• C. 1154-15-186-199-255-664-681-733-961-1161-1325-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 24 settembre 2013); FIANO Emanuele, Relatore - GELMINI Mariastella, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.255 Norme in materia di finanziamento dei partiti, movimenti e associazioni con finalità politiche e per l'introduzione delle elezioni primarie per la scelta dei candidati a cariche pubbliche elettive


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1154-15-186-199-255-664-681-733-961-1161-1325-A


DISEGNO DI LEGGE
n. 1154
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(LETTA)
e dal ministro per le riforme costituzionali
(QUAGLIARIELLO)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)
Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore
Presentato il 5 giugno 2013
e
PROPOSTE DI LEGGE
n. 15, d'INIZIATIVA POPOLARE
Finanziamento della politica
Presentata alla Camera dei deputati nella XVI legislatura il 12 ottobre 2012 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 24 settembre 2013, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1154, a seguito del rinvio del medesimo disegno di legge e delle abbinate proposte di legge, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 12 settembre 2013, dopo che la I Commissione, il 2 agosto 2013, ne aveva concluso l'esame senza votare il mandato al relatore a riferire all'Assemblea.
Per i testi delle proposte di legge nn. 15, 186, 199, 255, 664, 681, 733, 961, 1161 e 1325 si vedano i relativi stampati.
Nella medesima data del 24 settembre 2013 la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

n. 186, d'iniziativa del deputato PISICCHIO
Disciplina dell'attività dei partiti politici
Presentata il 15 marzo 2013
n. 199, d'iniziativa dei deputati
DI LELLO, DI GIOIA, LOCATELLI, PASTORELLI
Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, in materia di natura, organizzazione e gestione amministrativa dei partiti politici
Presentata il 15 marzo 2013
n. 255, d'iniziativa dei deputati
FORMISANO, CAPELLI, LO MONTE, TABACCI
Norme in materia di finanziamento dei partiti, movimenti e associazioni con finalità politiche e per l'introduzione delle elezioni primarie per la scelta dei candidati a cariche pubbliche elettive
Presentata il 15 marzo 2013
n. 664, d'iniziativa dei deputati
LOMBARDI, DI BATTISTA, CARINELLI, BUSINAROLO, COLONNESE, MANLIO DI STEFANO, SPESSOTTO, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CASO, CASTELLI, CATALANO, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, FURNARI, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LABRIOLA, LIUZZI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, MUCCI, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PINNA, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, TACCONI, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, TURCO, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZACCAGNINI, ZOLEZZI
Abolizione dei contributi pubblici e modifiche alla disciplina in materia di spese elettorali e agevolazioni a partiti e movimenti politici. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti agevolazioni in favore dei partiti
Presentata il 4 aprile 2013
n. 681, d'iniziativa dei deputati
GRASSI, BINI, BIONDELLI, CARRESCIA, CIMBRO, RAMPI
Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti
Presentata il 9 aprile 2013
n. 733, d'iniziativa dei deputati
BOCCADUTRI, MIGLIORE, PILOZZI, DURANTI, LACQUANITI, MELILLA, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PELLEGRINO, PIAZZONI, ZAN
Modifiche alla legge 6 luglio 2012, n. 96, e altre disposizioni concernenti il finanziamento privato e la trasparenza dell'attività dei partiti e movimenti politici nonché la disciplina e i limiti dei rimborsi per le spese elettorali effettivamente sostenute
Presentata l'11 aprile 2013
n. 961, d'iniziativa dei deputati
NARDELLA, BASSO, BAZOLI, BIFFONI, BOCCIA, BONAFÈ, BONIFAZI, BOSCHI, CARBONE, CARRESCIA, COPPOLA, CRIMÌ, DALLAI, DE MENECH, DONATI, ERMINI, FAMIGLIETTI, FANUCCI, FARAONE, FREGOLENT, GELLI, GIACHETTI, GINEFRA, LORENZO GUERINI, LOTTI, MAGORNO, MARTELLA, MARTELLI, PARRINI, PICCOLI NARDELLI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RABINO, RICHETTI, ANDREA ROMANO, ROSTAN, ROTTA, RUGHETTI, SCALFAROTTO, SENALDI, TARICCO, VENITTELLI
Abolizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici e introduzione di un credito d'imposta per i contributi volontari in denaro in favore dei medesimi
Presentata il 16 maggio 2013
n. 1161, d'iniziativa dei deputati
RAMPELLI, CIRIELLI, CORSARO, LA RUSSA, MAIETTA, GIORGIA MELONI, NASTRI, TAGLIALATELA, TOTARO
Norme in materia di riconoscimento della personalità giuridica e di finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti i partiti politici
Presentata il 5 giugno 2013
n. 1325, d'iniziativa dei deputati
GITTI, VITELLI
Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti e movimenti politici e di disciplina delle forme di finanziamento della politica. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti e movimenti politici, dell'attività politica e delle campagne elettorali
Presentata l'8 luglio 2013
(Relatori: FIANO e GELMINI)
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

