• C. 3340-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 28 ottobre 2015); MARCHI Maino, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.3340 [Decreto Salva-Imprese] Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale"


Frontespizio Pareri Decreto Legge Disegno di Conversione Allegato 1 Allegato 2
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3340-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(POLETTI)
e dal ministro dello sviluppo economico
(GUIDI)
di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GIANNINI)
Conversione in legge del decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale
Presentato il 1 ottobre 2015
(Relatore per la maggioranza: MARCHI)

La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 28 ottobre 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge C. 3340 e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

            il decreto-legge consta di tre articoli di natura sostanziale, recanti, rispettivamente, misure per garantire il decoro degli istituti scolastici, interventi volti ad assicurare l'esecuzione dei programmi di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, nonché interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015;

            constatato che il titolo del decreto-legge riconduce alla generica e vasta materia economico-sociale i contenuti dei tre articoli, i quali, invece, incidono ciascuno su un diverso ambito materiale;

            osservato infine che il disegno di legge all'esame è provvisto sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3340 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, recante «Disposizioni urgenti in materia economico-sociale»;

            osservato che il provvedimento è stato emanato in considerazione della necessità ed urgenza di dettare norme immediatamente operative in materia economico-sociale concernenti il decoro e la funzionalità degli edifici scolastici, i programmi di ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza e interventi finanziari in zone colpite da eventi calamitosi;

            rilevato che, in particolare, l'articolo 1, ai commi 1 e 1-bis, intende garantire la immediata disponibilità finanziaria necessaria alla prosecuzione del programma «Scuole belle», salvaguardando altresì i livelli occupazionali del settore e garantendo la continuità nello svolgimento di attività di pubblica utilità;

            osservato poi che l'articolo 2, comma 1, è volto ad evitare alle grandi imprese commerciali che versano in stato di insolvenza e che non hanno concluso, nei termini vigenti, l'attuazione dei programmi previsti per l'amministrazione straordinaria, l'automatica conversione della procedura conservativa in fallimento;

            valutate infine favorevolmente le disposizioni recate dall'articolo 3, commi 1 e 1-bis, volte a favorire il finanziamento da parte degli enti locali di interventi nei territori colpiti nel 2015 da eventi calamitosi eccezionali o per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

            preso atto che il contenuto del provvedimento risulta riconducibile alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» ed «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione nonché, riguardo a taluni profili, alle materie «coordinamento della finanza pubblica», «istruzione» e «governo del territorio», spettanti alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni in base all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge C. 3340 di conversione in legge del decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale, nelle sedute del 20 e del 28 ottobre 2015;

            ricordato che il 28 marzo 2014 è stato firmato un Accordo tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, e parti sociali, in seguito al quale il Governo ha elaborato il cosiddetto piano «Scuole belle», finalizzato al ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici pubblici, per la realizzazione del quale è stata prevista una spesa complessiva di 450 milioni di euro sull'arco di tempo compreso tra il 1 luglio 2014 e il 1 aprile 2016;

            rammentato che già in data 30 giugno 2014 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) aveva assegnato 110 milioni di euro al predetto piano, attingendo all'ex FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), oggi FSC (Fondo per lo sviluppo e la coesione), di cui alla legge n. 42 del 2009 (peraltro, il successivo 1 agosto 2014, il medesimo CIPE aveva deliberato di non dare corso alla precedente deliberazione, poiché il piano «Scuole belle» sarebbe stato finanziato a valere sui Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, come da decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 559 del 2014);

            osservato, nel complesso, che risultano essere già stati spesi 280 milioni di euro, in parte con la copertura da ultimo citata (110 milioni), in parte risparmi sui servizi di pulizie (40 milioni) e in parte con l'articolo 1, comma 153, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, 130 milioni);

            preso atto che nella stessa legge di stabilità per il 2015 (all'articolo 1, comma 703, lettera d)) la Presidenza del Consiglio era autorizzata a sottoporre al CIPE il finanziamento di piani operativi per somme ulteriori a valere sul FSC;

