• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/01080 il 24 gennaio 2013 è stato siglato l'accordo tra Governo, regioni province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle «linee guida in materia di tirocini», dando attuazione a...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01080presentato daBERGAMINI Deborahtesto diGiovedì 26 settembre 2013, seduta n. 85

BERGAMINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
il 24 gennaio 2013 è stato siglato l'accordo tra Governo, regioni province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle «linee guida in materia di tirocini», dando attuazione a quanto stabilito dalla legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro, la quale era finalizzata a stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia, delineando con maggiore chiarezza i contorni della materia;
l'introduzione della nuova normativa non consente più di stipulare contratti di stage gratuiti, per cui tutti i tirocinanti devono percepire una indennità di partecipazione non inferiore a 300 euro;
il tirocinio non può essere utilizzato per attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;
i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altro o per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro;
le tipologie di tirocini previste nelle linee-guida sono:
a) tirocini formativi e di orientamento (che non possono durare più di sei mesi), svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo entro e non oltre i 12 mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nella transizione scuola-lavoro;
b) tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali, sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro. Tali tirocini non potranno durare più di 12 mesi;
c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate, richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale;
i tirocini si attivano attraverso una convenzione stipulata tra i soggetti promotori, pubblici e privati, ed i soggetti ospitanti, che può riguardare anche diverse tipologie di tirocini ed alla quale va allegato il piano formativo individuale di ciascun tirocinante che dovrà contenere l'anagrafica dei tre soggetti che sottoscrivono il documento (promotore, ospitante e tirocinante), la descrizione del tirocinio, il progetto formativo e i diritti e doveri delle parti;
deve essere individuato un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio e devono essere previste un'azione di monitoraggio ed una attestazione dei risultati;
al termine dello stage deve inoltre essere realizzata una valutazione dell'esperienza, con il rilascio dell'attestato relativo all'attività svolta e delle competenze acquisite;
i tirocini previsti dalle linee guida devono essere retribuiti, per cui al tirocinante (ad esclusione dei lavoratori sospesi e comunque precettori di forme di sostegno al reddito) deve essere corrisposta una indennità per la partecipazione al tirocinio, di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche con lo scopo di evitare un uso distorto dell'istituto;
non rientrano tra le materie oggetto delle linee guida sugli stage:
a) i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, i periodi di pratica professionale e i tirocini previsti per l'eccesso alle professioni ordinistiche;
b) i tirocini transnazionali come quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione, quali il lifelong learning programme;
c) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso;
d) i tirocini estivi;
il fatto, in particolare, che dalla normativa siano esclusi i tirocini curriculari crea una situazione di svantaggio per i neolaureati che possono svolgere soltanto stage extracurriculari e che quindi devono essere retribuiti. Gli enti e le aziende si trovano così nella situazione di poter scegliere tra uno studente laureando, o anche iscritto ad un master, da poter impiegare a titolo gratuito ed uno studente neolaureato, che deve invece essere retribuito;
la conseguenza di tale situazione è che, nella maggior parte dei casi, gli enti e le aziende scelgono di non avvalersi più di tirocinanti extracurriculari, ovvero di coloro che si trovano nella delicata e difficile fase di transizione tra l'università e il mondo del lavoro;
il pagamento dell'indennità allo stagista è a carico dell'ente ospitante e né la legge n. 92 del 2012 né, da quanto risulta all'interrogante, le regioni in sede attuativa, hanno previsto delle coperture e/o delle borse di studio –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e se stiano effettuando un'azione di monitoraggio di quanto sta avvenendo nelle università che, a seguito della nuova normativa in materia, vedono sciogliere molte convenzioni di stage extracurriculari ed eventualmente quali iniziative di competenza intendano assumere per correggerne gli effetti distorsivi. (5-01080)