• C. 3272-420-2846-2922-2924-2931-2942-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 15 ottobre 2015); PELUFFO Vinicio Giuseppe Guido, Relatore per la maggioranza per la Commissione IX Trasporti - BONACCORSI Lorenza, Relatore per la maggioranza per la Commissione VII Cultura

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Atto a cui si riferisce:
C.2931 Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3272-420-2846-2922-2924-2931-2942-A


DISEGNO DI LEGGE
n. 3272
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 31 luglio 2015 (v. stampato Senato n. 1880)
presentato dal ministro dello sviluppo economico
(GUIDI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 3 agosto 2015

Le Commissioni permanenti VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 15 ottobre 2015, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 3272. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 420, 2846, 2922, 2924, 2931, 2942, si vedano i relativi stampati.
E
PROPOSTE DI LEGGE
n. 420, d'iniziativa dei deputati
CAPARINI, GIANLUCA PINI, GIOVANNI FAVA, MOLTENI, FEDRIGA, MATTEO BRAGANTINI, GRIMOLDI, ALLASIA, BORGHESI, BUSIN, CAON, MARCOLIN, PRATAVIERA, RONDINI
Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa
Presentata il 21 marzo 2013
n. 2846, d'iniziativa del deputato ANZALDI
Disciplina e organizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo
Presentata il 26 gennaio 2015
n. 2922, d'iniziativa dei deputati

FICO, NESCI, LIUZZI, VILLAROSA, DADONE, BUSINAROLO, CRIPPA, SIBILIA, SILVIA GIORDANO, CASO, AGOSTINELLI, ALBERTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASTELLI, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, DA VILLA, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI,

GALLINELLA, LUIGI GALLO, GRANDE, GRILLO, L'ABBATE, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PISANO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, ZOLEZZI
Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio
Presentata il 2 marzo 2015
n. 2924, d'iniziativa del deputato MARAZZITI
Disposizioni in materia di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione e istituzione del contributo per la pubblica editoria e il sistema nazionale delle radio-telecomunicazioni, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo
Presentata il 3 marzo 2015
n. 2931, d'iniziativa dei deputati
FRATOIANNI, CIVATI, SCOTTO, ZAMPA, PANNARALE, PASTORINO, PATRIZIA MAESTRI
Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo
Presentata il 4 marzo 2015
n. 2942, d'iniziativa dei deputati
CAPARINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUSIN, CAON, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, FEDRIGA, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, PRATAVIERA, RONDINI, SIMONETTI

Disciplina del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e riforma dell'organizzazione della società concessionaria

Presentata il 9 marzo 2015
(Relatore per la VII Commissione: BONACCORSI, per la maggioranza
Relatore per la IX Commissione: PELUFFO, per la maggioranza)
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3272 Governo, adottato quale testo base per il seguito dell'esame dalle Commissioni riunite VII e IX nella seduta del 24 settembre 2015, e rilevato che:

            sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

                il disegno di legge, che si compone di 5 articoli, reca un contenuto omogeneo, in quanto interviene sulla disciplina del contratto unico di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo (articolo 1), riforma l'assetto di governance della RAI (articolo 2), interviene sull'attività gestionale della medesima società (articolo 3), reca una delega al Governo per il riassetto normativo in materia (articolo 4) e contiene, infine, le disposizioni transitorie (articolo 5);

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                il disegno di legge, all'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica l'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sostituendo l'espressione “servizio pubblico generale radiotelevisivo” con la locuzione “servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale”: il provvedimento non provvede tuttavia a coordinare con la nuova locuzione né la terminologia usata in altre parti del disegno di legge all'esame (per esempio alla lettera b) del medesimo comma 1) né quella presente nelle rimanenti disposizioni del testo unico nelle quali ricorre l'espressione “servizio pubblico generale radiotelevisivo” (ad esempio, all'articolo 2, comma 1, lettera t), che ne reca la stessa definizione);