            considerato, inoltre, che l'articolo 1 del decreto-legge in esame interviene in questo ambito, prevedendo al comma 1, primo periodo, l'immediato utilizzo di 50 milioni di euro per il 2015 e 10 milioni di euro per il 2016 a valere sul FSC, come previsto nella legge di stabilità 2015, all'articolo 1, comma 703 (cui, peraltro, fa riferimento la delibera del CIPE del 6 agosto 2015, n. 73);

            visto che l'articolo 1, comma 1, secondo periodo, autorizza altresì l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per il 2015 a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

            raccomandate al Governo una più chiara e coerente procedura decisionale sul finanziamento degli interventi e una più lineare conduzione dei relativi conseguenti procedimenti amministrativi;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge 1 ottobre 2015, n. 154, (C. 3340 Governo) recante «Disposizioni urgenti in materia economico-sociale», come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

            valutate positivamente le modifiche approvate in Commissione Bilancio al provvedimento d'urgenza in esame, in particolare l'inserimento, all'articolo 3, del comma 1-bis, che esclude le spese sostenute dagli enti locali per far fronte ai danni causati da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2015, per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza, dal saldo valido per l'anno 2015 ai fini del rispetto del patto di stabilità interno;

            giudicato positivo l'impegno manifestato dal rappresentante del Governo presso la Commissione di merito a provvedere al tempestivo finanziamento degli interventi necessari per fronteggiare gli eventi alluvionali che, il 14 e 15 ottobre 2015, hanno colpito anche numerosi comuni della provincia di Benevento;

            auspicato che, in considerazione dell'eccezionale gravità e intensità degli eventi alluvionali sopra richiamati, il Governo disponga anche il differimento dei termini e la rateizzazione del versamento dei tributi a carico dei cittadini residenti nelle zone alluvionate;

            apprezzato che, come emerso nel corso del dibattito in sede referente, nel disegno di legge di stabilità per il 2016 sono attribuiti ulteriori 100 milioni di euro al Fondo per le emergenze nazionali e si prevede uno stanziamento di un miliardo e mezzo di euro per indennizzare i privati, cittadini e imprese, il cui patrimonio sia stato danneggiato da eventi calamitosi in tutto il territorio nazionale;

            evidenziata, inoltre, la necessità che siano predisposte disposizioni di carattere generale per fronteggiare le emergenze, in coerenza con quanto previsto dal provvedimento di delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della Protezione civile, approvato dalla Camera il 23 settembre scorso, anche al fine di assicurare la tempestività degli interventi per la messa in sicurezza e il ripristino dei luoghi e il sostegno alle famiglie e alle imprese;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

                 


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, recante Disposizioni urgenti in materia economico-sociale (C. 3340 Governo);

            premesso che l'articolo 2 del provvedimento d'urgenza persegue l'obiettivo di evitare alle grandi imprese commerciali che versano in stato di insolvenza e che non hanno concluso, nei termini vigenti, l'attuazione dei programmi previsti per l'amministrazione straordinaria, l'automatica conversione della procedura conservativa in fallimento;

            rilevato che con la proroga prevista si realizza un bilanciamento tra l'interesse pubblico a preservare il patrimonio aziendale, garantendo al contempo il mantenimento dei livelli occupazionali, e l'interesse dei creditori a non veder ulteriormente peggiorata la propria esposizione creditoria,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di un migliore e più esplicito raccordo tra le previsioni di proroga già previste dall'articolo 66 del decreto legislativo n. 207 del 1999, e la novella apportata all'articolo 57 del medesimo decreto legislativo dall'articolo 2 decreto-legge in esame;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre norme relative alla disciplina dei compensi dei commissari straordinari incaricati della gestione di aziende in amministrazione straordinaria.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3340, di conversione del decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni

urgenti in materia economico-sociale, risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito;

            osservato che l'articolo 1 del decreto, al fine di assicurare la celere prosecuzione degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, dispone l'immediato utilizzo delle risorse all'uopo assegnate dal CIPE nella seduta del 6 agosto 2015, per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016, e autorizza una ulteriore spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 mediante la corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 dei 2009;

            considerato che, al fine di completare il finanziamento del piano «Scuole belle», che prevede l'utilizzo dal 1 luglio 2014 al 30 marzo 2016 di complessivi 450 milioni di euro, da impiegare per lo svolgimento, da parte del personale adibito alla pulizia nelle scuole, di attività consistenti in interventi di ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a edifici scolastici, si rende necessario lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2016;