        esaminato il progetto di legge n. 1154 e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

            esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto, mediante l'introduzione di una disciplina del tutto nuova, ad abolire i contributi pubblici ai partiti come attualmente disciplinati, sostituendoli con forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondata sulle scelte espresse dai cittadini, nonché con benefici di natura non monetaria e condizionando l'accesso a tali forme di benefici al rispetto dei requisiti di trasparenza e democrazia interna indicati dal medesimo disegno di legge, che prevede tra l'altro l'istituzione di un registro pubblico dei partiti politici e un regime di controllo dei loro rendiconti; a tale disciplina si accompagna il conferimento di due deleghe al Governo finalizzate, rispettivamente, all'introduzione di ulteriori forme di sostegno indiretto alle organizzazioni politiche e all'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di disciplina dell'attività politica e svolgimento delle campagne elettorali, agevolazioni, attività di controllo e disciplina sanzionatoria;

        sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

            il provvedimento innova completamente la disciplina della contribuzione e del finanziamento ai partiti politici, superando la normativa vigente, che viene tuttavia frequentemente richiamata e spesso adattata al nuovo regime, non sempre operando gli opportuni coordinamenti; tali difetti di coordinamento sembrano soltanto in parte superati dalle abrogazioni operate dall'articolo 14, nonché dalla delega alla redazione di un testo unico prevista dall'articolo 16, che infatti allo stato non include, come invece sarebbe auspicabile prevedere, l'intera disciplina riguardante la contribuzione volontaria ed indiretta ai partiti politici; essi si riscontrano soprattutto in rapporto alla legge n. 96/2012 (e in particolar modo con il suo articolo 9), alla quale il disegno di legge in titolo in numerosi casi si sovrappone o che modifica in maniera non testuale; inoltre, pur provvedendo il disegno di legge – all'articolo 14, commi 4 e 5 – ad abrogare espressamente le disposizioni ritenute incompatibili con la nuova disciplina, in taluni casi le abrogazioni disposte sembrano implicare anch'esse problemi di coordinamento con la normativa proposta. A titolo esemplificativo, problemi di coordinamento si riscontrano: all'articolo 4, comma 1, che, nell'attribuire una nuova denominazione alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti (ridenominata «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici»), non novella l'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96;

all'articolo 5, comma 2, che, nel disciplinare la pubblicazione nei siti internet dei partiti e nel portale internet del Parlamento italiano di atti riferibili ai partiti, include tra gli stessi «la relazione del revisore o della società di revisione», mentre l'articolo 9 della legge n. 96 del 2012 non menziona la facoltà dei partiti e movimenti politici di rivolgersi a revisori costituiti da persone fisiche, ma solo a società di revisione; all'articolo 6, che sembrerebbe limitare l'ambito di applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge n. 96 del 2012 (obbligo di avvalersi di una società di revisione), in quanto, mentre a norma dell'articolo 9, comma 1, della citata legge – al quale l'articolo 6 rinvia – tale obbligo ricade sui «partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano», sulla base del combinato disposto degli articoli 6 e 8 del provvedimento invece l'obbligo verrebbe escluso per i partiti e movimenti politici che abbiano almeno un rappresentante in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome; all'articolo 7, comma 1, che - nel ribadire la competenza della Commissione prevista dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 96/2012 in ordine ai controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto dei partiti e dei relativi allegati, già attribuiti alla medesima Commissione dall'articolo 9, comma 4, della citata legge n. 96 del 2012 – richiama l'articolo 9, comma 7, della legge 96 del 2012, il quale, in materia di inottemperanza all'obbligo di pubblicazione nel sito internet dei partiti del rendiconto e dei relativi allegati, rimanda al comma 20, che disciplina tale obbligo individuando un termine per il suo adempimento, anche se lo stesso comma rientra tra le disposizioni oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 14, comma 4, lettera f);