                il disegno di legge, all'articolo 4, comma 2, nel delegare il Governo ad adottare un decreto legislativo che modifichi il vigente testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, enuclea principi e criteri direttivi ulteriori rispetto a quelli in base ai quali è stato emanato il testo unico stesso, e contenuti all'articolo 16 della legge n. 112 del 2004; i suddetti principi e criteri, tuttavia, in un caso (e, segnatamente, alla lettera a), che prevede il riordino e la semplificazione delle disposizioni vigenti “anche ai fini dell'adeguamento dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche e tenuto conto dei mutamenti intervenuti”), appaiono assai generici; in altri casi risultano meramente ripetitivi di disposizioni già presenti nel testo unico in vigore (si vedano le lettere b), c) e d), che riproducono in forma di principi e criteri direttivi le previsioni di cui all'articolo 45, comma 2, lettere h) (contenuti dedicati specificamente ai minori), a) (copertura integrale di tutto il territorio nazionale) ed f) (effettuazione di trasmissioni nelle lingue delle minoranze linguistiche); mentre, in un altro caso (e, segnatamente,

alla lettera e), che indica come criterio l'indicazione espressa delle norme abrogate), risultano riproduttivi di principi e criteri di delega già contenuti nella delega di cui all'articolo 16 della legge n. 112 del 2004;

                il provvedimento reca inoltre disposizioni meramente ricognitive o riproduttive di altre già vigenti; ad esempio, l'articolo 2, comma 2, terzo periodo, ribadisce che, per quanto non diversamente disposto, si applica alla RAI la disciplina relativa alle società per azioni recata dal codice civile, ancorché analoga previsione sia presente nell'articolo 49, comma 2, del testo unico;

                infine, il disegno di legge nel testo presentato al Senato reca sia l'analisi tecnico-normativa (ATN) sia l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

                all'articolo 1, comma 1, lettera a) – che modifica l'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sostituendo l'espressione “servizio pubblico generale radiotelevisivo” con la locuzione “servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale” – provvedano le Commissioni a coordinare la terminologia usata in altre parti del testo (per esempio alla successiva lettera b), con la modifica in argomento, nonché ad estendere la modifica in oggetto a tutte le disposizioni del testo unico in cui ricorre l'espressione “servizio pubblico generale radiotelevisivo”, a partire dall'articolo 2, comma 1, lettera t), che ne reca la definizione);

                provvedano altresì le Commissioni a specificare il principio e criterio direttivo di delega contenuto all'articolo 4, comma 2, lettera a), che, nella sua genericità, dilata oltremodo l'orizzonte della scelta discrezionale del Governo, contestualmente verificando la portata normativa dei principi e dei criteri direttivi contenuti alle lettere da b) ad e) del medesimo comma 1.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 1, si verifichi l'opportunità di riformulare la rubrica, tenuto conto che la stessa fa esclusivo riferimento al contratto nazionale di servizio, mentre l'articolo interviene altresì sulla disciplina dei contratti di servizio regionali e delle province autonome.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3272 Governo, approvato dal Senato, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

            considerato che l'articolo 2 – come modificato durante l'esame in sede referente – novellando l'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005 e l'articolo 4, primo comma, della legge n. 103 del 1975 , riforma l'assetto di governance della RAI;

            valutato, in particolare, che, all'articolo 2 del provvedimento si prevede che la composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo, tra l'altro, l'assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti;

            premesso che il medesimo articolo 2 prevede tra le cause di incompatibilità con la carica di membro del consiglio di amministrazione, tra le altre, quella di sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

            ricordato che i membri del consiglio di amministrazione, in base al provvedimento in esame sono eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato; sono designati in numero di due dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; uno è designato, attraverso elezione, dall'assemblea dei dipendenti RAI;

            ricordato, in proposito, che nella direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2013, che definisce i criteri di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze si stabilisce che non possono essere inclusi nell'istruttoria candidati che siano membri del consiglio di una regione, una provincia autonoma o enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 3272 Governo, approvato dal Senato, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

                ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano, sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive;

                gli oneri per il servizio in lingua tedesca e ladina sono assunti dalla provincia autonoma di Bolzano per un importo non superiore ad euro 10.313.000;

                tale importo è ulteriormente incrementato, ai sensi del successivo capoverso 3-ter, con uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato, per un ammontare pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2015 e a 9.687.000 di euro a decorrere dall'anno 2016;

                ai fini di una maggiore chiarezza del testo del provvedimento, appare opportuno sopprimere il terzo periodo del citato capoverso 3-bis, collocandolo in un autonomo capoverso 3-quater, in modo da evidenziare che gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione che rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano sono quelli che eccedono anche il nuovo stanziamento disposto a carico del bilancio dello Stato;

                le risorse indicate a copertura delle stanziamento a carico dello Stato, di cui al predetto capoverso 3-ter, sono effettivamente disponibili;

                al medesimo capoverso 3-ter appare necessario precisare che l'onere di 9.687.000 euro a decorrere dal 2016 e la copertura a valere

sul fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dal 2017 hanno cadenza annuale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

            All'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso 3-ter, dopo le parole: e di euro 9.687.000 e dopo le parole: e, quanto a euro 9.687.000 aggiungere la seguente: annui;

        e con la seguente condizione:

            All'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, sopprimere il terzo periodo.

            Conseguentemente alla medesima lettera f), dopo il capoverso 3-ter, aggiungere il seguente: 3-quater. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 3-bis rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3272 Governo, approvato dal Senato, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

            considerato che il comma 1 dell'articolo 3 inserisce nel decreto legislativo n. 177 del 2005 l'articolo 49-ter, che reca una nuova disciplina riguardante i contratti conclusi dalla RAI. In particolare:

                il comma 1 prevede l'esclusione dalla applicazione della normativa contenuta nel codice dei contratti pubblici per i contratti – conclusi dalla RAI spa e dalle società da essa interamente partecipate – aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione, la coproduzione, la commercializzazione, la distribuzione e la promozione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione;

                il comma 2 del citato articolo 49-ter è volto ad introdurre una deroga finalizzata ad escludere, per i contratti conclusi dalla RAI e

dalle società interamente partecipate dalla medesima, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, gli obblighi procedurali previsti per tali tipologie di contratti dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici);

            rilevato che:

                la normativa europea non contempla tra i settori esclusi dal suo ambito di applicazione i contratti di commercializzazione, promozione e distribuzione di programmi audiovisivi;

                andrebbero verificati gli effetti dell'esclusione dagli obblighi procedurali del codice dei contratti pubblici dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, tenuto conto che anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute al rispetto di talune regole volte ad assicurare, tra l'altro, l'osservanza delle norme e dei principi dei trattati istitutivi dell'Unione europea;

            sottolineato che:

                è in corso di esame parlamentare il disegno di legge che delega il Governo a dare attuazione alle nuove direttive europee in materia di appalti pubblici e di concessioni e a provvedere al riordino complessivo della materia (AC 3194-A), nell'ambito del quale figurano specifici criteri direttivi volti, tra l'altro, all'individuazione e alla limitazione dei contratti esclusi in coerenza con le nuove direttive europee e alla definizione di una specifica disciplina sui contratti sotto soglia europea;

                l'attuazione della predetta delega porterà all'adozione di due decreti legislativi che dovranno provvedere all'abrogazione delle disposizioni vigenti incompatibili e al coordinamento;

            evidenziata l'importanza del servizio pubblico radiotelevisivo nel concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese e nel mettere lo stesso Paese in grado di affrontare le sfide future come quelle legate all'ambiente e al territorio, a cominciare dall'importante appuntamento internazionale della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si terrà a Parigi nel prossimo dicembre,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 3, comma 1, con riferimento ai contratti esclusi dall'applicazione del codice dei contratti, provvedano le Commissioni di merito a garantire il rispetto della normativa europea, considerato che essa non contempla l'ipotesi dell'esclusione dei contratti di commercializzazione, promozione e distribuzione di programmi audiovisivi;

