C. 1483 EPUB Proposta di legge presentata il 5 agosto 2013
Atto a cui si riferisce:
C.1483 Modifiche all'articolo 842 del codice civile, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia
Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1483 |
L'articolo prevede, infatti, che il proprietario di un terreno non possa impedire che in esso sia praticata la caccia, ma è evidente che una tale norma risulta, oggi, anacronistica e non considera le eventuali conseguenze negative che possono derivare dalla sua applicazione e che vanno da una lesione del diritto alla proprietà privata al rischio dell'incolumità dei cittadini.
L'articolo 842, inoltre, appare lesivo del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione in quanto non tutti i cittadini avrebbero lo stesso diritto di entrare in un fondo privato: i cacciatori avrebbero tale diritto ma, per fare un solo esempio, un fotografo naturalista non lo avrebbe.
È soprattutto per eliminare questa discriminazione e per tutelare i cittadini che in questi anni numerose sono state le proposte di modifica dell'articolo 842 del codice civile e altrettante le battaglie dentro e fuori dal Parlamento – una per tutte la petizione promossa nel 2007 da LAV, LAC, ENPA e OIPA – ma finora nulla è cambiato.
Eppure tale normativa appare in netto contrasto con quanto previsto nel resto d'Europa, una vera e propria anomalia sottolineata più volte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che ha sancito che, in caso di contrasto tra concessione venatoria e proprietà privata, l'interesse primario da tutelare si individua nel diritto, per ogni cittadino, a usufruire delle sue proprietà. L'articolo 842, consentendo ai cacciatori, e solo a loro, di entrare nei fondi privati senza il consenso del proprietario, limita il diritto di proprietà e solleva, quindi, forti perplessità di ordine costituzionale.
Il timore è, probabilmente, quello che una modifica a tale articolo possa, di fatto, porre un freno alla caccia in Italia, ma questa è evidentemente un'interpretazione errata. L'attività venatoria nelle aree riservate, che non possono superare il 15 per cento del territorio, è regolamentata nel nostro Paese; bisogna inoltre considerare che nessuno può disporre a sua piacimento della fauna selvatica che, come recita l'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, è «patrimonio indisponibile dello Stato» che lo tutela nell'interesse della collettività. Viene meno dunque anche la preoccupazione di una «caccia per i ricchi» e di una «caccia per i poveri».
L'obiettivo di questa proposta di legge è, quindi, quello duplice di tutelare la fauna in relazione a un'attività venatoria incontrollata e incontrollabile, nonché di assicurare l'incolumità e la sicurezza dei cittadini, garantendo e rafforzando al contempo il loro diritto alla proprietà privata.
Pertanto si prevedono l'abrogazione del primo e secondo comma dell'articolo 842 del codice civile e la modifica della rubrica.
1. All'articolo 842 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi primo e secondo sono abrogati;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Pesca)».