• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/06711 con circolare n. 142 del 27 luglio 2015, «Chiarimenti su Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», l'INPS ha fornito chiarimenti di carattere amministrativo-operativo...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06711presentato daMORETTO Saratesto diMartedì 20 ottobre 2015, seduta n. 506

MORETTO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
con circolare n. 142 del 27 luglio 2015, «Chiarimenti su Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», l'INPS ha fornito chiarimenti di carattere amministrativo-operativo su aspetti specifici non espressamente disciplinati dalla normativa introdotta con il decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, in attuazione della legge delega n. 183 del 2014 (il cosiddetto Jobs Act), entrato in vigore il 1o maggio 2015;
ancora oggi sussistono numerose disparità fra le interpretazioni e i chiarimenti forniti dalle differenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territoriali provinciali in merito alla durata del sussidio per chi ha svolto attività stagionale nel 2015;
l'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, dispone che «con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1o maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali... la durata della NASpI corrisposta in conseguenza dell'applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di 6 mesi», salvaguardando in questo modo il trattamento di integrazione salariale per l'anno 2015;
dal 2016 inoltre, come denunciato anche dai vari sindacati di categoria, l'applicazione della normativa sulla Naspi rischia di penalizzare ulteriormente i lavoratori stagionali, portando a un dimezzamento della durata e del valore del sussidio in mancanza di un correttivo strutturale;
la stagionalità è elemento strutturale nel settore del turismo, tuttavia, in molte località turistiche, analoga stagionalità coinvolge molte migliaia di lavoratori di aziende di settori non direttamente riconducibili al medesimo settore turistico, ma ad esso strettamente connessi sotto il profilo produttivo;
molte attività non hanno la caratteristica di stagionalità; per esserlo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, e successive modificazioni, devono aver, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi;
molte aziende, avendo maggior lavoro durante i periodi estivi, assumono lavoratori a termine per incremento di attività che di fatto sono stagionali, ma non possono esserlo nelle causali del contratto a termine di assunzione –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto descritto in premessa e se non intenda, per quanto di competenza, attivarsi presso l'INPS al fine di prevedere un'applicazione interpretativa unica, corretta e omogenea, presso ogni sede territoriale provinciale dell'INPS, relativamente alle disposizioni riguardanti i vigenti strumenti di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali;
se non intenda, sulla falsa riga di quanto già disposto dal citato articolo 43, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, assumere iniziative normative al fine di prevedere misure di sostegno al reddito, volte ad assicurare, in forma strutturale, per i lavoratori stagionali del settore turistico e termale, un'estensione del trattamento Naspi;
se non intenda valutare la possibilità di adottare iniziative di salvaguardia anche nei confronti dei lavoratori con contratto a termine, assunti presso aziende risiedenti nei comuni ad alta vocazione turistica. (5-06711)