• C. 3169-361-562-959-1430-1475-1643-1646-1677-2068-2192-2263 e 3366-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 22 ottobre 2015); MORANI Alessia, Relatore - GANDOLFI Paolo, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.562 Modifiche al codice penale in materia di delitti commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetti in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica per effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3169-361-562-959-1430-1475-1643-1646-1677-2068-2192-2263-3366-A


PROPOSTA DI LEGGE
n. 3169
APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 10 giugno 2015 (v. stampati Senato nn. 859, 1357, 1378, 1484 e 1553)
d'iniziativa dei senatori
SCILIPOTI ISGRÒ; FALANGA; MOSCARDELLI, CUOMO, DI GIORGI, FABBRI, GIACOBBE, MATTESINI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA, SPILABOTTE, ASTORRE, CHITI, CIRINNÀ, VALENTINI, CUCCA, FAVERO, FORNARO, LUMIA, RICCHIUTI, CANTINI, LEPRI, PUGLISI, CARIDI; STUCCHI; GINETTI
Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 12 giugno 2015

NOTA: Le Commissioni permanenti II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 22 ottobre 2015, hanno deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 3169. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 361, 562, 959, 1430, 1475, 1643, 1646, 1677, 2068, 2192, 2263 e 3366 si vedano i relativi stampati.
e
PROPOSTE DI LEGGE
n. 361, d'iniziativa dei deputati
LA RUSSA, CIRIELLI
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di omicidio e di lesioni personali conseguenti alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
Presentata il 20 marzo 2013
n. 562, d'iniziativa dei deputati
BIANCONI, LAFFRANCO
Modifiche al codice penale in materia di delitti commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetti in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica per effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope
Presentata il 27 marzo 2013
n. 959, d'iniziativa dei deputati
VEZZALI, BONACCORSI, CAPUA, CARRA, CARUSO, COCCIA, GIGLI, MATTIELLO, PORTA
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
Presentata il 15 maggio 2013
n. 1430, d'iniziativa dei deputati
GIANCARLO GIORGETTI, RONDINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di circolazione senza copertura assicurativa
Presentata il 26 luglio 2013
n. 1475, d'iniziativa dei deputati
CARRESCIA, GANDOLFI, BIONDELLI, CARRA, CASATI, CASELLATO, COCCIA, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, DONATI, FEDI, LA MARCA, MAGORNO, MATTIELLO, PORTA, RUGHETTI, VENITTELLI, ZARDINI

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

Presentata il 1 agosto 2013
n. 1643, d'iniziativa del deputato NASTRI
Modifiche al codice penale e all'articolo 380 del codice di procedura penale, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
Presentata il 30 settembre 2013
n. 1646, d'iniziativa dei deputati
CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
Presentata il 30 settembre 2013
n. 1677, d'iniziativa dei deputati
CATANOSO GENOESE, FRANCESCO SAVERIO ROMANO
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
Presentata il 10 ottobre 2013
n. 2068, d'iniziativa del deputato PALMIZIO
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
Presentata l'11 febbraio 2014
n. 2192, d'iniziativa del deputato CRIVELLARI
Modifiche al codice penale, in materia di omicidio, di lesioni personali e di danneggiamenti commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché modifica al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di esame tossicologico obbligatorio per il rilascio e il rinnovo della patente di guida
Presentata il 14 marzo 2014
n. 2263 d'iniziativa della deputata GRECO
Modifiche al codice penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
Presentata il 2 aprile 2014
n. 3366, d'iniziativa dei deputati
FERRARESI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, COLLETTI, SARTI
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché altre disposizioni in materia di omicidio e di lesioni personali conseguenti alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
Presentata il 15 ottobre 2015
(Relatori per la maggioranza: MORANI, per la II Commissione;
GANDOLFI, per la IX Commissione)
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3169, approvata dal Senato ed abb., recante «Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274»,

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «ordinamento penale» attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

            sottolineato che l'entità dei limiti minimi di pena previsti dal provvedimento, come modificato dalle Commissioni riunite II e IX della Camera, per il nuovo reato di omicidio stradale di cui all'articolo 589-bis rimane pari a due anni nell'ipotesi generale di violazione del codice della strada ma viene stabilito in alcune ipotesi in quattro anni o otto anni di reclusione;

            rilevato, al riguardo, che tali limiti, pur rimodulati rispetto al testo approvato dal Senato, appaiono comunque superiori a quelli previsti per altre fattispecie comparabili quali, ad esempio, l'omicidio colposo commesso con violazione della disciplina degli infortuni sul lavoro previsto dal vigente articolo 589 (limite minimo di pena di due anni), ovvero l'omicidio commesso con colpa medica grave, per cui viene in considerazione la fattispecie generale dell'omicidio colposo di cui all'articolo 589 c.p. (limite minimo di pena di sei mesi);