            osservato che nell'accordo quadro stipulato il 30 luglio 2015 la Presidenza del Consiglio dei ministri si è impegnata a convocare entro l'anno 2015 un tavolo di verifica per esaminare le problematiche sociali e occupazionali più generali concernenti le lavoratrici e i lavoratori ex LSU e dei cosiddetti «appalti storici»;

            preso atto con favore delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione di merito, che, in particolare, ha introdotto l'articolo 1-bis, volto ad assicurare la continuità dei lavori di pubblica utilità svolti presso le amministrazioni pubbliche dai lavoratori socialmente utili;

            rilevata l'opportunità di precisare la portata della novella apportata all'articolo 26, comma 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di chiarire in modo univoco che gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, continuano ad applicarsi a tutti i progetti di attività e lavori socialmente utili avviati prima dell'adozione della convenzione quadro di cui al comma 2 del citato articolo 26 del decreto legislativo n. 150 del 2015,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            all'articolo 1-bis, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, continuano ad applicarsi a tutti i progetti

di attività e lavori socialmente utili che hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 150 dei 2015;

            si valuti l'opportunità di individuare sin d'ora le risorse finanziare necessarie ad assicurare il completamento del finanziamento nell'anno 2016 del piano «Scuole belle» e di promuovere l'individuazione di una soluzione di carattere strutturale alle problematiche di carattere sociale e occupazionale dei lavoratori già impegnati in attività socialmente utili di pulizia delle scuole e di quelli rientranti nei cosiddetti «appalti storici».


PARERE DELLA COMMISSIONE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il disegno di legge del Governo C. 3340, di conversione in legge del decreto-legge 1 ottobre 2015. n. 154, recante: «Disposizioni urgenti in materia economico-sociale»;

            considerato che il contenuto del provvedimento in esame risulta riconducibile: per quanto riguarda l'articolo 1 alle materie «istruzione» e «governo del territorio», spettante alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Costituzione); per quanto riguarda l'articolo 2, alla materia «ordinamento civile», ascritta alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l), Costituzione); per quanto riguarda l'articolo 3, alla materia «coordinamento della finanza pubblica», spettanti;

            alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Costituzione); rilevato che l'articolo 1 è volto a consentire l'immediato utilizzo dello stanziamento per il Piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, già previsto a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            appare opportuno evitare l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per interventi, che, seppure condivisibili nel merito, risultano estranei alle finalità di riequilibrio economico e sociale in favore delle aree sottoutilizzate cui il Fondo è destinato.

                 

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

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ALLEGATO
(previsto dall'articolo 3)

        Identico.


Decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1 ottobre 2015.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

        «Art. 1-bis. – (Misure urgenti in materia di attività di pubblica utilità). – 1. Allo scopo di consentire alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la continuità nello svolgimento delle attività di pubblica utilità di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, all'articolo 26, comma 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: “in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “che hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2”».

        All'articolo 2:

            dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Ai fini dell'applicazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, e la data di entrata in vigore del conseguente provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, l'unicità del soggetto giuridico titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo di energia elettrica è verificata alla data del 1 gennaio 2016.»;

            alla rubrica, le parole: «Misure urgenti per l'esecuzione dei programmi di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «Misure urgenti in favore delle grandi imprese in Amministrazione straordinaria».

        All'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Per l'anno 2015, nel saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali, a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per far fronte ai danni causati da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2015 per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'esclusione opera nel limite massimo degli spazi finanziari che residuano dall'applicazione del comma 1. Gli enti locali comunicano,

entro il termine perentorio del 10 dicembre 2015, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito internetistituzionale del medesimo Dipartimento, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al primo periodo. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 16 dicembre 2015. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti agli enti richiedenti in misura proporzionale alle rispettive richieste».
 

TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale.
Art. 1.
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale.

      1. Il de

oottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Disposizioni urgenti in materia economico-sociale
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere al finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici;

        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire in materia di proroga e durata dei programmi di ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza;

        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure finanziarie per interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2015;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

emana
il seguente decreto-legge:
 
Articolo 1.
(Misure urgenti in materia sociale per garantire il decoro degli edifici scolastici).
Articolo 1.
(Misure urgenti in materia sociale per garantire il decoro degli edifici scolastici).

        1. Per la celere prosecuzione degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2014, è disposto l'immediato utilizzo delle risorse già assegnate dal CIPE nella seduta del 6 agosto 2015, nell'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. È altresì autorizzata la spesa di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2015,

        Identico.

cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.  
 
Articolo 1-bis.
(Misure urgenti in materia di attività di pubblica utilità).
 

        1. Allo scopo di consentire alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la continuità nello svolgimento delle attività di pubblica utilità di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, all'articolo 26, comma 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: «in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2».

Articolo 2.
(Misure urgenti per l'esecuzione dei programmi di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza).
Articolo 2.
(Misure urgenti in favore delle grandi imprese in Amministrazione straordinaria).

        1. All'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

        1. Identico.

        «4-bis. Se in prossimità della scadenza del programma, anche in caso di proroga dei termini di cui all'articolo 66, la cessione non è ancora intervenuta, in tutto o in parte, il Ministro dello sviluppo economico può disporre, per una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un periodo non superiore a dodici mesi, quando, sulla base di una specifica relazione, predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori. Il provvedimento ministeriale di proroga è comunicato al Tribunale competente ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto».  
          1-bis. Ai fini dell'applicazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, e la data di entrata in vigore del conseguente provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, l'unicità del soggetto giuridico titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo di energia elettrica è verificata alla data del 1 gennaio 2016.
Articolo 3.
(Misure finanziarie per interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015).
Articolo 3.
(Misure finanziarie per interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015).

        1. Per l'anno 2015, per fare fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza, deliberati nella dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 25 settembre 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1 ottobre 2015, l'obiettivo del patto di stabilità interno è ridotto di 4 milioni di euro per la provincia di Parma, di 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza e di complessivi 3,679 milioni di euro ripartiti fra i comuni, interessati dall'evento, come indicato nella tabella A allegata al presente decreto. La riduzione degli obiettivi è operata a valere sugli spazi finanziari, che residuano dall'applicazione dell'articolo 1, comma 122-bis, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, determinati dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevista in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno 2014, quantificati alla data del 24 settembre 2015; conseguentemente, per l'anno 2015, non trova applicazione il primo periodo del comma 122 dell'articolo 1 della citata legge n. 220 del 2010.

        1. Identico.

          1-bis. Per l'anno 2015, nel saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali, a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per far fronte ai danni causati da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2015 per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'esclusione opera nel limite massimo degli spazi finanziari che residuano dall'applicazione del comma 1. Gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 10 dicembre 2015, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale del medesimo Dipartimento, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al primo periodo. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 16 dicembre 2015. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti agli enti richiedenti in misura proporzionale alle rispettive richieste.
Articolo 4.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 1 ottobre 2015.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Guidi, Ministro dello sviluppo economico.
Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.  

Visto, il Guardasigilli: Orlando.

(segue: testo del decreto-legge)

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ALLEGATO
(previsto dall'articolo 3)

Tabella A

COMUNI DELLA PROVINCIA DI PARMA
Prov.
Comune
Importo totale
PR Albareto 205.000,00
PR Bardi 180.000,00
PR Bedonia 74.000,00
PR Calestano 50.000,00
PR Compiano 20.000,00
PR Palanzano 10.000,00
PR Pellegrino 70.000,00
PR Varsi 120.000,00
COMUNI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
Prov.
Comune
Importo totale
PC Bettola 200.000,00
PC Bobbio 170.000,00
PC Farini 350.000,00
PC Ferriere 450.000,00
PC Lugagnano Val D'arda 50.000,00
PC Morfasso 150.000,00
PC Piacenza 500.000,00
PC Podenzano 100.000,00
PC Ponte dell'Olio 220.000,00
PC Pontenure 250.000,00
PC Rivergaro 350.000,00
PC San Giorgio Piacentino 50.000,00
PC Travo 50.000,00
PC Vigolzone 60.000,00