• C. 3341 EPUB Proposta di legge presentata il 1° ottobre 2015

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Atto a cui si riferisce:
C.3341 Modifica all'articolo 2426 del codice civile, in materia di ammortamento delle perdite subìte a seguito di calamità naturali


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3341


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato NASTRI
Modifica all'articolo 2426 del codice civile, in materia di ammortamento delle perdite subìte a seguito di calamità naturali
Presentata il 1 ottobre 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge ripropone le disposizioni dell'atto Camera n. 5582 della XVI legislatura, finalizzate a sostenere le imprese che hanno subìto danni, in particolare alle infrastrutture e alle attività produttive, a seguito di calamità naturali. La serie storica degli eventi climatici estremi nel nostro Paese ha messo in evidenza che eventi che quaranta o cinquanta anni fa si verificavano con una frequenza relativamente rallentata o con tempi di ritorno lunghi, negli ultimi dieci anni, in particolare, si verificano con una frequenza molto più ravvicinata. Anche quest'ultimo anno, come i precedenti, la penisola italiana è stata colpita da calamità naturali di notevole rilievo, basti ricordare le tragiche alluvioni che hanno colpito numerose regioni, in particolare nel nord d'Italia e, da ultimo, la regione Sardegna.
      Questi tragici eventi, oltre a togliere la vita a numerose persone, hanno causato un forte shock psicologico alle popolazioni colpite. Oltre a ciò dobbiamo considerare i danni causati al patrimonio urbano, alle reti infrastrutturali e al tessuto economico. Infatti molte aziende, già colpite dalla crisi economica, hanno chiuso o registrano perdite molto gravi per i gravi danni subiti. Situazioni di questo genere provocano, naturalmente, contraccolpi sul prodotto interno lordo (PIL) del Paese e sulle dinamiche occupazionali.
      Un'azienda danneggiata e temporaneamente non operante è costretta a licenziare o, nella migliore delle ipotesi, a mettere in cassa integrazione guadagni il proprio personale.
      La fase successiva al verificarsi di eventi infausti è la più delicata perché senza un adeguato sostegno da parte delle istituzioni dello Stato e del sistema finanziario diventa molto difficile ripartire.
      Gli alti costi sostenuti per far ripartire le attività, quasi interamente a carico dell'imprenditore e dei suoi soci, sono spesso coperti utilizzando il patrimonio dell'azienda. Le norme del codice civile in materia di bilancio prevedono che, quando il capitale risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, deve senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti di reintegro.
      Spesso l'azienda non è in grado di fronteggiare le conseguenze del verificarsi di episodi calamitosi e le regole imposte dalla normativa in materia di reintegro del capitale possono condurre al fallimento della stessa.
      In tale situazione, la presente proposta di legge, che reca una modifica all'articolo 2426 del codice civile, prevede che le aziende (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e delle mutue assicuratrici) colpite da episodi calamitosi possano ammortizzare in dieci anni la perdita patrimoniale anziché doverla coprire totalmente nell'esercizio dell'ultimo bilancio. Si intende così sostenere dal punto di vista economico e finanziario il sistema imprenditoriale nazionale, peraltro già sottoposto a vessazioni tributarie, causate dai livelli esageratamente elevati delle imposte e delle tasse che determinano spesso la chiusura o il fallimento di molte aziende.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Dopo il numero 3) dell'articolo 2426 del codice civile è inserito il seguente:
      «3-bis) le perdite patrimoniali subìte in conseguenza di eventi per i quali sia intervenuta la dichiarazione dello stato di calamità naturale possono essere ammortizzate entro un periodo non superiore a dieci anni, a condizione che di ciò siano date espressa indicazione e adeguata motivazione nella nota integrativa;».