            evidenziato che, analoga considerazione, può essere svolta per i limiti minimi edittali previsti per le lesioni personali stradali (articolo 590-bis) rispetto alle lesioni colpose di cui all'articolo 590 c.p.;

            sottolineato, al riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente riconosciuto, anche in materia penale, il principio di proporzione tra illecito e sanzione, quale ulteriore implicazione della ragionevolezza, specificando che «le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato (...) soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza» (sentenza n. 409 del 1989);

            considerato, proprio con riguardo alle infrazioni stradali, che la Corte costituzionale ha di recente sottolineato (sentenza n. 198 del 2015) che, «sempre per costante giurisprudenza costituzionale, il raffronto deve muovere dalla considerazione per cui le determinazioni concernenti il complessivo trattamento sanzionatorio di qualunque reato, compreso quello qui in considerazione (guida in stato di ebbrezza), sono il frutto di apprezzamenti tipicamente politici, che si collocano, pertanto, su un terreno caratterizzato da ampia discrezionalità legislativa,» il cui esercizio è censurabile, sul piano della

legittimità costituzionale, solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene quando si sia di fronte a sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione «(sentenza n. 81 del 2014 e, in precedenza, ex multis, sentenze n. 68 del 2012, n. 273 e n. 47 del 2010)»;

            ricordata, sullo stesso tema, la sentenza n. 391 del 1994 con cui la Corte costituzionale richiama il proprio compito di «verificare che l'uso della discrezionalità legislativa in materia rispetti il limite della ragionevolezza e segnatamente soddisfi al principio di proporzionalità»;

            rilevato che, secondo la Corte costituzionale, nel giudizio di ragionevolezza intrinseca, imperniato sul principio di proporzionalità e sull'equilibrio interno alla fattispecie, ha un'importanza decisiva la individuazione del tertium comparationis, per il suo rilievo circa la sperequazione sanzionatoria e per individuare con esattezza l'eventuale disciplina da estendere – ove possibile – per ridurre lo squilibrio sanzionatorio poiché la Corte medesima ha chiarito di non poter procedere a un nuovo assetto delle sanzioni penali, anche a fronte di sperequazioni sanzionatorie evidenti, «in assenza di precisi punti di riferimento che possano condurre a situazioni costituzionalmente obbligate» (sentenza n. 22 del 2007, sentenza n. 81 del 2014 cit., sentenza n. 139 del 2014),

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, la rispondenza del sistema sanzionatorio previsto per i reati disciplinati dalla proposta di legge in titolo ai principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, anche in considerazione dei limiti minimi edittali previsti dall'ordinamento per altri casi di omicidio colposo, quali ad esempio quelli di omicidio commesso con violazione della disciplina degli infortuni sul lavoro e di omicidio commesso con colpa medica grave.

                 


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3169, approvata dal Senato, e abb., recante «Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274», come risultante dagli emendamenti approvati;

            evidenziato, in particolare, l'articolo 589-bis del codice penale – introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame – nella parte in cui prevede aumenti di pena per l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti o, ancora, in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro;

            rilevato, altresì, l'articolo 590-bis del codice penale – introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame – che, analogamente all'articolo precedente, sanziona in misura maggiore le lesioni personali stradali provocate per colpa dai soggetti in stato di ebbrezza alcolica, con un determinato tasso alcolemico ovvero dai soggetti di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;

            osservato, inoltre, che l'articolo 4 della proposta di legge reca modifiche al codice di procedura penale, in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre la previsione di criteri obiettivi e tecnicamente misurabili, in base ai quali accertare lo stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti psicotrope al momento del verificarsi del sinistro, eventualmente anche rinviando ad una fonte normativa secondaria.

                 

    

TESTO
della proposta di legge n. 3169, approvata dal Senato della Repubblica
    
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TESTO
delle Commissioni
Art. 1.
(Introduzione del delitto di omicidio stradale).
Art. 1.
(Introduzione del delitto di omicidio stradale).

      1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:

      1. Identico:

      «Art. 589-bis. – (Omicidio stradale).       «Art. 589-bis. – (Omicidio stradale). – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.
      Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.       Identico.
      La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.       Identico.
      Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.       Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
      La pena di cui al comma precedente si applica altresì al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona.       La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

          1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

          2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

          3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

      Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

      Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà. La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

      Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.       Identico.
      Art. 589-ter. – (Circostanza aggravante). – Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo alla metà».       Art. 589-ter. – (Circostanza aggravante). – Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni ».
Art. 2.
(Modifica dell'articolo 590-bis e introduzione degli articoli 590-ter, 590-quater, 590-quinquiese 590-sexies del codice penale).
Art. 2.
(Modifica dell'articolo 590-bis e introduzione degli articoli 590-ter, 590-quater e 590-quinquies del codice penale).

