• Testo approvato 1559 (Bozza provvisoria)

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Atto a cui si riferisce:
S.1559 Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1559

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 14 ottobre 2015, ha approvato il seguente disegno di legge d’iniziativa dei senatori Mauro Maria Marino, Astorre, Bonfrisco, Chiavaroli, Favero, Elena Ferrara, Giacobbe, Moscardelli, Ricchiuti, Gianluca Rossi, Sciascia e Orrù:

Norme per la riorganizzazione dell’attività di consulenza finanziaria

Norme per la riorganizzazione dell’attività di consulenza finanziaria

Art. 1.

1. All'articolo 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 8. è aggiunto il seguente: «8-bis. Iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». La tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «decreto legislativo n. 58 del 1998», sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6, e 18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché la denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari». Tale organismo opera nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei promotori finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di cui al primo periodo. Sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998.

3. L'albo unico dei promotori finanziari di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari», nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza finanziaria. I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari contenuti nell'articolo 18-bis, comma 1, e nell'articolo 18-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo.

4. I promotori finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede». I consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari indipendenti». Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-quater, 190, 191 e 196 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotore finanziario» e «promotori finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e agli articoli 18-bis e 190 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «consulenti finanziari» e «consulente finanziario» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulenti finanziari indipendenti» e «consulente finanziario indipendente».

5. L'organismo di cui al comma 2 si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche, incluse le autorità amministrative indipendenti. L'organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale; resta a carico dell'organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al comma 1, quarto periodo, del citato articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. Entro sei mesi dall’adozione del regolamento di cui al comma 2, la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria. Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 2 ed al protocollo d'intesa, la CONSOB stabilisce:

a) la data di avvio di operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari;

b) la data di avvio di operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

7. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e, nei limiti di 0,2 milioni di euro per il solo anno 2016, sono riassegnate ad un apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate alla copertura di quota parte degli oneri occorrenti per il funzionamento, per il medesimo anno 2016, dell'organismo istituito, ai sensi del quarto periodo del presente comma, a seguito della revisione del sistema, disciplinato dalla CONSOB, di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Alla copertura della restante parte degli oneri per l'anno 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. A decorrere dall'anno 2017 alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. A tal fine, con regolamento adottato dalla CONSOB sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma in modo da assicurare:

a) l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, rimesse alla decisione di un organo i cui componenti sono nominati dalla CONSOB, a partecipazione obbligatoria;

b) l'efficienza, la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela;

c) l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7:

a) sono abrogati l'articolo 32-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998 e il capo I del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

b) all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parole: «i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179,» sono sostituite dalle seguenti: «il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria disciplinato dalla CONSOB»;

c) all'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, dopo la lettera d-sexies) è aggiunta la seguente:

«d-septies) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione nell'ambito delle società previste dalla disciplina sul sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria disciplinato dalla CONSOB, nonché alle persone fisiche previste dalla medesima disciplina, in caso di mancata adesione al citato sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie ivi previste».

9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL PRESIDENTE