            inoltre, in ragione della sopra riferita impostazione, il provvedimento in nessun caso si coordina con la disciplina vigente mediante la tecnica della novellazione, anche se in taluni casi, anche al fine di salvaguardare l'unitarietà di alcuni settori dell'ordinamento, sembrerebbe opportuno prevedere che sia la stessa legge delega ad operare subito in modo sufficientemente coordinato con le preesistenti fonti normative. Tale difetto si riscontra, ad esempio: all'articolo 5, comma 3, che introduce una disciplina derogatoria rispetto all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, senza novellare tale disposizione; all'articolo 9, che, intervenendo sul regime fiscale vigente in materia di detrazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti, reca una nuova disciplina che sostituisce quella attualmente contenuta negli articoli 15, comma 1-bis, e 78, comma 1, del testo unico delle imposte dei redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986), entrambe disposizioni abrogate dall'articolo 14, comma 5, del provvedimento invece che novellate, compromettendosi in tal modo i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività propri di un «testo unico» riferito ad un determinato settore disciplinare;

        sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

            il disegno di legge, all'articolo 13, reca una delega al Governo (per l'adozione di un decreto legislativo recante ulteriori forme di sostegno indiretto delle attività politiche in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4), la cui scansione temporale, delineata al comma 2 dello stesso articolo, oltre ad apparire estremamente breve, lascia indefinito il termine ultimo per l'esercizio della delega, prevedendosi che il decreto legislativo venga adottato entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (da rendere entro trenta giorni), e che il suddetto termine possa essere prolungato di sessanta giorni ove il Governo trasmetta i relativi schemi al Parlamento negli ultimi due dei quattro mesi previsti; inoltre, all'articolo 16, comma 3, che disciplina l'iter procedurale per l'adozione del testo unico, si prevede un termine di durata per l'esercizio della delega che, pur essendo identico a quello di cui al citato articolo 13, appare ancora più breve in relazione alle incombenze procedurali da seguire ed ai contenuti da assumere da parte dell'emanando testo unico, che nel caso specifico va sottoposto al parere del Consiglio di Stato e dovrebbe inglobare anche i contenuti dell'emanando decreto legislativo sulle ulteriori forme di sostegno indiretto delle attività politiche; inoltre, sempre con riferimento alle norme di delega, all'articolo 13, al comma 1, sono indicati quattro principi e criteri direttivi per l'introduzione di ulteriori forme di sostegno indiretto all'attività politica, che sembrano piuttosto coincidere sostanzialmente con gli oggetti della delega, anche se appaiono comunque sufficientemente circoscritti;

            il provvedimento, all'articolo 3, comma 4, laddove recita «Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia», contiene un richiamo normativo generico;

            sul piano del coordinamento interno al testo, il provvedimento reca due definizioni di partiti collocate in partizioni del testo molto distanti tra di loro: all'articolo 2, rubricato genericamente «Partiti», che al comma 1 ne dà una definizione di carattere più generale, e all'articolo 17, comma 1, che individua i partiti quali destinatari delle sue disposizioni (i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo delle due Camere del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali e delle province autonome);

            infine, il disegno di legge non è provvisto né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge è allegata una dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla, segnalando la «necessità di provvedere con urgenza» ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre

2008, n. 170, richiamo che non sembra congruo nel caso di specie, dal momento che la citata disposizione regolamentare si riferisce chiaramente ai disegni di legge di conversione di decreti-legge mentre per i disegni di legge ordinari consente l'esenzione «nelle ipotesi di peculiare complessità e ampiezza dell'intervento normativo»;

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            per le ragioni indicate in premessa, previa verifica delle abrogazioni disposte dall'articolo 14, si integri la delega al Governo per la redazione di un testo unico di cui all'articolo 16 con la previsione che esso includa anche l'intera disciplina riguardante la contribuzione volontaria ed indiretta ai partiti politici;

            per quanto detto in premessa, agli articoli 13, commi 1 e 2, e 16, commi 1 e 3, al fine di precisare il termine ultimo per l'esercizio della delega, si individui un termine di esercizio della stessa più congruo di quello attualmente fissato, che appare eccessivamente ristretto, fissando contestualmente un termine per la trasmissione degli schemi alle Camere e rinunciando alla tecnica dello «scorrimento»; parallelamente, anche in relazione alla prospettata integrazione della delega di cui all'articolo 16 il termine di esercizio ivi previsto sia congruamente spostato in avanti rispetto a quello della delega di cui all'articolo 13.

