• C. 3169-361-562-959-1430-1475-1643-1646-1677-2068-2192-2263 e 3366-A-bis EPUB FERRARESI Vittorio, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.1430 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di circolazione senza copertura assicurativa


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Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3169-361-562-959-1430-1475-1643-1646-1677-2068-2192-2263-3366-A-bis


PROPOSTA DI LEGGE
n. 3169
APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 10 giugno 2015 (v. stampati Senato nn. 859, 1357, 1378, 1484 e 1553)
d'iniziativa dei senatori
SCILIPOTI ISGRÒ; FALANGA; MOSCARDELLI, CUOMO, DI GIORGI, FABBRI, GIACOBBE, MATTESINI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA, SPILABOTTE, ASTORRE, CHITI, CIRINNÀ, VALENTINI, CUCCA, FAVERO, FORNARO, LUMIA, RICCHIUTI, CANTINI, LEPRI, PUGLISI, CARIDI; STUCCHI; GINETTI
Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 12 giugno 2015

NOTA: Per il testo delle proposte di legge nn. 3169, 361, 562, 959, 1430, 1475, 1643, 1646, 1677, 2068, 2192, 2263 e 3366 si vedano i relativi stampati.
e
PROPOSTE DI LEGGE
n. 361, d'iniziativa dei deputati
LA RUSSA, CIRIELLI
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di omicidio e di lesioni personali conseguenti alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
Presentata il 20 marzo 2013
n. 562, d'iniziativa dei deputati
BIANCONI, LAFFRANCO
Modifiche al codice penale in materia di delitti commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetti in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica per effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope
Presentata il 27 marzo 2013
n. 959, d'iniziativa dei deputati
VEZZALI, BONACCORSI, CAPUA, CARRA, CARUSO, COCCIA, GIGLI, MATTIELLO, PORTA
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
Presentata il 15 maggio 2013
n. 1430, d'iniziativa dei deputati
GIANCARLO GIORGETTI, RONDINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di circolazione senza copertura assicurativa
Presentata il 26 luglio 2013
n. 1475, d'iniziativa dei deputati
CARRESCIA, GANDOLFI, BIONDELLI, CARRA, CASATI, CASELLATO, COCCIA, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, DONATI, FEDI, LA MARCA, MAGORNO, MATTIELLO, PORTA, RUGHETTI, VENITTELLI, ZARDINI

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

Presentata il 1 agosto 2013
n. 1643, d'iniziativa del deputato NASTRI
Modifiche al codice penale e all'articolo 380 del codice di procedura penale, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
Presentata il 30 settembre 2013
n. 1646, d'iniziativa dei deputati
CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
Presentata il 30 settembre 2013
n. 1677, d'iniziativa dei deputati
CATANOSO GENOESE, FRANCESCO SAVERIO ROMANO
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
Presentata il 10 ottobre 2013
n. 2068, d'iniziativa del deputato PALMIZIO
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
Presentata l'11 febbraio 2014
n. 2192, d'iniziativa del deputato CRIVELLARI
Modifiche al codice penale, in materia di omicidio, di lesioni personali e di danneggiamenti commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché modifica al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di esame tossicologico obbligatorio per il rilascio e il rinnovo della patente di guida
Presentata il 14 marzo 2014
n. 2263 d'iniziativa della deputata GRECO
Modifiche al codice penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
Presentata il 2 aprile 2014
n. 3366, d'iniziativa dei deputati
FERRARESI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, COLLETTI, SARTI
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché altre disposizioni in materia di omicidio e di lesioni personali conseguenti alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
Presentata il 15 ottobre 2015
(Relatore di minoranza: FERRARESI)
TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)
(ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 589 del codice penale).

      1. All'articolo 589 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;

          b) al secondo comma, le parole: «da due a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni»;

          c) al terzo comma, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;

          d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
      «Nei casi di cui al secondo e al terzo comma, se il conducente non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e si è dato alla fuga, la pena è aumentata della metà»;

          e) al quarto comma, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «diciotto».

(Alternativo all'articolo 1 del testo delle Commissioni)
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 590 del codice penale).

      1. All'articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo comma:

              1) al primo periodo, le parole: «da tre mesi a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a due anni» e le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;

              2) al secondo periodo, le parole: «da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni» e le parole: «da un anno e sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni»;

(*) NOTA: Nel presente testo è evidenziato, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo delle Commissioni. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono considerarsi aggiuntivi rispetto al testo delle Commissioni. Sono altresì indicati, seguendo la numerazione progressiva, gli articoli del testo delle Commissioni per i quali non vengono proposti testi alternativi.

          b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
      «Nei casi di cui al terzo comma, se il conducente non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e si è dato alla fuga, la pena è aumentata della metà»;

          c) al quarto comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto».

