• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/02296 CENTINAIO - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'interno - Premesso che: il Ministro dell'interno, con decreto 16 marzo 2012, ha approvato, ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8,...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-02296 presentata da GIAN MARCO CENTINAIO
martedì 20 ottobre 2015, seduta n.525

CENTINAIO - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'interno - Premesso che:

il Ministro dell'interno, con decreto 16 marzo 2012, ha approvato, ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il piano straordinario biennale concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi;

il piano straordinario biennale, a cui le imprese turistico-alberghiere devono adeguarsi, per poter proseguire l'attività ricettiva, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, fissata per il 29 aprile 2012, ed indica il programma di adeguamento alle norme antincendio da realizzare nel rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti dal Titolo II dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1994, integrato dal decreto ministeriale 6 ottobre 2003, e delle misure integrative di gestione della sicurezza, di cui al comma 3 del medesimo decreto 16 marzo 2012;

il decreto ministeriale 9 aprile 1994, integrato dal decreto ministeriale 6 ottobre 2003, stabilisce obiettivi ambiziosi e di difficile applicazione da parte delle imprese turistiche alberghiere; lo stesso, alla luce dei risultati raggiunti nell'edilizia, in termini di sicurezza antincendio, grazie anche all'impiego di nuove tecnologie, appare oltre tutto non più rispondente ai primari obiettivi di garanzia della salvaguardia delle persone e della tutela dei beni contro i rischi di incendio; andrebbe pertanto, a parere dell'interrogante, modificato e semplificato;

la normativa di riferimento, proprio a causa delle oggettive difficoltà da parte delle strutture alberghiere ad uniformarsi, nei termini, alle prescrizioni per la prevenzione incendi è stata più volte prorogata. Da ultimo, il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", all'articolo 4, comma 2, ha prorogato al 31 ottobre 2015 il termine di adeguamento alla normativa antincendio delle strutture alberghiere con oltre 25 posti letto, in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale;

molte imprese alberghiere hanno da tempo avviato i lavori di adeguamento alla normativa antincendio, ma è evidente che, dati i ristretti tempi, non riusciranno per la data del 31 ottobre 2015 a completare le opere richieste, anche perché gli interventi richiedono la chiusura di intere strutture o di parti di esse, che in un momento così particolare e straordinario, con l'imminente apertura del giubileo straordinario, avrebbe soltanto l'effetto di produrre disservizi ai turisti e gravi danni all'industria alberghiera italiana;

l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, riconosce alle imprese alberghiere un credito di imposta del 30 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di eliminazione delle barriere architettoniche, nel triennio 2014-1026;

le disposizioni applicative sono state adottate con il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 7 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2015, n. 138. Le procedure per il recupero delle spese per l'anno 2014 sono state attivate soltanto nel mese di ottobre 2015; sarebbe dunque maggiormente opportuna l'adozione di una proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni relative della normativa antincendio delle strutture alberghiere, permettendo loro di programmare al meglio gli investimenti necessari all'adeguamento della normativa medesima;

l'adeguamento alla normativa antincendio ha un costo elevatissimo per le imprese alberghiere e se pure esse volessero conformarsi entro il termine del 31 ottobre 2015, in questo periodo di crisi finanziaria e di difficoltà delle banche ad erogare mutui, quasi certamente dovrebbero rinunciarvi per evidente impossibilità economica a provvedervi;

l'attuale situazione deriva dal fatto che l'Italia, a suo tempo, ha recepito in toto la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti, senza porsi il problema delle effettive modalità di applicazione. Il fatto che molti albergatori non siano ancora riusciti ad adeguare le proprie attività alle disposizioni del decreto ministeriale 9 aprile 1994 rende ancora più evidente quanto la citata normativa sia, per gli alberghi esistenti, impossibile da attuare;

altri Paesi europei hanno recepito la medesima raccomandazione solo per le nuove strutture, permettendo a quelle esistenti di adeguarsi solo in occasione di ristrutturazioni, modifiche o ampliamenti che sono periodicamente necessari, anche alla luce dell'accertata sicurezza delle strutture alberghiere esistenti;

recentemente, la stessa Commissione europea, ponendosi il problema della disapplicazione della propria raccomandazione sulla sicurezza antincendio negli alberghi, ha annunciato l'intenzione di una revisione della stessa in un'ottica di maggiore flessibilità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo vogliano adottare le necessarie iniziative legislative per l'immediato differimento, almeno di anno, del termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, in favore delle strutture alberghiere con oltre 25 posti letto, considerata l'impossibilità da parte degli operatori di adeguarsi alla normativa nei brevi tempi indicati;

se sia nelle intenzioni dei Ministri promuovere un tavolo di confronto con gli operatori di settore, affinché si possa giungere ad una revisione dei requisiti di sicurezza antincendio, di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1994, integrato dal decreto ministeriale 6 ottobre 2003, volta ad introdurre maggiore flessibilità nel raggiungimento dei prescritti livelli di sicurezza, con interventi differenziati a seconda delle caratteristiche delle strutture alberghiere.

(3-02296)