• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00107 premesso che: secondo l'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 1, nella sua formulazione in vigore dal 25 dicembre 2010, il materiale agricolo o forestale naturale...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00107presentato daZOLEZZI Albertotesto diLunedì 23 settembre 2013, seduta n. 82

L'VIII Commissione,
premesso che:
secondo l'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 1, nella sua formulazione in vigore dal 25 dicembre 2010, il materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso (quali paglia, sfalci, potature, e altro), che non venga utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia, rientra nella gestione dei rifiuti speciali, in quanto derivanti da attività agricole e agro-industriali;
così articolata, la disciplina in questione non consente l'eliminazione di detto materiale mediante l'uso del fuoco, pratica che così va a configurare il reato di illecito smaltimento dei rifiuti;
tale disciplina ha creato non poca incertezza, posto che le regioni, nell'ambito dell'elaborazione dei propri piani di prevenzione degli incendi boschivi, hanno spesso disciplinato in senso opposto in ordine a tali pratiche, configurando come lecite (in certi orari e con determinate modalità) la pratica dell'abbruciamento di detto materiale vegetale di scarto;
al momento, stante in materia di tutela dell'ambiente la chiara prevalenza della normativa statale su quella regionale (più volte sancita dalla stessa Corte costituzionale, cfr. sentt. nn. 307 del 2003, 246/2006, 378/2007), dove la prima costituisce un limite invalicabile per la seconda, detto materiale deve essere trattato, secondo le vigenti previsioni di legge, alla stregua di rifiuto speciale;
le aziende agricole italiane, in modo particolare quelle di modeste dimensioni, e localizzate in zone di montagna o comunque svantaggiate sono messe in una situazione di grave di difficoltà dalla normativa nazionale citata in premessa, posto che devono sopportare costi aggiuntivi per lo smaltimento di materiale vegetali del tutto naturali;
in particolare, dette aziende spesso non sono nelle condizioni di poter produrre, secondo quanto previsto dall'articolo 185 citazione «energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana», dati gli elevati costi che tali processi comportano, e stante anche l'assoluta genericità delle condizioni poste dalla stessa normativa (che determinano una notevole incertezza negli stessi operatori economici nel settore agricolo);
a fronte dei notevoli costi che le aziende agricole sono costrette a sopportare, specialmente nel presente periodo di grave crisi economica, per lo smaltimento di paglie, potature ed altro materiale vegetale simile, l'alternativa (del tutto inaccettabile) per dette imprese al momento è la commissione del reato di illecito smaltimento dei rifiuti;
nell'attuale quadro di incertezza, quindi, sulle possibili condotte lecite alternative che le aziende possono adottare in merito alla presente questione, il rischio è che detto materiale non venga né raccolto né in qualche modo smaltito, né valorizzato ai fini del mantenimento della qualità dei terreni;
le condizioni estremamente delicate nella quali si trova il settore agricolo nazionale impongono un'attenzione particolare sulle problematiche di questo da parte delle istituzioni nazionali, ivi comprese quelle legate alla gestione e smaltimento dei rifiuti;
occorre tenere conto del quadro generale nazionale che evidenzia:
a) criticità legate all'inquinamento da polveri sottili con numero di sforamenti ben oltre i limiti considerati compatibili con accettabile rischio per la salute umana;
b) il rischio di «sdoganamento» di una pratica come quella riferibile all'abbruciamento, comunque opposta alla sostenibilità ambientale ed agricola che, contrariamente, prevede una valorizzazione del compostaggio aerobico a fini del mantenimento con mezzi naturali e poco costosi della natura dei suoli;
c) il rischio concreto di incendi boschivi;
d) la specificità territoriale di ogni ambito regionale, dove in molti casi, la legislazione regionale ha previsto disposizioni ad hoc per tali pratiche di smaltimento;
e) lo stravolgimento dell'agrozootecnia nazionale dovuto ai sistemi intensivi e all'uso irrazionale dell'agroenergia e ad un sistema distorsivo di incentivi;
allo Stato è affidato il compito di adottare criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti ex lettera e) dell'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
va ribadita la necessità di privilegiare il compostaggio aerobico e la virtuosa gerarchia nel trattamento dei rifiuti stabilito dalla direttiva 2008/98/CE (considerando 28) finalizzata alla realizzazione di una società del riciclaggio;
va ribadita la necessità di favorire la trinciatura degli scarti agricoli affinché siano reintegrati nel suolo i diversi residui vegetali attraverso specifiche tecniche agricole (ad esempio il sovescio) al fine di chiudere il ciclo della materia evitando l'eventuale depauperazione del suolo agricolo,

impegna il Governo:

ad assumere opportune iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di mettere in condizione le imprese agricole, ove non sia presente nell'ambito territoriale di pertinenza adeguata impiantistica per il compostaggio aerobico, con esclusivo riferimento a zone di montagna o aree comunque svantaggiate, non rientranti in zone ad elevata criticità in merito alla qualità dell'aria, di poter smaltire autonomamente, modeste quantità di propri rifiuti quali paglia, sfalci, potature, nonché materiali agricoli o forestali naturali non pericolosi che non vengano utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia, nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica;
a prendere opportune iniziative normative al fine di promuovere la diffusione del compostaggio aerobico nell'ambito della definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti di cui alla lettera b) dell'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(7-00107) «Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Lupo, Gallinella, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Parentela, Gagnarli, Benedetti».