• C. 179 Proposta di legge presentata il 15 marzo 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.179 Modifiche agli articoli 73 e 82 e introduzione degli articoli 69-bis, 82-bis e 82-ter della Costituzione, concernenti lo statuto dell'opposizione


Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 179


PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa del deputato PISICCHIO
Modifiche agli articoli 73 e 82 e introduzione degli articoli 69-bis, 82-bis e 82-ter della Costituzione, concernenti lo statuto dell'opposizione
Presentata il 15 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! – La crisi del parlamentarismo italiano, che ha fatto seguito all'avvento delle leggi elettorali semi-maggioritarie e al consolidamento di una Costituzione materiale volta a ridimensionare le prerogative delle Assemblee legislative in favore del Governo, impone una nuova attenzione al ruolo della minoranza parlamentare.
      Se, infatti, nell'ormai lontana stagione proporzionalistica il pluralismo polarizzato consentiva l'espressione di una vivace dialettica parlamentare in ragione della centralità assunta dal potere legislativo nella vita politica, per il ruolo di camera di compensazione per i poli esclusi dal governo del Paese, nel regime maggioritario il bipolarismo tendenziale, coniugato con una legge elettorale a liste bloccate, prospetta modalità del tutto diverse per l'esercizio del ruolo della minoranza parlamentare.
      La forte dotazione di deputati su cui la coalizione vincente può contare alla Camera, insieme con il ridotto spazio di autonomia di cui riesce a godere il singolo deputato a causa della legge elettorale del 2005 che devolve nelle mani delle oligarchie di partito la «nomina» dei parlamentari, sottraendola al corpo elettorale, sono elementi che concorrono, se non interverranno opportuni riequilibri di dignità costituzionale, a cristallizzare l'egemonia assoluta delle maggioranze annullando ogni possibilità di confronto con le opposizioni e snaturandone la funzione stessa nella dialettica democratica. Per questa ragione appare necessario intervenire con uno statuto delle opposizioni che codifichi con disciplina di rango costituzionale, così come accade in altre democrazie avanzate, un sistema di tutele e di prerogative a favore delle minoranze parlamentari.
      Lo statuto delle opposizioni appartiene alla tradizione costituzionale anglosassone. Come ricorda Sabino Cassese: «nel sistema costituzionale inglese uno Statuto dell'Opposizione si forma nel 1826, sviluppandosi poi lentamente. Nel 1937 un certo numero di membri dell'opposizione viene remunerato a carico del Tesoro. Il leader dell'opposizione diviene un personaggio ufficiale: è membro del Privy Council; il martedì e il giovedì apre le sedute parlamentari con interrogazioni al Primo Ministro; ha accesso a documenti riservati; è informato e consultato in materia istituzionale, di politica estera e di difesa; ha un'indennità di ammontare pari al 72 per cento di quella del Primo Ministro; ha un'automobile e un autista che gli sono messi a disposizione dallo Stato. La Presidenza della House of Commons e delle Commissioni parlamentari di controllo è attribuita all'opposizione e questa dà il suo assenso al programma dei lavori parlamentari. Regole e prassi complicate disciplinano i viaggi all'estero di ministri e membri dell'opposizione».
      Ma l'esperienza dello statuto dell'opposizione non è limitata solo alla Gran Bretagna, avendo registrato interessanti applicazioni in ambiente costituzionale francese e tedesco, cui deliberatamente la presente proposta di legge intende ispirarsi adattando istituti, che in altri contesti fanno riferimento a una perfetta simmetria bipartitica, all'esperienza del sistema bicamerale e del pluripartitismo coalizionale del nostro Paese.
      Pertanto il leader dell'opposizione, che in altri contesti europei è organo monocratico, sarà tradotto nella nostra proposta in un organo collegiale, il Coordinamento dell'opposizione (articolo 1), istituito nelle due Camere e formato dai rappresentanti delle formazioni politiche delle coalizioni risultate soccombenti nel confronto elettorale.
      Al Coordinamento, inoltre, spetteranno la designazione del Capo dell'opposizione in ciascuna Camera (articolo 1), la proposizione di ricorsi dinnanzi alla Corte costituzionale avverso le leggi approvate, entro il termine previsto per la promulgazione (articolo 2), la richiesta di istituire Commissioni d'inchiesta, designandone anche il presidente (articolo 3), la designazione dei presidenti delle Giunte parlamentari, della Commissione bilancio e delle Commissioni bicamerali (articolo 4).
      In particolare l'attribuzione della presidenza della Commissione bilancio alle opposizioni, che riecheggia una disposizione vigente nel sistema tedesco, si motiva con la volontà di conferire all'opposizione, che ne risulterebbe altrimenti esclusa, la possibilità di un presidio di conoscenza nel procedimento di bilancio dello Stato, di pertinenza del Governo.
      Una specifica disposizione, infine, regola i profili procedurali relativi al rapporto tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Coordinamento delle opposizioni nonché le modalità per la discussione delle interpellanze e delle interrogazioni presentate dal Capo dell'opposizione presso ciascuna Camera.
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.

