Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.7/00828 premesso che:
la cannabis è una pianta dalla quale, oltre a sostanze psicoattive come la marijuana e l'hashish, è possibile derivare anche dei prodotti per uso terapeutico legato alle...
Atto Camera
Risoluzione in commissione 7-00828presentato daBRIGNONE Beatricetesto diGiovedì 22 ottobre 2015, seduta n. 508
La XII Commissione,
premesso che:
la cannabis è una pianta dalla quale, oltre a sostanze psicoattive come la marijuana e l'hashish, è possibile derivare anche dei prodotti per uso terapeutico legato alle sue proprietà analgesiche, sedative e miorilassanti;
con la cannabis si possono curare dolori da tumore, la sla, la sclerosi multipla, alcune neuropatie e la stimolazione dell'appetito nei pazienti affetti da Aids. Può inoltre essere utile alla cura delle forme di dolore cronico refrattario di origine reumatologica – per esempio la fibromialgia – al morbo di Crohn, all'asma bronchiale, al glaucoma, ad alcune forme di epilessia resistenti ai farmaci, alla cura dell'ansia e dell'anoressia;
al momento le regioni che hanno adottato una legge sull'uso terapeutico della cannabis sono undici: Puglia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Friuli, Sicilia, Abruzzo, Liguria, Marche, Umbria e Basilicata. Le leggi regionali sono diverse tra loro ma convergenti tutte su un unico punto: il medicinale deve essere erogato gratuitamente ai pazienti e il costo deve essere a carico del servizio sanitario nazionale;
le leggi delle regioni Puglia, Toscana, Marche, Veneto, Friuli, Sicilia e Abruzzo prevedono che il costo dei farmaci cannabinoidi importati dall'estero sia rimborsabile dal servizio sanitario regionale, se l'inizio del trattamento avviene in ambito ospedaliero e in regime di day hospital. Anche dopo la dimissione del paziente, i farmaci sono a carico del servizio sanitario nazionale e forniti dalla farmacia ospedaliera. Se, al contrario, il trattamento è stato avviato in ambito domiciliare dietro richiesta del medico di famiglia, il paziente deve rivolgersi a una farmacia del servizio pubblico per l'importazione e dovrà pagare il prezzo di costo richiesto dal produttore e le spese accessorie riportate nella fattura;
la legge non prevede ancora nuove facilitazioni per accedere alle cure, quindi, nell'attesa dell'attuazione dei primi progetti di auto produzione del farmaco nel nostro Paese e di un eventuale cambiamento dei metodi di erogazione dello stesso, l’iter per accedervi è sempre lo stesso e richiede l'importazione per un fabbisogno massimo di tre mesi. La prescrizione va ottenuta tramite il proprio medico di famiglia o da uno specialista ospedaliero;
i testi che normano l'uso terapeutico della cannabis approvati in Veneto, Liguria, Sicilia e Abruzzo prevedono la possibilità di convenzioni con centri e istituti autorizzati alla produzione di farmaci cannabinoidi. La regione Abruzzo prevede anche un fondo di 50mila euro all'anno per assicurare la fornitura di farmaci a base di cannabis ai pazienti;
il Governo nel 2014 ha dato il via libera all'uso della cannabis a scopo terapeutico ed è ora all'esame della Conferenza Stato-regioni il decreto del Ministero della salute che attribuisce al dicastero stesso le funzioni di «Organismo statale per la cannabis». Il passaggio normativo è obbligatorio secondo quanto previsto dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e di fatto sancisce l'ufficializzazione della «cannabis di Stato»;
l'Italia quindi sta per entrare a tutti gli effetti nella lista dei Paesi produttori di cannabis per uso medico e trattasi di un importante segnale perché viene riconosciuta la legalità della cannabis per uso terapeutico;
le leggi regionali regolamentano l'utilizzo e l'erogazione a carico del sistema sanitario nazionale del farmaco cannabis all'interno del territorio, ma non tutte le regioni hanno questo tipo di regolamentazione, quindi grazie alla produzione nel nostro Paese del medicinale, questo entrerà a tutti gli effetti in tutte le regioni a far parte dei LEA (livelli essenziali di assistenza), cioè quelle prestazioni che dovrebbero essere erogate gratuitamente, o con un ticket in base alla fascia di reddito di chi richiede il trattamento, dal servizio sanitario nazionale;
ad esempio, ai fini dell'utilizzo di questi farmaci derivati dalla cannabis, la regione Marche ha adottato una legge in materia, n. 1 del 2013 «Disposizioni organizzative relative all'utilizzo di talune tipologie di farmaci nell'ambito del servizio sanitario regionale», ma si richiede un regolamento attuativo, che a distanza di quasi tre anni non è stato ancora adottato;
l'unico farmaco derivato dalla cannabis che ora è somministrato nelle Marche è il «sativex», uno spray orale, che viene impiegato per i sintomi di spasticità nei malati di sclerosi multipla, nonostante ci siano molti prodotti della cannabis terapeutica che possono curare tante altre patologie e comunque somministrato in assenza di valide alternative terapeutiche;
il Governo deve porre la giusta attenzione verso tanti soggetti e le loro famiglie che vivono sulla loro pelle il disagio del mancato reperimento, di sostanze cannabinoidi a uso terapeutico,
impegna il Governo:
a dare certezza normativa sull'uso della cannabis e dei suoi derivati che non può essere soggetto a tipologie di prescrizione differenziate nell'ambito delle diverse regioni, o avere indicazioni terapeutiche diversificate sul territorio nazionale;
considerata la vastità di utilizzo terapeutico della cannabis e tenuto conto delle numerose domande da parte di malati che hanno gravi patologie croniche di far uso di questi medicinali, ad assumere iniziative per:
promuovere, informare e formare sull'uso della cannabis per uso terapeutico dando la possibilità a molti malati di beneficiare di tali cure farmacologiche;
disciplinare in maniera chiara e uniforme, su tutto il territorio nazionale, l'erogazione dei prodotti derivanti dalla cannabis a scopo terapeutico.
(7-00828) «Brignone».