      1. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dai seguenti:

      1. Identico:

      «Art. 590-bis. – (Lesioni personali stradali).       «Art. 590-bis. – (Lesioni personali stradali). – Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
      Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da due a quattro anni.       Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
      La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.       Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.
      Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da nove mesi a due anni.       Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
      La pena di cui al comma precedente si applica altresì:       Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:
          1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;           1) identico;
          2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;           2) identico;
          3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.           3) identico;

      Nel caso di lesioni personali gravi, la pena è aumentata da un terzo alla metà; nel caso di lesioni personali gravissime, la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

      Soppresso.

      Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.       Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.
      Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583. In tali casi le pene previste dai commi primo, secondo, terzo e quarto sono diminuite della metà.       Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583. In tali casi le pene previste dai commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto sono diminuite della metà.
      Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.       Identico.
      Art. 590-ter. – (Circostanza aggravante). – Nei casi di cui agli articoli 590, terzo comma, e 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo alla metà.       Art. 590-ter. – (Circostanza aggravante).Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.
      Art. 590-quater. – (Computo delle circostanze). – Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-ter, 590, terzo comma, 590-bis e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.       Art. 590-quater. – (Computo delle circostanze). – Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 589-ter, 590-bis e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.
      Art. 590-quinquies. – (Pene accessorie). Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la revoca della patente di guida.       Vedi articolo 6, comma 1, lettera a).
      In deroga a quanto previsto dall'articolo 166, primo comma, la disposizione del primo comma si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.  
      Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, per i reati di cui all'articolo 589-bis, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.
      Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, per i reati di cui all'articolo 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.  
      Art. 590-sexies. – (Definizione di strade urbane e extraurbane). – Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2».       Art. 590-quinquies. – (Definizione di strade urbane e extraurbane). – Identico».
Art. 3.
(Modifiche di coordinamento al codice penale).
Art. 3.
(Modifiche di coordinamento al codice penale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis»;           a) identica;
            b) all'articolo 582, primo comma, le parole: «da tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi».
          b) all'articolo 589, secondo comma, le parole: «Se il fatto è commesso» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 589-bis, se il fatto è commesso»;           c) all'articolo 589, secondo comma, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;
          c) all'articolo 589, il terzo comma è abrogato;           d) identica;
          d) all'articolo 590, terzo comma, le parole: «Se i fatti di cui al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 590-bis, se i fatti di cui al secondo comma»;           e) all'articolo 590, terzo comma, primo periodo, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;
          e) all'articolo 590, terzo comma, il secondo periodo è soppresso.           f) identica.
Art. 4.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici).
Art. 4.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'articolo 224-bis, comma 1, dopo le parole: «superiore nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «, per i delitti di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, e 590-bis del codice penale,»;           a) all'articolo 224-bis, comma 1, dopo le parole: «superiore nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale,»;
            b) all'articolo 359, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
        «2-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, il pubblico ministero si avvale di consulenti esperti nella ricostruzione di incidenti stradali, iscritti all'albo degli ingegneri o all'albo dei periti industriali».
          b) all'articolo 359-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:           c) identico:
      «3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis».       «3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis».
Art. 5.
(Modifiche di coordinamento al codice di procedura penale).
Art. 5.
(Modifiche di coordinamento al codice di procedura penale).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-ter) è aggiunta la seguente:           a) identica:
              «m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis del codice penale»;               «m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale»;
          b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quater) è aggiunta la seguente:           b) identico:
              «m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis del codice penale»;               «m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale»;
          c) all'articolo 406, comma 2-ter, le parole: «589, secondo comma, 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis»;           c) identica;
          d) all'articolo 416, comma 2-bis, le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale»;           d) identica;
          e) all'articolo 429, comma 3-bis, le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale»;           e) identica;
          f) all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:           f) identica;
              «e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale»;  
          g) all'articolo 552:           g) identica.
              1) al comma 1-bis, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice»;  
              2) al comma 1-ter, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice».
Art. 6.
(Modifiche di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
Art. 6.
(Modifiche di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'articolo 222:           a) identico:
              1) al comma 2, il quarto periodo è soppresso;

      Vedi articolo 2, comma 1, capoverso Art. 590-quinquies, primo e secondo comma;

              1) al comma 2, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza»;
              2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:               2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
              «3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale»;  
      Vedi articolo 2, comma 1, capoverso Art. 590-quinquies, terzo comma;               «3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2, per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.
      Vedi articolo 2, comma 1, capoverso Art. 590-quinquies, quarto comma;               3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2, per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga»;
 

          b) all'articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222»;

          b) all'articolo 223, comma 2:           c) identica.
              1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale»;  
              2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni».  
Art. 7.
(Modifica di coordinamento al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).
Art. 7.
(Modifica di coordinamento al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).

      1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono soppresse.

      Identico.

Art. 8.
(Entrata in vigore).
Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.