• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/04758 SANTANGELO, SERRA, LEZZI, DONNO, CRIMI, MARTON, PUGLIA, BUCCARELLA, PAGLINI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che: il decreto ministeriale n. 499...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-04758 presentata da VINCENZO SANTANGELO
giovedì 29 ottobre 2015, seduta n.533

SANTANGELO, SERRA, LEZZI, DONNO, CRIMI, MARTON, PUGLIA, BUCCARELLA, PAGLINI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

il decreto ministeriale n. 499 del 2015, emanato in attuazione dei commi da 87 a 91 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 («la Buona scuola»), prevede le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione, e relativa prova scritta finale, volta all'immissione nel ruolo di dirigenti scolastici di soggetti in possesso di determinati requisiti;

tali soggetti sono individuati, dal comma 88, lettera a), tra i già vincitori ovvero tra le persone utilmente collocati nelle graduatorie o che abbiano positivamente superato tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

costoro sono individuati, dal comma 88, lettera b), tra coloro che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero n. 94 del 2004, al decreto del Ministero n. 76 del 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge n. 202 del 2010;

altresì, il comma 90 include, nell'elenco, anche i soggetti, di cui al comma 88, lettera a), che nell'anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratto di dirigente scolastico. Per costoro è prevista una sessione speciale d'esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, il cui superamento con esito positivo dà luogo alla conferma dei rapporti di lavoro già instaurati con l'amministrazione;

la ratio del dettato normativo consiste nella tutela di quei dirigenti scolastici della Lombardia e della Toscana, già nominati e contrattualizzati da alcuni anni, che rischiavano, senza loro colpa, di trovarsi privi di lavoro e di incarico, scalzati da pronunciamenti tardivi della magistratura;

in Sicilia, invece, la sanatoria ha riguardato i soggetti che non hanno superato tutte le fasi del concorso del 2004, soggetti bocciati nel corso-concorso del 2006 e soggetti bocciati nella rinnovazione della procedura concorsuale ex legge n. 202. In Sicilia non erano previsti, quindi, casi relativi al comma 88, lettera a), e comma 90, come per le altre regioni citate;

considerato che:

in particolare in Sicilia venivano messi a concorso 237 posti, poiché la procedura si svolgeva in tutte le sue fasi su base regionale, ai sensi dell'articolo 2 del bando;

il bando del concorso prevedeva: una prova selettiva mediante test contenenti 100 quesiti cui rispondere in 100 minuti e da superare con un punteggio minimo di 80 centesimo; 2 prove scritte, consistenti la prima nello svolgimento di un elaborato su una o più tra le 8 aree tematiche oggetto della prova preselettiva e la seconda nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica, entrambe da superare con un punteggio non inferiore a 21 trentesimi; la valutazione dei titoli presentati dai candidati risultati idonei alle prove scritte; il successivo svolgimento di una prova orale, consistente in un colloquio interdisciplinare sulle stesse aree tematiche oggetto della prova preselettiva e della prima prova scritta onde accertare la preparazione professionale, da superare con un punteggio non inferiore a 21 trentesimi; la formazione della graduatoria generale di merito; l'ammissione dei vincitori ad un tirocinio obbligatario della durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 4; l'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori nell'ordine della graduatoria generale di merito;

dei circa 4.000 insegnanti partecipanti al concorso, poco meno di 1.000 superava la prova preselettiva e, fra questi, soltanto 260 candidati hanno superato le ulteriori 2 prove scritte e sono stati ammessi alla prova orale, compresi taluni con il massimo dei voti;

dei 260 ammessi, ben 84 non hanno superato la prova orale nonostante la maggior parte fosse in possesso di numerosi titoli attestanti una cospicua pregressa esperienza di gestione scolastica (vicepresidi, figure di staff dirigenziali e persone con frequenza di master di specializzazione nella gestione e dirigenza scolastica);

poiché le prove orali, a giudizio degli interroganti, si sarebbero svolte con criteri e modalità contrastanti rispetto ai principi del giusto procedimento, di imparzialità, trasparenza e par condicio, inficiando quindi la regolarità della procedura e del suo esito, i candidati hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio da cui si attendeva sentenza dell'8 ottobre 2015, poi differita al 5 novembre;

talmente evidenti sono state le irregolarità nell'espletamento delle procedure del concorso che perfino la magistratura penale ha ritenuto di dover avviare un'indagine emettendo alcuni avvisi di garanzia a persone a vario titolo responsabili di dette procedure;

in data 7 agosto 2015 l'USR (ufficio scolastico regionale) della Sicilia, come disposto dall'articolo 1, commi 88-89, della legge n. 107 del 2015, individuava un elenco di docenti che hanno prodotto ricorso avverso ai concorsi del 2004 e del 2006, ammettendoli a una procedura per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico con la frequenza di un corso-concorso della durata di pochi giorni (80 ore in tutto), al termine del quale hanno sostenuto una sola prova scritta e sono diventati dirigenti scolastici;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

quanto premesso comporta un'evidente disparità di trattamento nei confronti di tutti i ricorrenti del concorso 2011 che hanno superato ben 3 prove scritte: preselettiva, prima prova scritta (8 ore), seconda prova scritta consistente nello studio di un caso (8 ore) che necessitava, ovviamente, di competenze sul campo; tutto ciò mentre fra gli ammessi al corso-concorso, ora dirigenti scolastici, si contano docenti che non hanno sostenuto una sola prova;

ammesso che la legge abbia mirato all'eliminazione dei contenziosi e all'equità, non si comprende il motivo per cui non sia stata prevista soluzione anche dei contenziosi posti in essere dai ricorrenti del concorso del 2011, che hanno sostenuto prove ben più complesse sia per numero sia per contenuto, rispetto ai partecipanti ai precedenti concorsi;

le previsioni del comma 88, lettera b), dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, paradossalmente e senza giustificato motivo, riguardano solo i ricorrenti del 2004-2006, gli stessi che avevano già potuto beneficiare in passato di una sanatoria. Per costoro, infatti, vi era stata la sanatoria con l'art. 1, comma 619, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), oltre che con la legge n. 202 del 2010 (cosiddetta legge Siragusa), che prevedeva la nuova correzione delle prove scritte in cui molti ricorrenti (ora ammessi al corso-concorso) erano stati bocciati per una seconda volta; mentre, i concorrenti del 2006, con un anno di servizio come presidi incaricati, avevano potuto partecipare al corso-concorso selettivo di formazione riservato, indetto ai sensi del decreto ministeriale 3 ottobre 2006. Invece dei concorrenti del 2011 che avevano superato ben 3 prove scritte e che avevano e hanno un ricorso pendente, non si fa nessuna menzione,

si chiede di sapere quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di comprendere tra i soggetti individuati dal comma 88, lettera b), dell'art.1 della legge n. 107 del 2015, quelli di cui al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, che abbiano superato le prove scritte.

(4-04758)