            2) al medesimo articolo 3, comma 1, provvedano le Commissioni di merito a prevedere, per i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, il rispetto degli obblighi procedurali contenuti nel codice dei contratti pubblici.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3272 Governo, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo», approvato dal Senato della Repubblica;

            rilevato con favore che, nell'ambito della riforma della governance societaria della RAI, si è inteso valorizzare l'espressione delle istanze dei dipendenti dell'azienda ai quali spetta, sulla base delle disposizioni introdotte nel testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici dall'articolo 2, comma 1, lettera e), la designazione di uno dei sette componenti del consiglio di amministrazione, attraverso elezione dall'assemblea dei dipendenti;

            osservato che il medesimo articolo 2, comma 1, lettera e), nel ridefinire il contenuto delle disposizioni del comma 10 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005, prevede che l'amministratore delegato definisca, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, richiesti, per le società a partecipazione pubblica, dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;

            giudicato con favore l'intento di assicurare maggiore trasparenza alle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, anche a soggetti esterni all'azienda, e ai contratti di collaborazione o di consulenza non artistica, nonché ai relativi compensi;

            apprezzato, infine, che, al fine di valorizzare le professionalità interne all'azienda, il nuovo articolo 49-quater del decreto legislativo n. 177 del 2005, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento, prevede che nello statuto della RAI siano definiti i limiti massimi del numero dei dirigenti non dipendenti della società che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, fermo restando il possesso da parte di questi ultimi di requisiti di particolare

e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3272 Governo, approvato dal Senato, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

            rilevato che tra i princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 4, comma 2, per la modifica del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incluso, alla lettera b), quello di favorire la trasmissione di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

            osservato che l'articolo 45, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 177 del 2005 prevede che il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisca la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

            considerata l'esigenza di garantire un'adeguata tutela dei minori, attraverso la previsione, in determinate fasce orarie, di programmi loro dedicati o liberi da pubblicità;

            ricordato che non è ancora rispettata da parte del servizio pubblico radiotelevisivo la disposizione di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che vieta la trasmissione di messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche rivolte prevalentemente ai giovani,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito la possibilità di modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b),

nel senso di utilizzare il termine «garantire», anziché quello di «favorire», in relazione alla trasmissione di programmi dedicati ai minori, e di inserire un riferimento chiaro a fasce orarie appropriate per la programmazione dedicata ai minori nonché la previsione di fasce orarie o programmi dedicati liberi da pubblicità.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 3272 recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo» approvato dal Senato;

            premesso che il provvedimento apporta numerose modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

            ricordato che la disciplina dei servizi di media audiovisivi è strettamente connessa al nuovo quadro regolamentare europeo, e richiamati al riguardo i numerosi interventi dell'Unione europea che negli anni ha disciplinato la materia emanando dapprima un pacchetto di direttive sulle «comunicazioni elettroniche» (direttiva «quadro» 2002/21; direttiva sull'accesso 2002/19; direttiva «autorizzazioni» 2002/20; direttiva sul servizio universale 2002/22), e, successivamente, la direttiva 2007/65/CE che ha introdotto un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, poi codificata dalla direttiva 2010/13/UE;

            richiamata inoltre la raccomandazione del Consiglio d'Europa, adottata nel febbraio 2012, con cui si invitano gli Stati membri a modernizzare il quadro di governance dei media di servizio pubblico e ad adattarlo al mondo della moderna comunicazione;

            richiamato in particolare l'articolo 3 del disegno di legge volto a disciplinare l'attività gestionale della RAI, e, più precisamente, le disposizioni concernenti i contratti conclusi dalla RAI;

            rilevato che la nuova disciplina deroga espressamente alla applicazione del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) per i contratti conclusi dalla RAI aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, estendendo tale deroga anche ai contratti riguardanti la commercializzazione di programmi radiotelevisivi;