(Alternativo all'articolo 2 del testo delle Commissioni)
Art. 3.
(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

      1. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: «449, 589, secondo, terzo e quarto comma,» sono inserite le seguenti: «590, terzo comma,».

(Alternativo all'articolo 3 del testo delle Commissioni)
Art. 4.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 224-bis:

              1) al comma 1, dopo le parole: «superiore nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «, per i delitti di cui agli articoli 589, secondo e terzo comma, e 590, terzo comma, del codice penale» e dopo le parole: «profilo del DNA» sono inserite le seguenti: «o il prelievo di sangue, urina e fluido orale ai fini della determinazione tossicologico-forense»;

              2) al comma 3, le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «un giorno»;

          b) all'articolo 359-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589, secondo e terzo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per

iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento; si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio per il compimento delle operazioni. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis. Esse sono eseguite con le modalità e gli strumenti previsti, ai sensi dell'articolo 186, comma 5, secondo e terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dal regolamento di attuazione del medesimo codice».
(Alternativo all'articolo 4 del testo delle Commissioni)
Art. 5.
(Modifiche di coordinamento al codice di procedura penale).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 380, comma 2:

              1) all'alinea, le parole: «non colposi» sono soppresse;

              2) dopo la lettera m-ter) è aggiunta la seguente:

          «m-quater) delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, previsto dall'articolo 589, terzo comma, del codice penale, salvo quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 189 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

          b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quater) è aggiunta la seguente:

          «m-quinquies) lesione personale colposa commessa con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, prevista dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, salvo quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 189 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

(Alternativo all'articolo 5 del testo delle Commissioni)
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2:

              1) al primo periodo, le parole: «da quindici giorni a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a un anno»;

              2) al secondo periodo, le parole: «la sospensione della patente è fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente; il soggetto destinatario della sanzione non può conseguire una nuova patente di guida prima di quattro anni decorrenti dalla data di accertamento del reato»;

              3) al terzo periodo, le parole: «la sospensione è fino a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente; il soggetto destinatario della sanzione non può conseguire una nuova patente di guida prima di sei anni decorrenti dalla data di accertamento del reato»;

              4) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Se il fatto di cui al secondo o al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, i termini per conseguire una nuova patente di guida sono aumentati della metà. Quando il conducente, dopo avere commesso i fatti di cui al presente comma, non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si è dato alla fuga, non può conseguire una nuova patente di guida prima di quindici anni decorrenti dalla data di accertamento del reato»;

          b) il comma 2-bis è abrogato;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni decorrenti dalla data della condanna definitiva per i fatti di cui al comma 2, il giudice può disporre che i termini per conseguire una nuova patente di guida siano raddoppiati».

(Alternativo all'articolo 6 del testo delle Commissioni)
Art. 7.
(Modifica all'articolo 223 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 223, comma 2, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Art. 8.
(Modifica all'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 186, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità cui devono attenersi le strutture sanitarie per il prelievo, la conservazione e il trasporto dei campioni presso laboratori di riferimento regionali. Il regolamento di attuazione stabilisce altresì le modalità per l'esecuzione del prelievo del sangue nei riguardi dei soggetti in stato di incoscienza o comunque incapaci di prestare consenso al prelievo, per i quali l'accertamento del tasso alcolemico sia necessario per finalità cliniche».

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 187 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla rubrica, le parole: «per uso» sono sostituite dalle seguenti: «derivante dall'assunzione»;

          b) al comma 2:

              1) dopo le parole: «o a prove» sono inserite le seguenti: «su fluido orale»;

              2) è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, le modalità per l'esecuzione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi.»;

          c) il comma 2-bis è abrogato;

          d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso una struttura sanitaria pubblica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di

incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso»;

          e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «3-bis. Presso la struttura sanitaria pubblica è sempre eseguita la visita medica ovvero la valutazione clinica, che comprendono i seguenti accertamenti:

          a) prelievo del sangue in tutti i casi di esito positivo degli accertamenti qualitativi non invasivi o delle prove sul fluido orale;

          b) prelievo del sangue e dell'urina nei casi di rifiuto dell'accertamento su fluido orale ovvero di impossibilità di esecuzione dell'accertamento qualitativo non invasivo o delle prove su fluido orale e, comunque, in caso di incidente stradale, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 186, comma 5»;

          f) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalità degli accertamenti eseguiti dalle strutture sanitarie sono definite dal regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 186, comma 5.»;

          g) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      «5.1. Sulla base delle risultanze di tutti gli accertamenti è effettuata la valutazione tossicologico-forense o medico-legale finale»;

          h) al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 3,» sono inserite le seguenti: «e della valutazione di cui al comma 5.1,».

