Testo DDL 54-B
Atto a cui si riferisce:
S.54-B [Reato di Negazionismo] Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
(V. Stampato n. 54)
approvato dal Senato della Repubblica l'11 febbraio 2015
(V. Stampato Camera n. 2874)
modificato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2015
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 ottobre 2015
Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale
DISEGNO DI LEGGE | DISEGNO DI LEGGE |
Approvato dal Senato della Repubblica | Approvato dalla Camera dei deputati |
Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, e modifica allâarticolo 414 del codice penale | Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale |
Art. 1. | Art. 1. |
1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: | 1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»; | soppressa |
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»; | soppressa |
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: | soppressa |
«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232». | «3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali lâItalia è membro». |
2. All'articolo 414, primo comma, numero 1, del codice penale, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre». | Soppresso |