• C. 109 Proposta di legge presentata il 15 marzo 2013

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.109 Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco


Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 109


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CIRIELLI
Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Presentata il 15 marzo 2013


      

torna su
Onorevoli Colleghi! La proposta di legge in oggetto interviene sull'attuale disciplina relativa ai requisiti di altezza minima per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
      Come è noto, la disciplina vigente in ordine al requisito dell'altezza richiesto per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa prevede il limite minimo di metri 1,65 per gli uomini e 1,61 per le donne. Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri i limiti sono 1,70 per gli uomini e 1,65 per le donne. I suddetti parametri sono fissati dall'articolo 587 del testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
      Nel corso di un approfondito esame istruttorio da parte della Commissione difesa della Camera nella XVI legislatura, è emerso che, rispetto a determinate mansioni (come, ad esempio, operazioni all'interno dei carri armati, aerei da combattimento e da ricognizione, navi, sommergibili, paracadutismo da elicottero) appaiono maggiormente adatte persone di piccola statura, mentre si possono presentare rilevanti difficoltà per individui di statura troppo alta.
      Inoltre, per i militari di leva l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, fissava il limite di altezza di metri 1,50 confermato dall'articolo 1955 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, a dimostrazione che quei parametri non sono consolidati pregiudizievoli alla funzionalità dello strumento militare in termini di idoneità all'impiego.
      È altrettanto interessante rilevare che la disciplina vigente in altri stati europei, come Regno Unito, Francia e Germania, prevede limiti di altezza inferiori a quelli prescritti in Italia. Ad esempio, in Francia il limite minimo, identico per uomini e donne, è di metri 1,50 per l'esercito, mentre si differenzia tra uomini e donne per la Marina e l'Aeronautica, dove sono previsti limiti più elevati. In Germania il limite minimo è di metri 1,55; nel Regno Unito è previsto il limite di metri 1,48 per l'esercito e di 1,51 per la Marina. In tali Paesi, peraltro, i limiti sono rapportati a determinati indici di massa corporea.
      Con questa proposta di legge, il requisito dell'altezza viene superato al fine di consentire che la valutazione delle performance fisiche non avvenga in base ad un criterio superficiale e privo di reale riscontro scientifico, quanto piuttosto in base a parametri che la scienza medica ritiene più affidabili, ponendo al centro della valutazione le reali capacità fisiche soggettive.
      Altrettanto importante è l'esigenza di uniformare i criteri di accesso alle Forze armate con quelli previsti per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
      La presente proposta di legge si compone di un unico articolo, formato da quattro commi. In particolare, il comma 1 prevede che, per il reclutamento nelle Forze armate, la valutazione dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva venga effettuata sulla base di tabelle da definire con disposizioni regolamentari.
      Il comma 2 disciplina le modalità di adozione del regolamento volto a modificare nel senso indicato il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, prevedendo l'acquisizione del parere parlamentare.
      Il comma 3 stabilisce che il medesimo regolamento introduca parametri identici per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato.
      Infine, l'ultimo comma disciplina il regime transitorio tra la vecchia e la nuova disciplina e la contemporanea entrata in vigore delle nuove disposizioni recanti i parametri fisici per il reclutamento.
      La proposta di legge in esame, che nel corso della precedente legislatura ha ricevuto l'approvazione unanime da parte della Camera dei deputati, è quindi finalizzata a rimuovere un aspetto discriminatorio, il limite di altezza, che costituisce un vero e proprio ostacolo oggettivo all'accesso a professioni delicate e complesse.
      Tanti giovani cittadini attendono che l'Italia si conformi, anche sul versante dell'accesso alle professioni nelle Forze armate e nelle Forze di polizia, agli altri Stati europei, per garantire al comparto difesa-sicurezza la dovuta professionalità, competenza e meritocrazia.
      Per l'attualità dei suoi contenuti auspico che la presente proposta di legge possa ricevere la più ampia condivisione e la più rapida approvazione possibile.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al fine di sostituire il requisito dei limiti di altezza per il reclutamento del personale delle Forze armate, previsto dall'articolo 587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con parametri atti a valutare l'idoneità fisica del candidato al servizio, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

          «d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento».

      2. Con regolamento adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.


      3. Al fine di evitare ogni forma di discriminazione e garantire la parità di trattamento, il regolamento di cui al comma 2 stabilisce parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato; dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono conseguentemente abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni.
      4. Nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni recanti i parametri fisici per il reclutamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che devono entrare in vigore contemporaneamente, continuano ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa.