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Atto a cui si riferisce:
C.3215 Modifica dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di esercizio di attività extramuraria da parte di professori e ricercatori universitari con compiti assistenziali


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3215


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato GIGLI
Modifica dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di esercizio di attività extramuraria da parte di professori e ricercatori universitari con compiti assistenziali
Presentata il 7 luglio 2015


      

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Onorevoli Colleghi! Con l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si è venuta a determinare un'ingiusta e ingiustificata discriminazione fra professori o ricercatori universitari con compiti assistenziali e dirigenti medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale. Scopo della presente iniziativa legislativa è proprio quello di eliminare tale discriminazione per le motivazioni che saranno di seguito illustrate.
      L'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, regolante i rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, prevede che ai professori e ricercatori universitari «si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale. (...) Le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e ricerca».
      Il successivo comma 3 dispone inoltre che «Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, nei confronti del personale di cui al comma 1, [“I professori e i ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale presso le aziende e le strutture (...) individuate con apposito atto del direttore generale dell'azienda di riferimento d'intesa con il rettore”] si applicano le disposizioni degli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-novies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».
      Il comma 1 dell'articolo 2-septies del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, ha sostituito il comma 4 dell'articolo 15-quater del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 prevedendo che «I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. Coloro che mantengono l'esclusività del rapporto non perdono i benefìci economici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività e non di indennità di irreversibilità. La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse».
      La novella, quindi, prevede che il dirigente sanitario che ha optato per il rapporto di lavoro non esclusivo può esercitare l'attività libero-professionale extramuraria perdendo unicamente i benefìci economici compresi nell'indennità di esclusività di rapporto, senza altre penalizzazioni economiche e professionali (possibilità di dirigere strutture semplici o complesse).
      Il comma 5 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992 stabilisce inoltre che il dirigente è sottoposto a verifica annuale; quello con incarico di struttura, semplice o complessa, è sottoposto a verifica anche al termine dell'incarico. Le verifiche concernono le attività professionali svolte e i risultati raggiunti, nonché il livello di partecipazione, con esito positivo, ai programmi di formazione continua di cui all'articolo 16-bis e sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento. L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma nell'incarico o per il conferimento di altro incarico, professionale o gestionale, anche di maggior rilievo. Ne consegue che il dirigente sanitario del Servizio sanitario nazionale che ha optato per il rapporto di lavoro non esclusivo e ne aspira a ottenere la conferma dell'incarico o il conferimento di un altro incarico di maggior rilievo rimane totalmente disponibile nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e per lo svolgimento delle attività professionali di competenza.
      Vale ricordare, infatti, che l'orario di lavoro del personale dell'area dirigenziale è disciplinato dal combinato disposto del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro dell'area della dirigenza medica. In particolare, l'orario ordinario di lavoro dei dirigenti medici con incarico di direzione di struttura semplice o con incarico di natura professionale è articolato in trentotto ore settimanali secondo quanto stabilito dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medico-veterinaria del 3 novembre 2005. Nel rispetto dell'obbligo contrattuale, l'orario di lavoro settimanale del dirigente si articola in maniera flessibile in funzione delle esigenze organizzative derivanti dalla struttura cui sono preposti e di quelle necessarie per l'espletamento dell'incarico affidato. I dirigenti assicurano il mantenimento del livello di efficienza dei servizi sanitari e favoriscono lo svolgimento delle attività gestionali o professionali correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale nonché a quelli di didattica, ricerca e aggiornamento.
      La citata legge n. 240 del 2010, che interviene sul diritto di opzione per l'attività extramuraria da parte dei professori o ricercatori universitari con compiti assistenziali, ha statuito che il professore ed il ricercatore universitario con compiti assistenziali possono esercitare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992, l'opzione per il rapporto non esclusivo senza preclusione, in punto di diritto, della possibilità di dirigere strutture semplici o complesse e di svolgere attività libero-professionale, analogamente a quanto previsto per i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale.
      Il professore e il ricercatore universitario con compiti assistenziali che desiderino esercitare il diritto di opzione per l'attività extramuraria devono, tuttavia, ai sensi e per gli effetti dei commi 6 e 9 dell'articolo 6 della legge n. 240 del 2010, esercitare anche l'opzione per il regime di impegno a tempo definito, «almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico» (di norma entro il 30 aprile dell'anno solare) in quanto, a differenza degli ospedalieri, è prevista l'incompatibilità fra esercizio di attività libero-professionale e regime di tempo pieno. A tale proposito, vale ricordare che:

          1) il regime di tempo definito comporta, ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 della legge n. 240 del 2010, una netta riduzione dell'impegno orario annuale (da 1.500 a 750 ore per la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento; da 350 a 250 ore per i compiti didattici e di servizio agli studenti);

          2) le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e ricerca, come già rilevato (comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 517 del 1999). Ne consegue che l'attività assistenziale dei professori e dei ricercatori universitari che abbiano optato per l'attività extramuraria e costretti per questo alla scelta del tempo parziale dovrà necessariamente ridursi, con grave pregiudizio sulla possibilità di mantenere il livello di efficienza delle attività gestionali e professionali correlate all'incarico affidato e del raggiungimento degli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale e, in ultima analisi, di poter ottenere o mantenere l'affidamento dell'incarico di direzione di struttura o professionale;

          3) oltre alla penalizzazione professionale, i professori e i ricercatori universitari che optano per l'attività extramuraria subiscono una doppia penalizzazione economica, dovendo rinunciare non solo all'indennità di esclusività (come per i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale), ma anche all'indennità di tempo pieno universitario;

          4) la previsione si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto (si veda da ultimo la sentenza del Consiglio di Stato n. 1040 del 2012) tutta tesa ad affermare, così come il decreto legislativo n. 517 del 1999, un'equiparazione tra le equivalenti categorie del Servizio sanitario nazionale e quelle dei docenti universitari in attività assistenziale.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:
      «9-bis. Le disposizioni dei commi 6 e 9 non si applicano, limitatamente alle attività di carattere sanitario, ai professori e ai ricercatori universitari con compiti assistenziali che abbiano esercitato l'opzione per l'attività extramuraria. A tali soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 15-quater, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».