• Testo DDL 54-B

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Atto a cui si riferisce:
S.54-B [Reato di Negazionismo] Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 54-B
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori AMATI, MALAN, ZANDA, SCHIFANI, SUSTA, DE PETRIS, CRIMI, AIROLA, ALBERTI CASELLATI, ANITORI, BATTISTA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOCCHINO, BONFRISCO, BORIOLI, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPACCHIONE, CAPPELLETTI, CASSON, CASTALDI, CATALFO, CERONI, CHITI, CIOFFI, CIRINNÀ, COMPAGNA, COTTI, CUCCA, D’ADDA, DI BIAGIO, DI GIORGI, DONNO, ENDRIZZI, Stefano ESPOSITO, Giuseppe ESPOSITO, FABBRI, FATTORI, FAVERO, FEDELI, FINOCCHIARO, FORNARO, FUCKSIA, GAETTI, GALIMBERTI, GATTI, GENTILE, Rita GHEDINI, GIANNINI, GIARRUSSO, GIROTTO, GRANAIOLA, LANZILLOTTA, LEZZI, LO GIUDICE, LO MORO, LUCIDI, LUMIA, MANASSERO, MANCUSO, MANGILI, MARAN, MARGIOTTA, Luigi MARINO, MARTON, MATTESINI, MERLONI, MESSINA, MICHELONI, MINNITI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PAGLIARI, PAGLINI, PEGORER, PEPE, PETROCELLI, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUGLIA, PUPPATO, REPETTI, RIZZOTTI, Maurizio ROMANI, ROMANO, Gianluca ROSSI, SANTANGELO, SCIASCIA, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, SPILABOTTE, TARQUINIO, TAVERNA, VACCARI, VACCIANO e VALENTINI

(V. Stampato n. 54)

approvato dal Senato della Repubblica l'11 febbraio 2015

(V. Stampato Camera n. 2874)

modificato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 ottobre 2015

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Approvato dalla Camera dei deputati

Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, e modifica all’articolo 414 del codice penale

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale

Art. 1.Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

soppressa

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

soppressa

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

soppressa

«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l’Italia è membro».

2. All'articolo 414, primo comma, numero 1, del codice penale, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».

Soppresso