• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/10900 in data 29 ottobre 2014 il Consiglio Comunale di Grumo Appula ha deliberato, oltre che sul bilancio di previsione 2014, anche su regolamenti, aliquote e tariffe in materia di imposte e tasse...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10900presentato daPANNARALE Annalisatesto diMercoledì 28 ottobre 2015, seduta n. 512

PANNARALE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
in data 29 ottobre 2014 il Consiglio Comunale di Grumo Appula ha deliberato, oltre che sul bilancio di previsione 2014, anche su regolamenti, aliquote e tariffe in materia di imposte e tasse comunali e in particolare con deliberazione n. 42 del 29 ottobre 2014 il consiglio comunale ha approvato l'aumento dell'aliquota dell'addizionale irpef allo 0,80 per cento;
il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato fissato, per l'anno 2014, al 30 settembre 2014, con decreto del Ministro dell'interno del 18 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 23 luglio 2014;
l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
in materia di approvazione dei regolamenti tributari, l'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 che così recita: «16 – Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento»;
in effetti, nella precitata deliberazione consiliare si fa espresso riferimento ai sopraesposti riferimenti normativi;
sul tema della mancata approvazione nei termini dei regolamenti tributari, e sulla mancata applicazione dell'ulteriore termine ad adempiere assegnato dai prefetti, si è formata una corposa e costante giurisprudenza ed è anche ben consolidata la prassi ministeriale in tal senso;
solo per citare alcuni esempi:
il Consiglio di Stato con sentenza n. 6400/2006 ha respinto il ricorso del comune di Procida riconoscendo l'illegittimità della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani approvata oltre i termini per l'approvazione del bilancio di previsione;
la Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, con deliberazione n. 263/2007 del 31 maggio 2007 ha espresso il proprio parere al comune di Sulmona in merito alla esatta applicazione del citato articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 stabilendo che la «perentorietà» dei termini e la mancata validità dei regolamenti, e delle modifiche regolamentari, approvati oltre i termini fissati per legge per l'approvazione del bilancio di previsione;
il Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. 27681 del 14 dicembre 2012 a firma del direttore della direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, è intervenuto in materia dichiarando invalide le deliberazioni regolamentari del comune di Conversano relativi all'anno 2012 approvate in data 19 novembre 2012, dopo il termine previsto per legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 (31 ottobre 2012) ma entro i venti giorni concessi dal prefetto con la propria diffida solo per l'approvazione del bilancio;
il TAR Calabria con propria sentenza n. 366/2014 del 6 marzo 2014 ha accolto il ricorso di alcuni cittadini di Lamezia Terme annullando l'incremento delle aliquote IMU 2013 approvate in data 2 dicembre 2013 (nel termine della diffida prefettizia) rispetto al termine perentorio del 30 novembre 2013;
nella citata sentenza, tra l'altro, si statuisce: «Nella specie, risulta per tabulas che l'impugnata Delibera è stata approvata in data 2 dicembre 2013 e, quindi, in violazione del termine perentorio del 30 novembre 2013. Né può condurre a differenti conclusioni il rilievo secondo cui, nella specie, l'approvazione del bilancio sia stata assunta a seguito di intimazione diffida del Prefetto di Catanzaro, poiché l'ulteriore periodo di venti giorni, assegnato dal Prefetto, riguarda soltanto l'approvazione del bilancio preventivo, quale provvedimento funzionale, in caso di persistenza dell'inadempimento da parte del Comune di Lamezia Terme, allo scioglimento d'imperio (e quant'altro) del CC dell'ente locale medesimo e non incide sul termine finale del 30 novembre 2013, per l'approvazione da parte degli Enti Locali delle aliquote (e quant'altro) concernenti l'imposta municipale propria (IMU) per il 2013, trattandosi di termine prestabilito dal legislatore a pena di decadenza, accompagnato da specifiche prescrizioni sanzionatorie, testualmente comminate per l'ipotesi di inosservanza.
Nella medesima ottica, la delibera della Corte dei Conti nr. 263/2007 (sopracitata) in relazione ad analoga fattispecie, ha espressamente stabilito che l'aumento delle tariffe e delle aliquote decise oltre il termine indicato dalle leggi Statali, anche se prorogato a seguito dei termini ulteriori concessi dal Prefetto per la solo approvazione del Bilancio di previsione, non hanno valore e, quindi, non possono essere applicate, producendo effetto solo le tariffe dell'anno precedente. I medesimi principi risultano altresì confermati dalla recente delibera n. 4 del 2014 della Corte dei Conti di Catanzaro.
