• C. 941 EPUB Proposta di legge presentata il 14 maggio 2013

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.941 Modifica all'articolo 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 941


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
VALIANTE, REALACCI
Modifica all'articolo 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione
Presentata il 14 maggio 2013


      

torna su
Onorevoli Colleghi! Sviluppo economico e ambiente naturale non sono elementi necessariamente contrapposti. Eppure, nella realtà le politiche ambientali si trovano ancora oggi ad affrontare il dualismo sviluppo-sostenibilità, sotto forma di contrapposizione tra le esigenze di tutela del patrimonio naturale e la necessità di sviluppo economico delle comunità locali.
      La risorsa ambientale, composta da elementi naturali, paesaggistici, culturali, storici e architettonici, possiede un valore inestimabile, soprattutto se inserita in una strategia attenta di conservazione e valorizzazione. In questo senso, le aree naturali protette hanno un ruolo fondamentale nel governo del territorio, sono dotate degli strumenti di pianificazione e sono in grado di gestire le risorse naturali in chiave innovativa, offrendo opportunità per la valorizzazione delle attività tradizionali e per l'incentivazione dell'ecoturismo e dell'immagine stessa di un'area. I parchi naturali sono un potente mezzo per la riscoperta e per la diffusione delle identità locali.
      Il piano per il parco, ai sensi dell'articolo 12 della legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394), è lo strumento destinato alla tutela dei valori naturali e ambientali, storici, culturali e antropologici tradizionali, affidata all'ente parco. Il piano disciplina: l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione; vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione; i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale relativamente a percorsi, accessi e strutture riservati a disabili, e anziani; sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche; indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce a ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
      Proprio facendo leva su questa previsione normativa, l'articolo 145, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, concernente il coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione, nella sua formulazione vigente mal si coordina con la normativa del citato articolo 12 della legge n. 394 del 1991. Invero, l'articolo 12 prevede che, dal punto di vista gerarchico, il piano del parco sia sovraordinato nei confronti dei piani territoriali di coordinamento e dei piani regolatori generali che devono obbligatoriamente conformarsi a quanto previsto dallo stesso piano del parco. Ai sensi del citato articolo 145, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, il piano paesaggistico prevale invece sul piano del parco in via esclusiva solo per i temi relativi alla tutela del paesaggio.
      La presente proposta di legge prevede che il piano del parco sia comunque prevalente rispetto al piano paesaggistico, anche relativamente alla tutela del paesaggio. Una normativa simile è stata a lungo voluta da Angelo Vassallo, sindaco del comune di Pollica, ucciso in un attentato nel settembre 2010. Angelo Vassallo, sindaco ecologista, ha fatto conoscere la cultura e la storia del Cilento in tutta Europa, in Cina e anche a Cuba. Il Cilento: una terra incantevole, dove la lontananza dalle grandi vie di comunicazione consente di promuovere al mondo un paesaggio e una cultura ben conservati, una costa solo in parte compromessa. L'azione e l'impegno di Angelo Vassallo sono stati segnalati dalla difesa dell'equilibrio tra natura, cultura, paesaggio, storia e dieta alimentare. Questo equilibrio deve caratterizzare anche gli strumenti di pianificazione e di regolamentazione; è pertanto importante che si affermi uno sviluppo in armonia con i territori.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Il comma 3 dell'articolo 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione a incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, a esclusione di quelli degli enti gestori delle aree naturali protette».