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            si chiarisca se l'iscrizione dei partiti politici nel registro prevista dall'articolo 4 sia una condizione per accedere ai benefici – come sembrerebbe dal combinato disposto dell'articolo 4, comma 7, e dell'articolo 17, comma 1 – o discenda dal loro conseguimento, come l'articolo 4, comma 8, e l'articolo 8, comma 1, consentono al contempo di ipotizzare.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

            per le ragioni indicate in premessa, all'articolo 5, comma 3, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare tale disposizione in termini di novella all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;

            per le medesime ragioni, all'articolo 9, che disciplina, con decorrenza dal 1o gennaio 2014, le detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare tale disposizione in termini di novella agli articoli 15, comma 1-bis, e 78, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, al fine di mantenere i caratteri di unitarietà ed organicità del medesimo testo unico;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            in relazione all'articolo 3, comma 4, si dovrebbe specificare la normativa alla quale la disposizione rinvia;

            all'articolo 6, che sembra escludere i partiti che abbiano almeno un rappresentante in un consiglio regionale dall'obbligo di avvalersi di una società di revisione, andrebbe valutata l'opportunità di verificare come tale esclusione si coordini con l'articolo 8, comma 1, lettera a), che prevede per i partiti che abbiano conseguito un consigliere regionale gli stessi benefici previsti per i partiti che abbiano conseguito un seggio nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo e sono quindi soggetti all'obbligo di avvalersi di una società di revisione;

            per quanto detto in premessa, si dovrebbe valutare l'opportunità di collocare la definizione di cui all'articolo 17, comma 1, nello stesso contesto dell'articolo 2, effettuando gli opportuni coordinamenti.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1154, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore;

            preso atto che durante l'iter in sede referente è stato soppresso l'articolo 11 che aveva previsto, tra i benefici di natura non monetaria, misure per agevolare i partiti politici a reperire le sedi per lo svolgimento di attività politiche, con esclusione, tra gli altri, degli immobili inseriti nei programmi di valorizzazione e dismissione previsti dal Titolo IV, Capi I e II, del Libro secondo del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

            rilevata l'assenza di ulteriori norme di competenza della Commissione difesa,

            esprime

NULLA OSTA

Testo
del disegno di legge n. 1154
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Testo
della Commissione
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Abolizione del finanziamento pubblico e finalità).
Art. 1.
(Abolizione del finanziamento pubblico e finalità).

      1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14.

      1. Identico.

      2. La presente legge disciplina le modalità per l'accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini e a benefìci di natura non monetaria in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità da essa stabiliti.       2. La presente legge disciplina le modalità per l'accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità da essa stabiliti.
Capo II
DEMOCRAZIA INTERNA, TRASPARENZA E CONTROLLI
Capo II
DEMOCRAZIA INTERNA, TRASPARENZA E CONTROLLI
Art. 2.
(Partiti).
Art. 2.
(Partiti).

      1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.

      Identico.

      2. L'osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni della presente legge.
Art. 3.
(Statuto).
Art. 3.
(Statuto).

      1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefìci previsti dalla presente legge sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. Allo statuto è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico.

      1. Identico.

      2. Lo statuto, nell'osservanza dei princìpi fondamentali di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto, indica:       2. Identico:
          a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché il soggetto fornito della rappresentanza legale;           a) identica;
            a-bis) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali;
          b) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;           b) identica;
          c) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito;           c) identica;
          d) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi;           d) identica;
          e) le modalità per favorire l'equilibrio tra i sessi nella composizione degli organi collegiali;           e) identica;
          f) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;           f) identica;
            f-bis) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali;
          g) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;           g) identica;
          h) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;           h) identica;
          i) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;           i) identica;
          l) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;           l) identica;
          m) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio.           m) identica.

