• Testo DDL 2012

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Atto a cui si riferisce:
S.2012 Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2012
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori SIMEONI, GAMBARO, CAMPANELLA, BENCINI, BIGNAMI, ORELLANA, CASALETTO e MASTRANGELI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2015

Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali

Onorevoli Senatori. -- La legge che inquadra e regolamenta la conservazione e la gestione delle nostre aree protette risale a venti anni fa e necessita di una revisione.

In attesa di una riforma organica, che aggiorni in modo analitico la disciplina dei parchi naturali per adattarla alle esigenze sopravvenute e stratificate col passare degli anni, si ritiene urgente apportare alcune modifiche alle modalità di gestione economica delle attività inserite nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette, per garantire il sostentamento economico degli enti gestori.

È bene ricordare che in Italia esistono 24 parchi nazionali, che coprono un milione e mezzo di ettari, pari al 5 per cento del territorio nazionale.

A fronte di questa estensione, lo Stato ha disposto, lentamente ed inesorabilmente, risorse sempre più scarse: per gli enti gestori dei parchi che tutelano e la conservazione e salvaguardia per la biodiversità (legge finanziaria 2009 -- Tabella C) nel 2009 la spesa rilevata era di soli 71,9 milioni di euro per i parchi nazionali, ridotta poi nel 2010 a 59,42 milioni e nel 2011 a 56,02 milioni di euro, rappresentante lo 0,0069 per cento del PIL, una somma esigua se paragonata al valore effettivo dei beni protetti.

Il dato più importante riguarda la spesa prevista dalla legge di stabilità per il triennio 2013-2015, che viene ridotta in modo drammatico a 5,9 milioni di euro l'anno, ovvero un taglio del 90 per cento dei fondi per i parchi nazionali.

A fronte di tale drastico taglio da parte del passato Governo si è creata una situazione di assoluta emergenza per la conservazione delle aree protette, poiché i fondi a disposizione degli enti gestori ormai sono a malapena in grado di pagare gli stipendi del personale.

È evidente che urgono misure necessarie ed urgenti a garantire agli enti gestori delle aree protette una maggiore autonomia gestionale, così da permettere agli stessi di promuovere e valorizzare al meglio i parchi nazionali e quindi svolgere con la necessaria efficienza il ruolo di tutela e preservazione a loro assegnato.

Si ritiene che le attività maggiormente idonee a migliorare e valorizzare le aree protette, che potrebbero essere svolte nel pieno rispetto della loro tutela al pari delle altre attività previste dal piano di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge del 6 dicembre 1991, n. 394, siano quelle a carattere ludico e sportivo e quelle legate all'istituzione dei cosiddetti «ecomusei».

In merito a questi ultimi è bene riconoscere che il movimento ecomuseale si è sviluppato in questi anni raggiungendo maturità e rilievo a livello nazionale, ed ha sottolineato il grande interesse verso questo stimolante e vitale movimento sociale, culturale e territoriale da parte del mondo accademico, delle istituzioni locali, regionali e nazionali, delle associazioni di categoria (in particolare dell'agricoltura e dell'artigianato), degli operatori e soprattutto dei cittadini.

Per questo il movimento ecomuseale merita di ottenere un riconoscimento da parte del legislatore e di essere inserito nel programma di valorizzazione delle aree protette tra le altre attività meritevoli di sovvenzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico e di servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico; il riconoscimento di ecomusei promossi nell’ambito di iniziative di cittadinanza attiva; l'istituzione di centri di interpretazione del territorio multidisciplinari; l'allestimento di impianti per attività ludiche e sportive, da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni; la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, ludiche e sportive, di servizi sociali ed ecomuseali promossi nell’ambito di iniziative di cittadinanza attiva, di biblioteche e opere di restauro di beni naturali e culturali, nonché di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, la cittadinanza attiva, nonché l'accessibilità e la fruizione dei parchi naturali, in particolare per i portatori di handicap».