.

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con comunicazione di volontà a un pubblico ufficiale che ne redige processo verbale.

4. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 3.

5. All’articolo 82, comma 2, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «un familiare» sono aggiunte le seguenti: «dalla parte dell'unione civile».

6. All’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «o della parte dell'unione civile».

Art. 17.

(Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno)

1. Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministrazione di sostegno nei confronti dell'altra.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 408, primo comma, dopo le parole: «il coniuge che non sia separato legalmente,» sono inserite le seguenti: «la parte dell'unione civile,»;

b) all'articolo 410, terzo comma, dopo le parole: «dal coniuge,» sono inserite le seguenti: «dalla parte dell'unione civile,»;

c) all'articolo 411, terzo comma, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o parte dell'unione civile»;

d) all'articolo 426, dopo la parola: «coniuge,» sono inserite le seguenti: «della parte dell'unione civile,».

Art. 18.

(Assistenza penitenziaria)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, terzo comma, dopo le parole: «con i familiari» sono aggiunte le seguenti: «o con la parte dell'unione civile costituita prima della detenzione»;

b) all'articolo 30, primo comma, dopo le parole: «un familiare» sono inserite le seguenti: «o della parte dell'unione civile»;

c) all'articolo 30, secondo comma, dopo le parole: «eventi familiari» sono inserite le seguenti: «o relativi alla parte dell'unione civile».

Art. 19.

(Impresa familiare)

1. Alla parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-bis del codice civile.

Art. 20.

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove anni, sono estesi i diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro spettanti ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 21.

(Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica)

1. Le regioni anche a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, considerano l'unione civile ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

2. All'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «o gradatamente,» sono inserite le seguenti: «della parte dell'unione civile o»; e le parole: «purché la convivenza» sono sostituite dalle seguenti: «purché l'unione civile o la convivenza».

Art. 22.

(Risarcimento del danno)

1. In caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può richiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidare in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile.

Art. 23.

(Agevolazioni fiscali)

1. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare si applicano alle parti delle unioni civili.

2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia.

Art. 24.

(Modifica delle condizioni in materia di ammissione a graduatorie pubbliche e di erogazione di servizi)

1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, è disciplinata l'ammissione delle parti dell’unione civile a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi.

Art. 25.

(Ulteriori modifiche al codice civile)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 330, secondo comma, dopo le parole: «del genitore o» sono inserite le seguenti: «della parte dell'unione civile o del»;

b) all'articolo 342-bis, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «, della parte dell'unione civile,» e dopo le parole: «dell’altro coniuge o» sono inserite le seguenti: «dell’altra parte dell’unione civile o del»;

c) all'articolo 342-ter, primo comma, dopo le parole: «al coniuge o» sono inserite le seguenti: «o alla parte dell'unione civile o al» e dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «, della parte dell'unione civile».

Art. 26.

(Modifica al codice delle assicurazioni private)

1. All'articolo 134, comma 4-bis, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , dopo le parole: «nucleo familiare» sono inserite le seguenti: «o dalla parte dell'unione civile».

Art. 27.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 307, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o dell'altra parte dell'unione civile»;

b) all'articolo 384, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore»;

c) all'articolo 570, primo comma, dopo le parole: «di coniuge» sono inserite le seguenti: «o di parte dell'unione civile»;

d) all'articolo 577, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta, o contro l'altra parte dell'unione civile»;

e) all'articolo 649, primo comma, numero 1, dopo le parole: «non legalmente separato» sono aggiunte le seguenti: «o della parte dell'unione civile».

Art. 28.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 35 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: «o coniugio» sono sostituite dalle seguenti: «, coniugio o unione civile»;

b) al comma 1, dopo le parole: «parenti o affini fino al secondo grado» sono aggiunte le seguenti: «o parti dell'unione civile».

2. All'articolo 36 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dei figli» sono aggiunte le seguenti: «o della parte dell'unione civile»;

b) al comma 1, lettera b), le parole: «o del coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «, del coniuge o della parte dell'unione civile»;

c) al comma 1, lettera f), le parole «o del coniuge» sono sostituite dalle seguenti «, del coniuge o della parte dell'unione civile»;

d) al comma 2, dopo le parole: «di coniugio» sono inserite le seguenti: «di unione civile».

3. All'articolo 199 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dopo le parole: «dei prossimi congiunti» sono aggiunte le seguenti: «e delle parti dell'unione civile»;

b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «abbia convissuto con esso» sono aggiunte le seguenti: «o sia parte dell'unione civile».

4. All'articolo 681, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «da un suo prossimo congiunto» sono inserite le seguenti: «o dalla parte dell'unione civile».

Art. 29.

(Modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale)

1. All’articolo 19, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della parte dell'unione civile,».

2. All’articolo 4, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, dopo le parole: «che risultino» sono inserite le seguenti: «parti delle unioni civili,».

3. All’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, prima delle parole: «convivente more uxorio» sono premesse le seguenti: «parte dell'unione civile,».