      3. Lo statuto può prevedere clausole di composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative e arbitrali.

      3. Identico.

      4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.       4. Identico.
Art. 4.
(Registro dei partiti politici).
Art. 4.
(Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefìci previsti dalla presente legge).

      1. I partiti politici di cui all'articolo 3 sono tenuti a trasmettere copia autentica del proprio statuto, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, che la inoltrano alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione».

      1. Identico.

      2. La Commissione, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi della presente legge.       2. Identico.
      3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione, previo contraddittorio, invita il partito politico ad apportarvi, entro un termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche.       3. Identico.
      4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.       4. Identico.
      5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.       5. Identico.
      6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data.       6. Identico.
      7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefìci ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli da 9 a 13 della presente legge. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono comunque usufruire dei predetti benefìci a condizione che siano in possesso dei requisiti e ottemperino alle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 8 della presente legge.       7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefìci ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 9 e 10 della presente legge. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono comunque usufruire dei predetti benefìci a condizione che siano in possesso dei requisiti e ottemperino alle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 8 della presente legge.
      8. Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un'apposita sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano. Il registro è distinto in due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8.       8. Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un'apposita sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8.
Art. 5.
(Norme per la trasparenza e la semplificazione).
Art. 5.
(Norme per la trasparenza e la semplificazione).

      1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i princìpi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.

      1. Identico.

      2. Nei siti internet dei partiti politici e in un'apposita sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano sono pubblicati i relativi statuti, dopo il controllo di conformità cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge, nonché, dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio, anche in formato open data, corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Nella suddetta sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di Governo e dei parlamentari.       2. Entro il 15 luglio di ciascun anno nei siti internet dei partiti politici e in un'apposita sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano sono pubblicati i relativi statuti, dopo il controllo di conformità cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge, nonché, dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio, anche in formato open data, corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Nella suddetta sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di Governo e dei parlamentari nonché dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
      3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. L'obbligo di cui al periodo precedente deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del finanziamento o del contributo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, l'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per garantire la tracciabilità delle operazioni e l'identificazione dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.       3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. L'obbligo di cui al periodo precedente deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del finanziamento o del contributo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, l'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per garantire la tracciabilità delle operazioni e l'identificazione dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.
Art. 6.
(Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti).
Art. 6.
(Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti).

      1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

      Identico.

Art. 7.
(Controllo dei rendiconti dei partiti).
Art. 7.
(Controllo dei rendiconti dei partiti).

      1. I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui alla presente legge, sono effettuati dalla Commissione. Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

      Identico.

      2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.  
      3. Nei casi di cui al comma 2, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.  
      4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo III
DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA CONTRIBUZIONE INDIRETTA
Capo III
DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA CONTRIBUZIONE INDIRETTA
Art. 8.
(Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, alla contribuzione indiretta e ai benefìci non monetari).
Art. 8.
(Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata e alla contribuzione indiretta).

      1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 possono essere ammessi, a richiesta:

      1. Identico:

          a) al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 9, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;           a) identica;
          b) alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 10 e ai benefìci di cui all'articolo 11, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.           b) alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 10, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, i partiti politici presentano, entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si richiede l'accesso ai benefìci, apposita richiesta alla Commissione. La Commissione esamina la richiesta e la respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora i partiti politici risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e ottemperino alle disposizioni previste dalla presente legge, la Commissione provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4.       2. Identico.
      3. La richiesta deve essere corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti ed è presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito.       3. Identico.
      4. Alle dichiarazioni previste dal comma 3 si applicano le disposizioni dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.       4. Identico.
      5. La Commissione disciplina e rende note le modalità per la presentazione della richiesta di cui al comma 3 e per la trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti.       5. Identico.
Art. 9.
(Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici).
Art. 9.
(Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici).

      1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo.

      1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate e le quote associative versate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo.

      2. Dall'imposta lorda si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari:       2. Dall'imposta lorda si detrae un importo delle erogazioni liberali e delle quote associative di cui al comma 1, pari:
          a) al 52 per cento, per importi compresi fra 50 e 5.000 euro annui;           a) identica;
          b) al 26 per cento, per importi compresi tra 5.001 e 20.000 euro annui.           b) identica.