            rilevato, inoltre, che ulteriori disposizioni in materia di affidamento dei contratti conclusi dalla RAI di importo inferiore alle soglie

di rilevanza comunitaria, escludono tali tipologie di contratti dal rispetto degli obblighi procedurali previsti dal codice dei contratti pubblici;

            osservato, al riguardo, che la deroga prevista per i contratti della RAI si pone in linea con quanto previsto dalla disciplina europea sugli appalti pubblici (direttiva 2004/18/CE e nuova direttiva 2014/24/UE), che consente agli ordinamenti nazionali – in relazione a taluni servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radiotelevisive – di tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che possono rendere inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti;

            rilevato, peraltro, che tale eccezione – in linea con quanto previsto dalle direttive – non si applica alla fornitura del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi;

            sottolineata la necessità che l'affidamento dei contratti esclusi dalla disciplina del codice dei contratti pubblici avvenga comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, di matrice europea;

            ricordato infine che per gli appalti pubblici di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria la giurisprudenza della Corte di giustizia statuisce che si applichino le norme e i principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            provvedano le Commissioni di merito, con riferimento ai contratti conclusi dalla RAI di cui all'articolo 3, a garantire che la disciplina nazionale sia pienamente rispettosa dei presupposti e dei limiti identificati dalla normativa europea, anche a tal fine richiamando espressamente i princìpi generali in tema di affidamento derivanti dalle norme e dai princìpi del Trattato istitutivo dell'Unione europea.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 3272 Governo, approvato dal Senato, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

            richiamato il proprio parere espresso in data 9 giugno 2015;

            rilevato che le disposizioni contenute nel disegno di legge all'esame appaiono riconducibili all'ambito materiale: «ordinamento della comunicazione» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;

            ricordato che, secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'ordinamento della comunicazione deve essere ricondotto tra le materie per le quali opera «l'attrazione in sussidiarietà» allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni unitarie da parte dello Stato, contemperata dall'individuazione di procedure concertative e di coordinamento con le regioni (sentenze n. 336 del 2005 e n. 163 del 2012) e che la materia di cui all'oggetto – come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del 2005 – si interseca inoltre con ulteriori ambiti materiali «trasversali» riservati dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali la «tutela della concorrenza» [lettera e)] e la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» [lettera m)];

            rammentato altresì il legame tra l’«ordinamento della comunicazione» e la tutela della libertà d'informazione e, quindi, il valore costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero sancito dall'articolo 21 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 348 del 1990),

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 2, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento e di verifica da parte delle regioni sui principali atti di programmazione e di organizzazione relativi all'azienda RAI – Radiotelevisione italiana Spa;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre norme che tutelino, nell'ambito della programmazione e dell'organizzazione, le minoranze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua sarda e a quella friulana, così come previsto dalla legge n. 482 del 1999.


TESTO
del disegno di legge n. 3272 approvato dal Senato della Repubblica
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TESTO
delle Commissioni
Art. 1.
(Contratto nazionale di servizio).
Art. 1.
(Contratto nazionale di servizio).

      1. All'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) le parole: «servizio pubblico generale radiotelevisivo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»;           a) identica;
          b) al comma 1, dopo la parola: «Ministero» sono inserite le seguenti: «, previa delibera del Consiglio dei ministri,» e le parole: «sono rinnovati ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale»;           b) al comma 1, dopo la parola: «Ministero» sono inserite le seguenti: «, previa delibera del Consiglio dei ministri,» e le parole: «sono rinnovati ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale »;
          c) al comma 2, la lettera p) è sostituita dalla seguente:           c) identica;
      «p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f)»;  

          d) al comma 2, lettera q), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

          d) identica;

          e) il comma 3 è sostituito dal seguente:           e) identica;
      «3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali»;  

          f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

          f) identico:

      «3-bis. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano.       «3-bis. Identico.
      3-ter. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 3-bis è incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 9.687.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;       3-ter. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 3-bis è incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

          g) al comma 4, le parole: «rinnovo triennale» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovo quinquennale»;

          g) identica;

          h) dopo il comma 4 è inserito il seguente:           h) identica.
      «4-bis. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorità, di cui al comma 4».
Art. 2.
(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa).
Art. 2.
(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa).

