• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.7/00185 constatato che negli ultimi anni l'onerosità del meccanismo dei TEE (titoli di efficienza energetica, detti anche certificati bianchi) ha avuto un'impennata in coincidenza con la rideterminazione...



Atto Senato

Risoluzione in Commissione 7-00185 presentata da FRANCESCO SCALIA
testo presentato
Martedì 13 ottobre 2015
modificato
mercoledì 14 ottobre 2015, seduta n.175

La 10ª Commissione permanente,
constatato che negli ultimi anni l'onerosità del meccanismo dei TEE (titoli di efficienza energetica, detti anche certificati bianchi) ha avuto un'impennata in coincidenza con la rideterminazione delle modalità di erogazione definita dalle Linee Guida approvate con la Deliberazione AEEG EEN 9/11 e dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012,
tenuto presente che i TEE costituiscono un incentivo per i soggetti che li ricevono e un onere per la generalità dei consumatori che li finanziano in bolletta elettrica e in quella del gas,
ribadito che i TEE obbediscono alle finalità definite dalla norma perché, diversamente, costituirebbero, di fatto, un sussidio di Stato lesivo della concorrenza,
preso atto delle criticità, segnalate dal documento predisposto dal Ministero dello sviluppo economico e sottoposto a pubblica consultazione in vista dell'aggiornamento delle linee guida in materia di certificati bianchi, in ordine al rispetto del divieto di cumulo di incentivi pubblici e al mantenimento dei requisiti dichiarati in fase di approvazione del progetto e del numero ancora estremamente limitato di verifiche che il GSE ha potuto compiere ed è verosimilmente in grado di realizzare nei prossimi mesi;
condivisa l'opportunità di prevedere l'aggiornamento del requisito dell'addizionalità dei risparmi energetici che danno il diritto di percepire i TEE, i quali devono essere calcolati al netto dei risparmi non addizionali, ossia di quei risparmi che si sarebbero comunque ottenuti per effetto dell'evoluzione tecnologica, normativa o del mercato dei progetti;
preso atto della diffusione di interventi nel settore industriale e dei servizi e del rischio che in tali settori l'andamento del mercato, le opportunità strategiche e commerciali e/o di diversificazione del business ovvero l'obsolescenza commerciale e tecnologica del bene possano comportare la dismissione anticipata o variazioni significative dell'investimento incentivato;
condivisa quindi l'esigenza di una revisione delle modalità di riconoscimento dei certificati, con particolare riferimento al coefficiente di durabilità "tau" che consente un riconoscimento anticipato di risparmi futuri, riducendo il più possibile il rischio di riconoscere incentivi a risparmi non realizzati;
impegna il Governo a:
introdurre forme di corresponsabilità tra i soggetti ammessi al meccanismo dei certificati bianchi, in particolare laddove il presentatore del progetto (intermediario tecnico e/o commerciale) non coincida con il beneficiario ultimo dell'incentivo (cliente), e abbia un capitale sociale inferiore alla valorizzazione economica dei titoli riconosciuti: in particolare, si ritiene necessario che, soprattutto per gli interventi di maggiori dimensioni, sia accertata la solidità patrimoniale di entrambi i soggetti, i quali - se del caso - devono essere chiamati a rispondere in solido;
in tale contesto, le garanzie patrimoniali richieste potrebbero trovare un'opportuna attenuazione per gli interventi non suscettibili di delocalizzazione o smantellamento, quali quelli nei servizi a rete;
garantire in ogni caso il recupero dei TEE qualora il GSE accerti il venir meno del diritto a riceverli;
qualificare, nel caso di procedure a carico del beneficiario, le somme che il GSE debba recuperare come crediti privilegiati;
provvedere a una definizione rigorosa del criterio dell'addizionalità, al fine di garantire che siano effettivamente incentivati i soli risparmi energetici ulteriori rispetto a quelli ottenibili mediante l'impiego di tecnologie standard alla luce dell'evoluzione tecnologica o tramite il mero rispetto di obblighi normativi; in questa prospettiva, si sollecita la definizione dell'obbligo, in capo ai richiedenti, di fornire tutti gli elementi a loro disposizione che siano utili alla valutazione dell'addizionalità dell'intervento e, in particolare, si condivide l'intenzione anticipata nel documento del Ministero dello sviluppo economico di richiedere che la presentazione della domanda di accesso agli incentivi sia obbligatoriamente corredata dall'indicazione del costo preventivato; quanto alla determinazione della baseline si considera preferibile che essa rimanga nella responsabilità del soggetto valutatore;
introdurre un'apposita disciplina per lo svolgimento delle verifiche, e in particolare la previsione di specifiche prescrizioni, l'estensione del periodo di verifica all'intera vita tecnica e la previsione di sopralluoghi e/o ispezioni da parte del GSE senza preavviso, sollecitando un significativo incremento del numero di verifiche; quanto alla revisione del sistema sanzionatorio, si ritiene opportuna l'ipotesi prefigurata dal documento del Ministero dello sviluppo economico di definire un meccanismo che consenta la rideterminazione dei TEE emessi in relazione alle caratteristiche dell'intervento riscontrate a seguito di verifica e quindi ai risparmi energetici effettivamente conseguiti e il recupero di quelli indebitamente percepiti o dell'equivalente valore monetario;
adottare la revisione del cosiddetto "coefficiente tau" secondo le linee indicate dalla prima ipotesi delineata dal documento del MISE, in particolare prevedendo che la vita tecnica dei beni oggetto di incentivazione sia al massimo pari a 15 anni e in ogni caso non superiore al periodo di ammortamento ordinario e sia poi considerata equivalente alla vita utile ai fini dell'incentivazione medesima, allo scopo di riconoscere i TEE sulla base dei risparmi effettivamente realizzati e rendicontati dai proponenti al GSE anno dopo anno nell'arco dell'intera vita tecnica, evitando ogni forma di anticipazione che incrementi il rischio per i consumatori di finanziare risparmi energetici non realizzati;
al fine di contribuire maggiormente al raggiungimento dell'obiettivo di risparmio energetico al 2020, previa approfondita analisi di efficacia economica e di efficienza ambientale dei progetti e degli standard, includere ulteriori categorie di intervento nell'ambito di applicazione del meccanismo dei certificati bianchi, anche al fine di assicurare il sostegno a interventi di incremento dell'efficienza energetica a più elevata intensità di capitale, maggiore vita tecnica e maggiori ricadute in termini di riduzione dell'impatto ambientale, quali - ad esempio - i settori idrico, dell'ICT, dei trasporti, del teleriscaldamento;
in via transitoria e fino alla definizione di un sistema di tassazione delle emissioni di CO2 e del pieno funzionamento del sistema ETS, non escludere dall'ambito degli interventi che danno titolo ai certificati bianchi quelli concernenti la produzione di calore da fonti di energia rinnovabile e da calore di scarto quando sia sostitutiva di fonti fossili, o da gas naturale quando sia in sostituzione del carbone, in ambito industriale;
assicurare che l'aggiornamento delle linee guida permetta una chiara definizione dei progetti oggetto degli incentivi, garantendo la semplificazione nell'accesso ai TEE secondo modalità e requisiti chiaramente definiti ex ante e privi di elementi suscettibili di interpretazione.
(7-00185)
SCALIA