      3. A decorrere dall'anno 2014, dall'imposta lorda sul reddito è altresì detraibile un importo pari al 52 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per l'iscrizione a scuole o corsi di formazione politica promossi e organizzati dai partiti di cui al comma 1. La detrazione di cui al presente comma è consentita nei limiti dell'importo di euro 500 per ciascuna annualità.

      3. Identico.

      4. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui al comma 1 per importi compresi tra 50 euro e 100.000 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.       4. Identico.
      5. Le detrazioni di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle erogazioni liberali di cui ai commi 1 e 4 ovvero delle somme di cui al comma 3 sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.       5. Identico.
        5-bis Le commissioni sulle erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché sulle quote associative agli stessi, effettuate con carte di credito e con carte di debito, non possono superare lo 0,15 per cento dell'importo transatto.
      6. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, valutate in 20,9 milioni di euro per l'anno 2015 e in 11,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, della presente legge.       6. Identico.
      7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui all'articolo 10, comma 4, della presente legge, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.       7. Identico.
        8. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 7 risulti un onere inferiore a quello indicato al comma 6, le risorse di cui all'articolo 10, comma 4, sono integrate di un importo corrispondente alla differenza tra l'onere indicato al comma 6 e quello effettivamente sostenuto per le finalità di cui al presente articolo, come accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 10.
(Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).
Art. 10.
(Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

      1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.

      1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.

      2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto. Il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille.       2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto. Il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, nonché da agevolare l'espressione della scelta da parte dei contribuenti.       3. Identico.
      4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 31,4 milioni di euro per l'anno 2014, di 19,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 37,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 55,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 7.       4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 21,4 milioni di euro per l'anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, commi 7 e 8.
      5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, della presente legge.       5. Identico.
      6. Le disponibilità iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.       6. Identico.
Art. 11.
(Sedi per lo svolgimento di attività politiche).
Art. 11.
(Sedi per lo svolgimento di attività politiche).

      1. Qualora i partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 non dispongano di un proprio patrimonio immobiliare idoneo per lo svolgimento delle attività politiche, l'Agenzia del demanio, dietro apposita richiesta, tenuto conto delle esigenze allocative di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, verifica tempestivamente la disponibilità, possibilmente nei capoluoghi di provincia e comunque in relazione alla circoscrizione degli eletti, di adeguati locali, da destinare in via esclusiva alle predette attività, di proprietà dello Stato, di enti territoriali ovvero di altre amministrazioni pubbliche, adibiti ad uso diverso da quello abitativo e non rientranti nelle ipotesi di esclusione elencate all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, né interessati dalle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, ovvero inseriti nei programmi di valorizzazione e dismissione previsti dagli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o dal titolo IV, capi I e II, del libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. A tal fine, l'Agenzia del demanio stipula appositi accordi, dei quali deve essere assicurata la neutralità per la finanza pubblica, con gli enti territoriali e le amministrazioni pubbliche interessati.

      Soppresso

      2. L'utilizzo dei locali di cui al comma 1, senza che ne derivino nuovi oneri per la finanza pubblica, può essere concesso a canone agevolato, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dei partiti politici di cui al comma 1. Sono vietate la sub-concessione e la sub-locazione, totali o parziali. La violazione di detti divieti comporta la decadenza immediata dalla concessione ovvero la risoluzione di diritto del contratto di locazione.  
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento alla determinazione dei canoni agevolati nei limiti di quanto previsto al comma 2.
Art. 12.
(Disposizioni per la comunicazione politica televisiva).
Art. 12.
(Disposizioni per la comunicazione politica televisiva).

      1. Ferma restando la disciplina della comunicazione politica di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 hanno diritto ad accedere, al di fuori dei periodi della campagna elettorale di cui all'articolo 12, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, a spazi televisivi, messi a disposizione a titolo gratuito dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ai fini della trasmissione di messaggi pubblicitari diretti a rappresentare alla cittadinanza i propri indirizzi politici, di seguito denominati «messaggi».

      Soppresso.

