• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/02278 SERRA, PAGLINI, MONTEVECCHI, COTTI, DONNO, SANTANGELO, BOTTICI - Al Ministro della salute - Premesso che: il nomenclatore tariffario è il documento emanato dal Ministero della salute,...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-02278 presentata da MANUELA SERRA
venerdì 9 ottobre 2015, seduta n.521

SERRA, PAGLINI, MONTEVECCHI, COTTI, DONNO, SANTANGELO, BOTTICI - Al Ministro della salute - Premesso che:

il nomenclatore tariffario è il documento emanato dal Ministero della salute, soggetto a periodico aggiornamento, con cui si stabiliscono la tipologia e le modalità per la fornitura di protesi e ausili il cui costo è a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). Il suo aggiornamento, benché la legge preveda che esso debba essere periodico, risale all'anno 1999; difatti, è ancora in vigore quello stabilito dal decreto ministeriale n. 332 del 1999: "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe";

sui motivi del mancato aggiornamento veniva depositata l'interrogazione 3-01819, nell'aprile 2015, alla quale seguiva una risposta del sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo presso la 12a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato il 14 aprile. Il sottosegretario riportava la notizia dell'approvazione del nuovo patto della salute 2014-2016 e dell'intento di provvedere all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Comunicava, altresì, l'avvenuta attivazione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e delle Regioni, allo scopo di provvedere ad un'opera di revisione di quanto già prodotto sulla materia e alla formulazione di una nuova proposta di disciplina dell'assistenza protesica;

a parere degli interroganti, è necessario rilevare che quanto riportato, in generale, dal sottosegretario non appare condivisibile sotto diversi profili. Difatti, la semplificazione relativa alla produzione e fornitura di dispositivi di natura industriale risulta opinabile in relazione al fatto che nella risposta data si afferma che è da ritenersi corretto ricorrere a procedure pubbliche per l'acquisto di qualunque dispositivo, assimilando, in tal modo, quanto avviene per l'acquisto di farmaci ai dispositivi impiantabili;

occorre distinguere gli ausili assistenziali (come, in via meramente esemplificativa: i letti, i materassi, alcune carrozzine per il trasporto, i sollevatori) poiché un solo modello per ogni tipologia di dispositivo può ritenersi sufficiente a rispondere in modo adeguato ai bisogni da ritenersi standardizzabili, dagli ausili riabilitativi, che devono, invece, soddisfare esigenze strettamente personali, caratteristiche e bisogni individuali (come: le carrozzine per persone attive, i sistemi di postura, gli ausili per stabilizzazione, deambulazione e postura in età evolutiva, alcune particolari configurazioni di carrozzine elettroniche). In questo secondo caso, a giudizio degli interroganti, è necessario evidenziare che il concorso nella scelta del modello che si adatti meglio alle esigenze della singola persona, anche sotto il profilo estetico, da parte dell'assistito che ne usufruirà assume un ruolo estremamente importante ai fini della sua efficacia nell'impiego successivo, ma anche, e non secondariamente, sotto il profilo psicologico e della sua accettazione;

quindi non appare corretto, a giudizio degli interroganti, considerare alla stessa stregua la procedura per l'acquisto dei farmaci e quella per l'acquisto degli ausili riabilitativi, in quanto nei farmaci assume grande rilevanza il principio attivo e la sua efficacia clinica è predeterminata dal medico, mentre per gli ausili le differenze tra i vari modelli e le loro configurazioni sono determinanti per rispondere alle personali esigenze dell'assistito, ai singoli bisogni e alle sue potenzialità;