      1. All'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto disposto dal precedente periodo, la società ispira la propria azione a princìpi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività»;           a) identica;
          b) al comma 3, le parole: «, composto da nove membri, è nominato dall'assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «è composto da sette membri»;           b) identica;
          c) al comma 4, le parole: «riconosciuto prestigio e competenza» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rinnovo del consiglio di amministrazione è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato»;           c) identica;
          d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:           d) identico:
      «4-bis. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti.       «4-bis. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.
      4-ter. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprano la carica di Ministro, vice Ministro, sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprano le cariche di cui all'articolo 7, primo comma, lettere b) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o la carica di consigliere regionale.       4-ter. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprano la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprano la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.
      4-quater. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:       4-quater. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
          a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;           a) identica;
          b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;           b) identica;
          c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;           c) identica;
          d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;           d) identica;
          e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;           e) identica;
          f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni»;           f) identica»;
              e) i commi da 5 a 12 sono sostituiti dai seguenti:               e) identico:
      «5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.       «5. Identico.
      6. I membri del consiglio di amministrazione sono così designati:       6. I membri del consiglio di amministrazione sono così individuati:
          a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a uno;           a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato;
          b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;           b) identica;
          c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.           c) identica.

      6-bis. I componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 6, lettera a), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet.

      6-bis. I componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 6, lettera a), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa almeno trenta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno venti giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet.

      6-ter. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui al comma 6, lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda e pubblicata nel sito istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via internet ovvero attraverso l’intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4 del presente articolo. Le singole candidature potranno essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e dovranno pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.       6-ter. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui al comma 6, lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della stessa almeno trenta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via internet ovvero attraverso la rete intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4 del presente articolo. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno venti giorni prima della nomina.
      7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia se conforme alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.       7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
      8. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7.       8. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro i quarantacinque giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7.
      9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.       9. Identico.
      10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato:       10. Identico:
          a) risponde al consiglio di amministrazioni in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;           a) identica;
          b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;           b) identica;
          c) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, canale e testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione. Per i direttori di testata il parere è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi;           c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata, il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;
          d) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;           d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;
          e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;           e) identica;
          f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;           f) identica;
          g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede:

              1) le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati;

          g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonché la pubblicazione nel sito internet della società:
              2) i dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;               1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;
              3) le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai dirigenti;               2) dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società di cui all'articolo 49-quater, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
                3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f) del presente comma;
                4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società, e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia, dei nominativi e dei curricula dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;
              4) i criteri per le assegnazioni di lavori e forniture;               5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 49-ter;
              5) i dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.               6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.

      10-bis. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.

      10-bis. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.

      11. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a mettersi in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.       11. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
      12. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea, determina il compenso spettante all'amministratore delegato e, in caso di revoca, l'indennità spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.       12. Identico.
      12-bis. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.       12-bis. Identico.
      12-ter. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti invitati o partecipanti alle trasmissioni.       12-ter. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni.
      12-quater. La disciplina di nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi 3, 5, 6-bis e 6-ter e la relativa disciplina di revoca di cui ai commi 7 e 8 si applicano fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio».       12-quater. La disciplina di nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 6-bis e 6-ter e la relativa disciplina di revoca di cui ai commi 7 e 8 si applicano fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio».

      2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa provvede all'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal consiglio di amministrazione e approvate successivamente dall'assemblea straordinaria della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina del codice civile per le società per azioni.

      2. Identico.

      3. All'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole da: «; indica i criteri generali per la formazione dei piani» fino a: «esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge» sono soppresse.       3. Identico.
Art. 3.
(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa).
Art. 3.
(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa).