      2. Gli oneri per l'ideazione e la produzione dei messaggi sono carico dei partiti politici interessati. I messaggi non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero né nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dalle leggi vigenti. Il tempo di trasmissione di ciascun messaggio non può, comunque, eccedere un minuto.  
      3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono i criteri per l'accesso e la ripartizione degli spazi per la trasmissione dei messaggi, le modalità e le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.  
      4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014.  
      5. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, della presente legge.
Art. 13.
(Delega al Governo per l'introduzione di ulteriori forme di sostegno indiretto alle attività politiche).
Art. 13.
(Delega al Governo per l'introduzione di ulteriori forme di sostegno indiretto alle attività politiche).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante, in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, ulteriori forme di sostegno indiretto delle attività politiche, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      Soppresso.

          a) promozione del rapporto tra organizzazioni politiche e corpo elettorale, anche attraverso la previsione di agevolazioni tariffarie per le spese connesse ai servizi postali e telefonici sostenute al di fuori del periodo della campagna elettorale;  
          b) valorizzazione delle attività di formazione politica, con particolare riferimento alle giovani generazioni, anche attraverso la possibilità di usufruire, a canoni agevolati, di strutture pubbliche di soggiorno per l'organizzazione di attività formative a carattere temporaneo o permanente;  
          c) ampliamento della possibilità di avvalersi, ai fini dell'acquisto di beni e servizi funzionali all'esercizio delle attività politiche, degli strumenti e delle procedure di acquisto previsti dalla normativa vigente in favore delle pubbliche amministrazioni;  
          d) semplificazione delle procedure per la raccolta e l'autenticazione, anche attraverso modalità telematiche, delle sottoscrizioni necessarie ai fini dello svolgimento di consultazioni elettorali o referendarie.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta dei Ministri per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.  
      3. Per l'attuazione della delega di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva massima di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Dette risorse confluiscono in apposito fondo per il finanziamento delle forme di sostegno indiretto alle attività politiche, da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alla cui ripartizione tra le predette finalità si provvede mediante il decreto legislativo di cui al medesimo comma 1. Le risorse non utilizzate possono essere destinate all'incremento del fondo di cui all'articolo 10, comma 4, e dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 4, della presente legge.  
      4. All'onere derivante dal comma 3 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, della presente legge.
Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 14.
(Norme transitorie e abrogazioni).
Art. 14.
(Norme transitorie e abrogazioni).

      1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso e nei tre esercizi successivi, nelle seguenti misure:

      Identico.

          a) nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è riconosciuto integralmente;  
          b) nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 40, del 50 e del 60 per cento dell'importo spettante.  

      2. Il finanziamento cessa a partire dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

      3. Nei periodi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai soli fini e nei limiti di cui al medesimo comma, continua ad applicarsi la normativa indicata al comma 4.  
      4. Sono abrogati:  
          a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;  
          b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;
          c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l'articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole: «dagli aventi diritto», l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: «che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali», e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;  
          d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;  
          e) l'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9, 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;  
          f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96.  

      5. A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono abrogati l'articolo 15, comma 1-bis, e l'articolo 78, comma 1, limitatamente alle parole: «per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere», del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

 
Art. 14-bis.
(Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi nonché in materia di contratti di solidarietà).
 

      1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, sono estese le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni.

        2. Agli oneri     derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2.
Art. 15.
(Destinazione delle economie di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
Art. 15.
(Destinazione delle economie di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).

      1. La quota parte delle risorse che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 14, non utilizzata per la copertura degli oneri di cui agli articoli 9, comma 6, 10, comma 4, 12, comma 4, e 13, comma 3, della presente legge, è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

      1. La quota parte delle risorse che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 14, non utilizzata per la copertura degli oneri di cui agli articoli 9, comma 6, e 10, comma 4, della presente legge, è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione della presente legge.
Art. 16.
(Delega al Governo per la redazione di un testo unico).
Art. 16.
(Delega al Governo per la redazione di un testo unico).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico, nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative in materia di:

      Identico.

          a) disciplina dell'attività politica e dello svolgimento delle campagne elettorali, anche in relazione alla regolamentazione della comunicazione politica;  
          b) agevolazioni in favore di candidati alle elezioni, di partiti, movimenti politici e gruppi politici organizzati e rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie;  
          c) attività di controllo e disciplina sanzionatoria.  

      2. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 
          a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;  
          b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;  
          c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;  
          d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo.
      3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta dei Ministri per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
Art. 17.
(Disposizioni finali ed entrata in vigore).
Art. 17.
(Disposizioni finali ed entrata in vigore).

      1. Ai fini della presente legge, si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera a).

      Identico.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.