      1. Nella sezione I del titolo I della parte seconda della Costituzione, dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente:
      «Art. 69-bis. – Presso ciascuna Camera è costituito il Coordinamento dell'opposizione, formato da un rappresentante per ciascuno dei gruppi parlamentari che hanno espresso voto contrario nella votazione sulla fiducia al Governo. Il Coordinamento dell'opposizione designa al proprio interno il Capo dell'opposizione, che lo rappresenta.
      I Coordinamenti dell'opposizione costituiti presso le due Camere adottano le necessarie forme di consultazione e di intesa».

Art. 2.

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione sono inseriti i seguenti:
      «Entro il termine previsto per la promulgazione, almeno ottanta componenti di una Camera ovvero il Coordinamento dell'opposizione possono proporre ricorso diretto alla Corte costituzionale, che si pronuncia nei successivi quindici giorni.
      Entro tre giorni dalla pronunzia, la decisione della Corte costituzionale è depositata nella cancelleria e comunicata al Presidente della Repubblica e ai Presidenti delle due Camere. Il termine per la promulgazione della legge rimane sospeso fino al giorno successivo al deposito della decisione».

Art. 3.

      1. Il primo comma dell'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, su richiesta

di ottanta componenti di essa ovvero del Coordinamento dell'opposizione.

      2. Nel secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il presidente della commissione d'inchiesta, designato dal Coordinamento dell'opposizione, è eletto dalla Commissione a maggioranza dei suoi componenti».

Art. 4.

      1. Nella sezione II del titolo I della parte seconda della Costituzione, dopo l'articolo 82 sono aggiunti i seguenti:
      «Art. 82-bis. – I presidenti delle Giunte costituite presso le due Camere secondo i rispettivi regolamenti, quando non siano presiedute dal Presidente dell'Assemblea, i presidenti delle Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio nonché i presidenti delle Commissioni bicamerali sono eletti dai rispettivi organi, a maggioranza dei loro componenti, su designazione del Coordinamento dell'opposizione. Nel caso delle Commissioni bicamerali, la designazione è formulata d'intesa dai Coordinamenti dell'opposizione costituiti presso le due Camere.
      Art. 82-ter. – Il Presidente del Consiglio dei ministri riceve ogni settimana i Coordinamenti dell'opposizione costituiti presso le due Camere per informarli sull'attività del Governo.
      I componenti del Coordinamento dell'opposizione possono prendere visione dei processi verbali delle riunioni del Consiglio dei ministri, salvo che il Consiglio dei ministri abbia deliberato in senso contrario.
      Le interpellanze e le interrogazioni del Capo dell'opposizione sono iscritte all'ordine del giorno della Camera non oltre la seduta successiva a quella in cui sono presentate».