Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.5/01062 l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha disposto che sulla quota di trattamento di pensione relativa...
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-01062presentato daFONTANA Cinzia Mariatesto diMercoledì 25 settembre 2013, seduta n. 84
CINZIA MARIA FONTANA, GNECCHI, BELLANOVA, ALBANELLA, BARUFFI, BOCCUZZI, CASELLATO, COMINELLI, FABBRI, FAMIGLIETTI, FANUCCI, FARAONE, GIACOBBE, GREGORI, GRIBAUDO, INCERTI, MADIA, MAESTRI, MARTELLI, MICCOLI, PARIS, GIORGIO PICCOLO, SIMONI, ZAPPULLA e MARANTELLI. —
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha disposto che sulla quota di trattamento di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011 sia applicata una riduzione percentuale qualora il pensionamento anticipato avvenga prima del compimento dell'età di 62 anni. Tale riduzione è pari all'1 per cento per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni ed elevata al 2 per cento per gli ulteriori anni mancanti alla suddetta età calcolati alla data del pensionamento;
l'articolo 6, comma 2-quater del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 ha altresì disposto che la riduzione di cui sopra non trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la contribuzione ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria;
non rientrerebbe nella fattispecie «prestazione effettiva di lavoro» l'astensione dal lavoro per donazione di sangue e di emocomponenti. Al fine di non subire penalizzazioni, il dipendente, per l'accesso alla pensione anticipata, dovrà incrementare il servizio effettivo con un periodo di lavoro aggiuntivo pari a quello considerato;
le stesse precisazioni ed indicazioni operative contenute negli atti dell'Inps forniscono un'interpretazione estensiva e negativa della norma, applicando la penalizzazione alle giornate di astensione per donazioni di sangue;
risulta del tutto incomprensibile tale interpretazione, considerato che la singola giornata di assenza per donazione di sangue si colloca all'interno di una settimana lavorata, i cui contributi sono accreditati settimanalmente;
rischia così di venire meno il riconoscimento della funzione civica e solidaristica che si esprime nella donazione volontaria, periodica, responsabile e gratuita del sangue ed emocomponenti –:
se il Ministro non ritenga di dare indicazioni all'Inps per correggere un'interpretazione così estensiva e negativa della norma e assumere iniziative per assimilare alla prestazione lavorativa effettivamente resa anche l'astensione dal lavoro per donazione di sangue e di emocomponenti, garantendo così un adeguato livello di tutela ai soggetti che compiono un prezioso atto di generosità. (5-01062)