      1. Nel titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo l'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

      1. Identico:

      «Art. 49-bis. – (Responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate) – 1. L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.       «Art. 49-bis. – (Responsabilità dei componenti degli organi della RAI-Radiotelevisione italiana Spa) – 1. Identico.
      2. L'amministratore delegato provvede, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, alla pubblicazione e all'aggiornamento delle seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza non artistica:

          a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

          b) il curriculum vitae;

          c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e allo svolgimento di attività professionali;

          d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

      2. L'amministratore delegato provvede, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, alla tempestiva pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 49, comma 10, lettera g). L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al precedente periodo costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista. L'amministratore delegato non risponde dell'inadempimento qualora provi che lo stesso è dipeso da causa a lui non imputabile.

      3. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. I dati di cui al presente comma, nonché al comma 2, sono pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Soppresso.

      4. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità dell'amministratore delegato e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta. Soppresso.

      Art. 49-ter. – (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa). – 1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso codice.

      Art. 49-ter. – (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società partecipate). – 1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società interamente partecipate dalla medesima aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione, la commercializzazione, la distribuzione e la promozione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso codice.

      2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.       2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società interamente partecipate dalla medesima aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      3. I contratti di cui al comma 1 non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti dall'articolo 27, comma 1, secondo periodo, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.       3. Identico.

      Art. 49-quater. – (Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali esterni). – 1. Nello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono definiti i limiti massimi del numero dei dirigenti non dipendenti della predetta Società che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, fermo restando il possesso da parte di questi ultimi di requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato, fatta salva una durata inferiore».

      Art. 49-quater. – (Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali esterni). – 1. Nello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono definiti i limiti massimi del numero dei dirigenti non dipendenti della predetta società che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, subordinatamente al possesso da parte di questi ultimi di requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato, fatta salva una durata inferiore».

        2. In sede di prima applicazione, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, di cui all'articolo 49, comma 10, lettera g), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è approvato dal consiglio di amministrazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e i dati e le informazioni ivi previsti sono pubblicati entro i successivi sessanta giorni.
Art. 4.
(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo).
Art. 4.
(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo).

      1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

      1. Identico.

          a) articoli 17 e 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112;  
          b) articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;  
          c) articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.  

      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      2. Identico:

          a) riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti anche ai fini dell'adeguamento dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche e tenuto conto dei mutamenti intervenuti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;           a) identica;
          b) favorire la trasmissione di contenuti destinati specificatamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;           b) previsione di disposizioni volte a favorire la trasmissione di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;
          c) diffusione delle trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio su tutto il territorio nazionale;           c) identica;
          d) diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione Friuli Venezia Giulia;           d) identica;
          e) indicazione espressa delle norme abrogate.           e) identica.

      3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo schema è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

      3. Identico.

      4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 2 del presente articolo determini nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.       4. Identico.
Art. 5.
(Disposizioni transitorie).
Art. 5.
(Disposizioni transitorie).

      1. Le disposizioni sulla composizione e la nomina del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui all'articolo 49, commi 3, 4, 4-bis, 6, 6-bis, 6-ter e 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

      1. Le disposizioni sulla composizione e la nomina del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui all'articolo 49, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 6, 6-bis, 6-ter e 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

      2. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sino al primo rinnovo del consiglio medesimo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.       2. Identico.
      3. In fase di prima applicazione e sino al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa si applicano le disposizioni riferite all'amministratore delegato contenute nella presente legge.       3. In fase di prima applicazione e sino al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa esercita, oltre alle attribuzioni a esso spettanti in base allo statuto della società, anche i poteri e i compiti attribuiti all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo 49, comma 10, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, ferma restando la facoltà del medesimo di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione; al medesimo direttore generale, sino al predetto rinnovo del consiglio di amministrazione, si applicano altresì le disposizioni riferite all'amministratore delegato, di cui all'articolo 49-bis del medesimo testo unico, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.
      4. L'adeguamento dello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, disposto ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tiene conto di quanto previsto dal presente articolo.       4. Identico.