considerato che alcune posizioni autorevoli, come quelle del Forum nazionale della riabilitazione, della Società italiana di medicina fisica e riabilitativa, della Commissione di studio e ricerca ausili tecnici per persone disabili, non prevedono né l'inclusione impropria di ausili di serie nell'elenco dei dispositivi su misura né la scelta esclusiva da parte del tecnico ortopedico del modello adeguato alle esigenze ed aspettative dell'assistito, ma contemplano, più semplicemente, un iter di fornitura che consenta all'assistito di partecipare alla scelta e di essere informato dei modelli di ausili che possono essere forniti gratuitamente, almeno per quelli specialistici riabilitativi, fondamentali per l'autonomia della persona e del suo benessere psicofisico;

considerato inoltre che:

in ordine alla personalizzazione dell'ausilio di serie veniva riferito, nel corso della citata risposta, che la proposta di aggiornamento del nomenclatore tariffario contempla l'ipotesi di personalizzare i dispositivi di matrice industriale senza apportare alcuna modifica strutturale all'ausilio. In realtà, a leggere i dati della revisione, a giudizio degli interroganti risulterebbe diversamente, in quanto nelle prestazioni incluse nell'elenco 2C in relazione al prodotto con codice 12.22.90.939 (carrozzina) si parla di modifica strutturale nei casi di impiego per usi particolarmente gravosi, caso non singolo ma previsto anche per altri prodotti come: codice 12.22.90.942 e codice 12.22.90.045;

nell'elenco 1 (protesi su misura fornite da strutture accreditate) sono inseriti degli aggiuntivi, i quali, per essere applicati successivamente su un ausilio, implicano una modifica strutturale del dispositivo standard acquistato mediante la necessaria gara e, quindi, non fornito da una struttura accreditata;

in conformità alle vigenti normative italiane ed europee inerenti ai dispositivi medici, le modifiche indicate ai codici non sono eseguibili, gli ausili devono, infatti, essere prodotti con le caratteristiche indicate;

inoltre, non sono eseguibili neanche le applicazioni successive degli aggiuntivi strutturali di cui all'elenco 1, classe 12, ausili per la mobilità personale, divisione 12.22.18; si tratta di carrozzine manovrate da accompagnatore, telai basculanti ed elementi di completamento, quando relativi a modifiche ed integrazioni di dispositivi di serie acquistati nella versione standard. L'esecuzione delle modifiche comporta il riavvio delle procedure attestanti la conformità ed una nuova marcatura CE del singolo dispositivo ottenuto;

considerato altresì che, a parere degli interroganti:

non si comprende a quale figura professionale corrisponda il tecnico "specialista", dato che non risulta necessaria una figura professionale che indichi le caratteristiche tecniche e i requisiti strutturali e funzionali di una tipologia di ausili, peraltro già descritti negli elenchi. Occorre che venga indicato se il medico debba limitarsi a prescrivere la tipologia (indicando un codice e basandosi sui requisiti generali per tipologia descritti negli elenchi e se, in questo caso, è necessario definire chi sceglie il modello) o se la scelta debba avvenire attraverso la prova di alcuni modelli, appartenenti alla tipologia, ritenuti più appropriati per l'assistito, al fine di consentire la sua partecipazione nella scelta anche del dispositivo meramente commerciale;

è necessario che venga indicato uno strumento innovativo di acquisto che garantisca sufficiente semplificazione degli atti che, in adempimento delle disposizioni normative vigenti, non restringa la scelta del prodotto più idoneo indicato nella prescrizione medica;

considerato infine che, nelle intenzioni del Governo, entro il mese di giugno 2015 sarebbe dovuto essere emanato il decreto ministeriale necessario al fine di pervenire all'aggiornamento del Nnmenclatore tariffario. Ad oggi, non risulta agli interroganti che il decreto di aggiornamento sia stato adottato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, intenda definire l'ambito entro il quale è possibile individuare l'ausilio più idoneo rispetto alle reali necessità del paziente, eventualmente attraverso la scelta di più modelli appartenenti alla stessa tipologia;

quali siano gli strumenti per definire i modelli erogabili con la necessaria partecipazione alla scelta da parte dell'assistito;

quando sarà aggiornato il nomenclatore tariffario.

(3-02278)