Art. 10.
(Modifiche all'articolo 189 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 189 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6, primo periodo, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

          b) al comma 7, primo periodo, le parole: «da un anno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a sei anni».

Art. 11.
(Adeguamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e altre norme di attuazione).

      1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'adeguamento dell'articolo 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, secondo i seguenti princìpi:

          a) prevedere che la determinazione dell'accertamento del tasso alcolemico sia iniziata dopo almeno quindici minuti dal momento dell'arresto del veicolo;

          b) prescrivere che nel verbale di accertamento redatto dall'organo di polizia siano indicate le condizioni ambientali di temperatura, pressione e umidità ricavate dalle rilevazioni della stazione meteorologica più vicina alla postazione di controllo;

          c) prevedere, ai fini dell'accertamento con determinazione dell'alcolemia presso le strutture sanitarie pubbliche, che la procedura, consistente nel prelievo del sangue, trasporto, conservazione, deposito, analisi, refertazione e interpretazione del risultato, sia eseguita secondo parametri di attività di livello forense, con l'impiego di sangue intero, restando esclusa la validità di analisi ottenute da siero/plasma;

          d) prevedere, quanto alle modalità del prelievo e della gestione dei campioni prima dell'analisi, che debbano essere rispettate le seguenti regole operative:

              1) il verbale di prelievo e custodia deve consentire l'identificazione univoca del soggetto esaminato e contenere: 1.1) il consenso informato all'accertamento; 1.2) la descrizione dei segni e sintomi mostrati dal soggetto; 1.3) l'annotazione di eventuali terapie farmacologiche eseguite, comprese quelle somministrate in caso di cure urgenti; 1.4) l'indicazione della data e dell'ora del prelievo; 1.5) l'indicazione del nome e la firma di ciascun operatore che ha assunto in consegna e in custodia i campioni nelle diverse fasi del procedimento;

              2) il prelievo del campione ematico deve essere condotto previa disinfezione della cute con prodotti non contenenti alcoli; le provette debbono contenere antifermentativo (NaF) e anticoagulante (ad esempio K Oss); debbono essere allestite aliquote multiple (in numero di tre per analisi e controanalisi); tutte le operazioni di suddivisione, confezionamento ed etichettatura del campione e del controcampione devono essere effettuate alla presenza dell'interessato, che controfirma il modulo di campionamento nonché l'etichetta del campione e del controcampione; le provette devono essere provviste di sistemi antieffrazione, essere contenute all'interno di buste a prova di manomissione con chiusure di sicurezza ed essere dotate di apposita etichettatura corrispondente al verbale di prelievo; i campioni che non possono essere immediatamente trattati devono essere conservati alla temperatura di 4 gradi centigradi (per campioni in attesa di analisi a breve termine, ossia entro dodici ore) ovvero di -20 gradi centigradi (qualora sia necessaria la conservazione oltre il termine di dodici ore);

              3) i campioni devono essere conservati e trasportati unitamente al verbale di prelievo contenente l'indicazione del soggetto responsabile della custodia ai sensi del numero 1.5) e con modalità che ne assicurino la tracciabilità; il trasporto deve avvenire in tempi ridotti, non superiori a dodici ore e a temperatura controllata, pari a 4 gradi

centigradi; la corretta preservazione del campione da qualunque adulterazione, inquinamento o dispersione anche parziale deve essere garantita mediante l'utilizzo di materiale idoneo, a perfetta chiusura, inviolabile o comunque sigillabile, non suscettibile di rotture in caso di urto durante il trasporto, o per reazione termica durante il congelamento ove questo sia necessario; l’iter del campione in ogni fase dell'analisi deve essere annotato nel verbale di cui al numero 1);

              4) tutti i campioni di sangue devono essere analizzati mediante metodi di conferma (HS-GC-FID; HS-GC-MS); nel caso di accertamento del tasso alcolemico per finalità cliniche o su soggetti incoscienti ovvero incapaci di fornire consenso, le modalità operative sono quelle sopra-riportate stabilite ai sensi dell'articolo 186, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 10 della presente legge; una provetta di sangue è altresì destinata a valutazione con metodi di screening su siero/plasma; l'accertamento positivo deve necessariamente essere confermato con i metodi di conferma indicati al presente numero.

      2. Il Governo, entro il termine indicato al comma 1, alinea, provvede all'adeguamento delle restanti disposizioni del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, secondo quanto previsto dall'articolo 186, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 10 della presente legge.
      3. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall'articolo 187, comma 2, ultimo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, è emanato entro il termine indicato al comma 1, alinea, del presente articolo.

Art. 12.
(Modifica di coordinamento al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).
(Articolo 7 del testo delle Commissioni)
Non vengono proposti testi alternativi
Art. 13.
(Entrata in vigore).
(Articolo 8 del testo delle Commissioni)
Non vengono proposti testi alternativi