Nella sentenza si evidenzia, inoltre, che anche il Collegio dei revisori dei conti, in data 12 dicembre 2013, ha rilevato che «considerato che l'ente ha approvato con la delibera nr. 49 del 2 dicembre 2013 la determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU anno 2013, oltre il termine stabilito dalle norme su citate; ritiene che le aliquote adottate con la Delibera in oggetto non possono avere efficacia con decorrenza 1o gennaio 2013»;
infatti, la Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Calabria con la deliberazione n. 4/2014 ha ribadito in merito:
«ciò premesso, emerge ictu oculi che il termine finale fissato per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle aliquote IMU per il 2013 è esattamente quello del 30 novembre 2013, ed essendo questa, peraltro, la data ultimativa fissata, al termine di ripetuti differimenti, dal legislatore statale per l'approvazione del bilancio preventivo del 2013 da parte degli enti locali. Al riguardo, ove occorra, è appena il caso di precisare che l'ulteriore periodo di venti giorni contenuto nella intimazione/diffida del Prefetto di Catanzaro riguarda soltanto (né potrebbe essere diversamente) l'approvazione del bilancio preventivo...»;
tale sentenza del TAR Calabria è stata confermata dalla recentissima sentenza del Consiglio di Stato n. 3808 del 2014 del 17 luglio 2014 che:
a) ha ribadito la perentorietà del termine previsto dall'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 è desumibile dal dato testuale della disposizione;
b) ha rigettato il riferimento del comune di Lamezia Terme ai diversi termini per la pubblicazione delle delibere fissati dal decreto legislativo 201 del 2012 e decreto legge n. 102 del 2013 confermando che, la norma sopra riportata si riferisce solamente alla modalità di «pubblicazione» della delibera consiliare che modifica le aliquote dell'IMU, fermo restando che la delibera, ai fini della sua validità, deve essere approvata nel termine del 30 novembre 2013 stabilito dalla legge;
ancora il Consiglio di Stato con sentenza n. 4409 del 28 agosto 2014 ha ribadito la perentorietà del termine previsto dall'articolo 1, comma 169, della legge 296 del 2006 e che il termine ulteriore di impulso prefettizio non differisce i termini per l'approvazione dell'aliquota, sicché il rispetto dello stesso consente soltanto di evitare le gravi conseguenze collegate alla sua inosservanza, quali lo scioglimento del consiglio comunale;
ancora si ricorda il caso del comune di San Nicola la Strada, laddove la giunta, con deliberazione n. 75 del 30 settembre 2014, ha revocato la propria deliberazione di approvazione dello schema di bilancio di previsione per l'anno 2014 prendendo atto del fatto che la mancata approvazione dell'aliquota per l'addizionale irpef 2014 e per l'approvazione delle aliquote e tariffe IMU e TARI 2014 nei termini previsti hanno creato uno squilibrio di bilancio;
da ultimo si segnala la sentenza del Tar Calabria n. 740/2014 concernente l'impugnazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della deliberazione, in materia di addizionale Irpef, del comune d Botticello approvata oltre i termini perentori fissati per l'approvazione del bilancio di previsione;
in realtà la citata deliberazione n. 42 del 29 ottobre 2014 reca un evidente errore proprio nella parte deliberativa laddove, reca il verbo «confermare» quando, evidentemente si è in presenza di un aumento (dallo 0.40 per cento allo 0,80 per cento) dell'aliquota, come si può facilmente evincere dalla lettura della deliberazione del consiglio comunale n. 52 del 28 novembre 2013 che, questa sì, confermava l'aliquota allo 0,40 per cento per l'anno 2013, tali informazioni sono anche desumibili dal sito del MEF nella sezione relativa alla fiscalità locale;
è evidente, quindi, che l'aumento deliberato era, ed è di dubbia legittimità, perché intervenuto oltre i termini previsti dalla normativa; si ritiene che l'errore contenuto nel deliberato abbia tratto in inganno anche il dipartimento delle finanze – direzione legislazione tributaria e federalismo, che sicuramente, in mancanza del verbo «conferma» ne avrebbe impugnato la legittimità come risulta dai precedenti citati;
la dubbia legittimità dell'aliquota deliberata per l'anno 2014 dal comune di Grumo Appula ha i suoi effetti anche per l'anno 2015 visto che, anche per quest'anno, la deliberazione di «conferma» di un'aliquota con tali modalità è intervenuta oltre il termine previsto del 30 luglio 2015 e precisamente con deliberazione del Consiglio Comunale di Grumo Appula n. 25 del 28 agosto 2015 –:
quali iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato per chiarire le modalità e i termini per l'aumento dell'addizionale Irpef da parte dei comuni e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda promuovere in relazione al caso del comune di Grumo Appula per gli anni 2014 e 2015. (4-10900)