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Atto a cui si riferisce:
C.3347 Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3347


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CASTRICONE, AMATO
Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991


Presentata il 7 ottobre 2015

      

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Onorevoli Colleghi! I medici, specializzatisi in varie discipline mediche, iscritti ai corsi tra gli anni 1983 e 1991, durante l'esercizio delle attività di formazione non hanno percepito alcuna remunerazione e il titolo conseguito non è riconosciuto nell'ambito dell'Unione europea.
      Invero, in base alle direttive 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (in seguito abrogate) in materia di formazione dei medici specialisti e dei corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, era stato prescritto che le attività di formazione, sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto, dovessero formare oggetto di «adeguata remunerazione» e i relativi titoli venissero riconosciuti presso tutti gli Stati membri.
      In particolare, l'articolo 16 della citata direttiva 82/76/CEE aveva indicato il 31 dicembre 1982 quale termine ultimo di attuazione delle direttive, in osservanza degli articoli 5 e 189, terzo comma, del testo originario del Trattato che istituisce la Comunità europea (CEE).
      Il legislatore italiano, invece, non si è adeguato a tale perentoria disposizione, tanto che l'allora Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza 7 luglio 1987 (causa C-49/86), aveva dichiarato che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE.
      Solo successivamente a tale pronuncia, con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, (ora abrogato) il legislatore nazionale aveva stabilito in favore degli specializzandi una borsa di studio annuale di lire 21.500.000 (articolo 6, comma 1), applicando però tale disposizione solo in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991/1992 (articolo 8, comma 2).
      Per la ritardata e, comunque, parzialmente omessa attuazione delle direttive richiamate, è stato avviato da numerosi medici un contenzioso conclusosi in larga parte con sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato, che hanno evidenziato l'illegittimità dei provvedimenti tardivamente adottati dall'amministrazione, con conseguente annullamento, in quanto in contrasto con le direttive comunitarie.
      Successivamente, e sempre con ritardo, la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ha attribuito, all'articolo 11, una borsa di studio annua onnicomprensiva di 13 milioni di lire per ogni anno del corso in favore dei soli medici destinatari delle predette sentenze amministrative passate in giudicato.
      A ciò si aggiunga che l'allora Corte di giustizia delle Comunità europee, con le sentenze del 25 febbraio 1999 (causa C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (causa C-371/97), aveva individuato nell'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della direttiva, la possibilità di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della precedente tardiva attuazione della stessa, anche al fine di assicurare un adeguato risarcimento del danno subìto dagli interessati.
      In conseguenza di ciò, nel corso di questi anni si è venuto a creare un imponente contenzioso nei confronti dello Stato italiano dinanzi ai giudici ordinari, promosso da decine di migliaia di medici, che avevano iniziato il rispettivo corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1982/1983, per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata attuazione nei loro confronti delle richiamate direttive.
      Da tale contenzioso hanno iniziato a susseguirsi una serie di pronunce giudiziali favorevoli ai medici, sia da parte dei tribunali, che delle corti d'appello competenti, sia, in sede di legittimità, da parte della Suprema Corte di cassazione, che hanno condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento degli indennizzi in favore dei predetti medici e che secondo alcune pronunce sono stati liquidati in oltre 100.000 euro per ciascuno di essi.
      Peraltro, con consolidato orientamento a partire dalla sentenza della Cassazione, sezioni unite, n. 9147 del 17 aprile 2009, la Corte ha affermato che la prescrizione è decennale e non inizia a decorrere fino a quando il legislatore non adotta un provvedimento legislativo in favore dei predetti medici, esclusi dalle sentenze precedenti norme attuative (terza sezione, sentenze nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011).
      In base a tale evoluzione giurisprudenziale, alla quale le corti di merito hanno iniziato ad adeguarsi, è sorto un imponente carico finanziario per lo Stato, aggravatosi ulteriormente a seguito dell'espandersi del contenzioso ai medici che, pur essendosi iscritti precedentemente al 31 dicembre 1982, stavano ancora frequentando un corso di specializzazione nei successivi anni accademici.
      Da ultimo, tra l'altro, la Corte di cassazione ha esteso il riconoscimento del risarcimento anche in favore dei medici che alla suddetta data stavano già frequentando un corso di specializzazione, in ossequio all'orientamento secondo il quale la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato il carattere incondizionato e sufficientemente preciso dell'obbligo di retribuzione per i medici specializzandi, indicando come rimedio alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione della relativa direttiva la applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della normativa europea prevedendo la possibilità di risarcire tutti coloro che avevano subìto un danno, senza effettuare alcuna distinzione in ordine all'anno di iscrizione al corso di specializzazione (sentenze Cassazione civile, sezione lavoro, n. 10612 del 22 maggio 2015, e n. 1743 del 2 settembre 2015).
      Pertanto, se da un lato appare necessario ridurre il più possibile l'aggravarsi dell’«emorragia» di denaro pubblico dovuta al susseguirsi delle sentenze che decideranno i giudizi pendenti, dall'altro lato, riconoscere solo a coloro che abbiano promosso azione giudiziaria il diritto alla transazione espone al rischio di questioni di incostituzionalità per disparità di trattamento (articolo 3 della Costituzione).
      Appare quindi opportuno riconoscere i diritti a tutti i medici specializzandi, indipendentemente dalla data di prima immatricolazione, purché regolarmente iscritti e frequentanti il corso di specializzazione negli anni 1983-1991, stabilendo la corresponsione di una somma risarcitoria, per ogni anno di corso effettivamente frequentato, tale da consentire di fare fronte all'intera platea degli aventi diritto, senza che nessuno resti fuori. Inoltre, l'inserimento di un termine per le istanze consentirebbe di porre una volta per tutte la parola fine alla proliferazione di contenziosi.
      La presente proposta di legge è volta, quindi, a risolvere definitivamente la questione esposta, adeguandosi completamente alle indicazioni provenienti dalle direttive dell'Unione europea e dalle sentenze richiamate.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione).

      1. Ai medici regolarmente iscritti ai corsi delle scuole di specializzazione universitarie in medicina tra l'anno accademico 1983/1984 e l'anno accademico 1990/1991 e che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, facciano istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento retroattivo del periodo di formazione o di risarcimento del danno per la mancata o ritardata attuazione delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, e della direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per ogni anno frequentato, a titolo forfetario, una borsa di studio dell'importo di euro 5.000. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali né a somme a titolo di rivalutazione monetaria.
      2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della frequenza a un corso di specializzazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per l'intera durata legale del corso di formazione, attestata anche attraverso autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.
      3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio di cui al comma 1, lo scaglionamento dei

pagamenti, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione dell'istanza secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate, prevedendo, altresì, che le predette istanze possano essere presentate anche attraverso le associazioni, non riconosciute, rappresentative dei medici interessati.
Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2015 e in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.