• C. 1483 EPUB Proposta di legge presentata il 5 agosto 2013

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.1483 Modifiche all'articolo 842 del codice civile, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia


Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1483


CAMERA DEI DEPUTATI N. 1483
    
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GAGNARLI, MASSIMILIANO BERNINI, BENEDETTI, GALLINELLA, L'ABBATE, LUPO, PARENTELA
Modifiche all'articolo 842 del codice civile, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia
Presentata il 5 agosto 2013


      

torna su
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di tutelare un diritto, quello alla proprietà privata, sancito dalla Costituzione. Il codice civile, infatti, all'articolo 842, mette in seria discussione questo diritto consentendo di praticare l'attività venatoria anche nei fondi privati e senza previa autorizzazione.
      L'articolo prevede, infatti, che il proprietario di un terreno non possa impedire che in esso sia praticata la caccia, ma è evidente che una tale norma risulta, oggi, anacronistica e non considera le eventuali conseguenze negative che possono derivare dalla sua applicazione e che vanno da una lesione del diritto alla proprietà privata al rischio dell'incolumità dei cittadini.
      L'articolo 842, inoltre, appare lesivo del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione in quanto non tutti i cittadini avrebbero lo stesso diritto di entrare in un fondo privato: i cacciatori avrebbero tale diritto ma, per fare un solo esempio, un fotografo naturalista non lo avrebbe.
      È soprattutto per eliminare questa discriminazione e per tutelare i cittadini che in questi anni numerose sono state le proposte di modifica dell'articolo 842 del codice civile e altrettante le battaglie dentro e fuori dal Parlamento – una per tutte la petizione promossa nel 2007 da LAV, LAC, ENPA e OIPA – ma finora nulla è cambiato.
      Eppure tale normativa appare in netto contrasto con quanto previsto nel resto d'Europa, una vera e propria anomalia sottolineata più volte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che ha sancito che, in caso di contrasto tra concessione venatoria e proprietà privata, l'interesse primario da tutelare si individua nel diritto, per ogni cittadino, a usufruire delle sue proprietà. L'articolo 842, consentendo ai cacciatori, e solo a loro, di entrare nei fondi privati senza il consenso del proprietario, limita il diritto di proprietà e solleva, quindi, forti perplessità di ordine costituzionale.
      Il timore è, probabilmente, quello che una modifica a tale articolo possa, di fatto, porre un freno alla caccia in Italia, ma questa è evidentemente un'interpretazione errata. L'attività venatoria nelle aree riservate, che non possono superare il 15 per cento del territorio, è regolamentata nel nostro Paese; bisogna inoltre considerare che nessuno può disporre a sua piacimento della fauna selvatica che, come recita l'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, è «patrimonio indisponibile dello Stato» che lo tutela nell'interesse della collettività. Viene meno dunque anche la preoccupazione di una «caccia per i ricchi» e di una «caccia per i poveri».
      L'obiettivo di questa proposta di legge è, quindi, quello duplice di tutelare la fauna in relazione a un'attività venatoria incontrollata e incontrollabile, nonché di assicurare l'incolumità e la sicurezza dei cittadini, garantendo e rafforzando al contempo il loro diritto alla proprietà privata.
      Pertanto si prevedono l'abrogazione del primo e secondo comma dell'articolo 842 del codice civile e la modifica della rubrica.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 842 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi primo e secondo sono abrogati;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Pesca)».