• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/02317 BENCINI, Maurizio ROMANI, SIMEONI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute - Premesso che: è necessario, per comprendere al meglio come si sia giunti...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-02317 presentata da ALESSANDRA BENCINI
giovedì 22 ottobre 2015, seduta n.530

BENCINI, Maurizio ROMANI, SIMEONI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute - Premesso che:

è necessario, per comprendere al meglio come si sia giunti all'attuale figura dell'operatore socio sanitario (OSS), ricordare l'evoluzione storico-normativa. Ed invero, la figura in oggetto, che ha sostanzialmente sostituito le vecchie figure del personale sanitario ausiliario prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 128, recante "Ordinamento interno dei servizi ospedalieri", venne istituita dalla Conferenza Stato-Regioni con l'accordo del 22 febbraio 2001 ("Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano"). In particolare, l'operatore socio sanitario ha sostituito, progressivamente, le precedenti figure che si occupavano di assistenza, sia nell'area sanitaria (operatore tecnico-assistenziale, assistente di base), che nell'area sociale (ausiliario socio-assistenziale e assistente domiciliare e dei servizi tutelari), integrando funzioni, compiti e competenze delle due aree, in un unico contesto;

l'accordo Stato-Regioni citato, emanato per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio sanitario, nonché per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione, definisce la figura professionale come "l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario ed a favorire il benessere e l'autonomia dell'utente";

la Conferenza Stato-Regioni, successivamente, con l'accordo del 16 gennaio 2003 ("Accordo tra il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano") ha disciplinato la formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell'operatore socio-sanitario, di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, al fine di consentire alla medesima la collaborazione con l'infermiere professionale o l'ostetrica e lo svolgimento di alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica o ostetrica sotto la supervisione della stessa. Di conseguenza, il profilo professionale dell'OSS con F.C. mantiene tutti i compiti previsti per l'OSS con l'aggiunta di alcune attività in ambito assistenziale, igenico-sanitario, diagnostico e terapeutico;

considerato che:

il compito dell'OSS è quello di svolgere attività che aiutino le persone a soddisfare i propri bisogni fondamentali, finalizzate al recupero, al mantenimento e allo sviluppo del livello di benessere, promuovendone l'autonomia e l'autodeterminazione. La sua attività è orientata dalle indicazioni proprie del suo profilo professionale ed, in ambito assistenziale e sociale, opera, coopera e collabora con le altre figure ausiliarie e sanitarie;

l'ambito lavorativo può, dunque, riguardare sia strutture sanitarie (come ospedali, cliniche, ASL accessibili indirettamente tramite aziende parastatali, pubbliche o private che siano) che strutture sociali (centri diurni integrati, case di riposo, assistenza domiciliare, comunità di recupero, case famiglia, comunità alloggio) e, pertanto, tanto in collaborazione con professionisti dell'area sociale (assistenti sociali, educatori, eccetera) quanto dell'area sanitaria (infermieri, medici, fisioterapisti, eccetera) a seconda dell'area di intervento. Sempre a seconda dell'area operativa, poi, le funzioni dell'OSS sono declinate in 2 diverse forme, una autonoma ed una collaborativa, intervento prettamente tecnico (in area sanitaria, limitato margine di autonomia nell'assistenza di base al paziente; ulteriori attività solamente in caso di precisa attribuzione e indicazione dell'infermiere, come stabilito dai rispettivi profili professionali nazionali), oppure un intervento relazionale con l'utente (area sociale), secondo il criterio del lavoro multiprofessionale centrato sulla relazione d'aiuto;

considerato inoltre che:

il comparto sanità individua un elenco di professioni sanitarie e un elenco di professioni non sanitarie; nello specifico, tra le varie categorie, il profilo dell'operatore socio sanitario viene inserito nel ruolo tecnico e non in quello sanitario;

a parere degli interroganti, la desueta articolazione del personale del SSN nei quattro ruoli (sanitario, tecnico, professionale ed amministrativo) non è più rispondente all'attuale organizzazione del lavoro in sanità e svolge solo una residuale funzione di riconoscimento di alcuni istituti contrattuali. Si ritiene, pertanto, che nella collocazione funzionale del profilo dell'OSS debba prevalere quanto è contenuto nel profilo che rende questi un operatore che partecipa alla tutela della salute individuale e collettiva e non, invece, un operatore tecnico nell'accezione comune;

il Ministero della salute ha da tempo riconosciuto al personale appartenente al profilo professionale in questione il valore e l'apporto fornito nelle attività dei sevizi e presidi sanitari e sociosanitari, affermando pari importanza alla funzione all'interno dell'équipe assistenziale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano intraprendere le opportune iniziative, affinché venga riconosciuta agli operatori socio sanitari la professionalità acquisita attraverso l'inquadramento contrattuale nel ruolo sanitario.

(3-02317)