• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/01054 il decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 ha disposto la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01054presentato daCOLLETTI Andreatesto diMartedì 24 settembre 2013, seduta n. 83

COLLETTI, L'ABBATE, BRESCIA, CARIELLO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS e SCAGLIUSI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
il decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 ha disposto la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 14 settembre 2011;
tale nuova organizzazione prevede la soppressione di numerosi tribunali ordinari, sezioni distaccate e procure della Repubblica situate su tutto il territorio nazionale;
tra le sedi soppresse dal decreto legislativo 155 del 2012 rientrano quelle di alcune sezioni distaccate del distretto di Bari e, più precisamente, quelle di Altamura, Bitonto, Modugno, Monopoli, Putignano, Rutigliano, Cerignola, Manfredonia, San Severo, Trinitapoli, Lucera, Apricena, Rodi Garganico, Andria, Barletta, Canosa di Puglia, Molfetta e Ruvo di Puglia;
il presidente del tribunale di Bari, Vito Savino, stante l'incapacità del tribunale centrale di Bari di sopportare il nuovo carico di contenzioso proveniente dalle sedi distaccate soppresse, ha disposto con decreto 65 del 2013 la permanenza della loro operatività per le cause pendenti e per quelle di nuova iscrizione;
il provvedimento del dottor Savino ha dato attuazione al decreto del Ministero della giustizia dell'8 agosto 2013 che ha autorizzato l'utilizzo per altri 5 anni delle sedi delle soppresse sezioni distaccate di Altamura, Modugno e Rutigliano;
la deroga alla soppressione di alcune sedi giudiziarie ed il trasferimento presso di esse anche del nuovo contenzioso non rappresenta una soluzione per contrastare l'inefficienza dell'amministrazione della giustizia, ma rischia soltanto di spostare la paralisi dei procedimenti da una sede all'altra;
le stesse criticità riguardano l'accorpamento delle sedi che ha portato alla protesta e alla mobilitazione di amministratori locali, avvocati e associazioni di categoria, come è avvenuto nel caso del trasferimento dei fascicoli dal tribunale di Cerignola a quello di Foggia, impedito dai manifestanti e sul quale pende un ricorso al TAR con udienza fissata, salvo rinvio, per il 3 ottobre 2013;
la regione Puglia ha espresso la volontà, già manifestata da Abruzzo, Basilicata e Liguria, di promuovere un referendum per abrogare la riforma della geografia giudiziaria prevista dal decreto legislativo 155 del 2012 –:
se il decreto ministeriale dell'8 agosto 2013, con cui è stato autorizzato l'utilizzo per altri 5 anni di sedi giudiziarie soppresse, sia stato preceduto dal controllo preventivo della Corte dei Conti e dal parere delle amministrazioni locali previsto dalla legge e, in caso affermativo, secondo quali criteri sia stato valutato il risultato di tali consultazioni;
se il Ministro intenda promuovere una riforma organica dell'amministrazione della giustizia che consenta di superare pienamente l'inefficienza e gli sprechi che la contraddistinguono da decenni;
se sia infine nelle intenzioni del Governo intervenire urgentemente sulla riorganizzazione della geografia giudiziaria di cui al decreto legislativo 155 del 2012 al fine di eliminarne le evidenti criticità. (5-01054)