• C. 1457 EPUB Proposta di legge presentata il 31 luglio 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1457 Modifica dell'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delega al Governo in materia di affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola


Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1457


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PARENTELA, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, GAGNARLI, GALLINELLA, L'ABBATE, LUPO
Modifica dell'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delega al Governo in materia di affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola
Presentata il 31 luglio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! L'agricoltura, in controtendenza con la crisi economica e finanziaria che interessa il nostro Paese da diversi anni, è l'unico comparto che mostra segni di grande vitalità. Nel primo trimestre del 2013, infatti, ha registrato segnali positivi con una variazione tendenziale del prodotto interno lordo (PIL) del 0,1 per cento e con un aumento degli occupati dipendenti complessivi pari allo 0,7 per cento. I lavoratori agricoli sono sempre più spesso i giovani, che stanno inventando, o forse solo riscoprendo, in una società ormai satura di consumo e di consumismo, un modo di vivere diverso e sempre più vicino alla «terra». L'occupazione giovanile in agricoltura segna, infatti, un vero e proprio record con un incremento di oltre il 9 per cento per i giovani under 35 e allo stesso tempo, sempre seguendo la stessa linea di tendenza, sale il numero degli iscritti agli istituti professionali agricoli e agli istituti tecnici di agraria. Un aumento che supera il 42 per cento per l'anno scolastico 2012/2013. Dall'ultimo rapporto Excelsior Unioncamere emerge inoltre che, grazie al turn over generazionale in agricoltura, saranno 200.000 i posti di lavoro a disposizione dei giovani nei prossimi anni.
      Tutti questi appaiono segnali importanti, che non dovrebbero essere trascurati da un Paese che ha necessità di rilanciarsi, magari partendo proprio dal settore agricolo. Tuttavia nessun provvedimento sostanziale è stato preso negli ultimi anni per incentivare e promuovere l'avvicinamento dei giovani all'agricoltura, magari mettendo in campo un vero e proprio investimento in questo senso.
      Al contrario, il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, all'articolo 66 prevede, di fatto, l'alienazione dei terreni agricoli demaniali che potranno essere venduti «al miglior offerente», con tutte le conseguenze che questo potrebbe comportare (si pensi al fenomeno, esacerbato dalla crisi energetica e dalla speculazione finanziaria, del land grabbing: oltre 700.000 piccole aziende sono sparite nell'arco di un decennio e il 30 per cento dei terreni fertili è in mano all'1 per cento delle aziende). È evidente che questo provvedimento contrasta con quella che dovrebbe essere una politica di promozione dell'accesso alla terra per i giovani agricoltori.
      Mettere in vendita la terra pubblica significa alienarla, darla in pasto a chi su quella terra vuole speculare – magari per costruire un impianto di produzione di energia alternativa, o un grande parco eolico –, farla scomparire dal nostro patrimonio, non considerarla quello che effettivamente è, cioè un bene comune.
      È per ribadire e rafforzare questo concetto che si presenta questa proposta di legge che modifica il citato articolo 66, ridefinendo la possibilità, da parte dello Stato, di disporre dei propri terreni agricoli e prevedendo, quindi, canoni di affitto dei terreni ad hoc per i giovani agricoltori.
      La soluzione individuata è, quindi, quella dell'affitto dei terreni agricoli – individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – riservando ai giovani agricoltori, definiti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, una percentuale non inferiore al 25 per cento del totale degli stessi terreni.
      La proposta di legge impone, inoltre, il divieto di utilizzare tali terreni con uno scopo diverso da quello agricolo e, per questa ragione, sono definite nel dettaglio le attività agricole.
      L'altro obiettivo della proposta di legge è quello di tutelare e promuovere metodi di agricoltura biologica basati su sistemi agroecologici e destinati esclusivamente a scopi alimentari. In particolare si prevede il divieto assoluto di coltivare nel terreno affittato piante geneticamente modificate, anche a fini sperimentali. Si stabilisce, altresì, di poter destinare i terreni agricoli demaniali ad attività di agricoltura sociale. Tra i criteri individuati vi è anche quello di prevedere che la durata dell'affitto sia adeguata ai cicli biologici naturali.
      La presente proposta di legge consta di due articoli.
      L'articolo 1 sostituisce il citato articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012. L'intento è evidente fin dalla sostituzione, nella rubrica, della parola «dismissione» con «affitto».
      Il comma 1 definisce le modalità con cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali individua i terreni agricoli da dare in affitto a cura dell'Agenzia del demanio, che, in ogni caso, non entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato. L'impossibilità di fare di tali terreni un uso diverso da quello agricolo è stabilita dai commi 2 e 3.
      Il comma 9 stabilisce che l'affitto dei terreni è riservato, almeno per il 25 per cento, ai giovani agricoltori. I commi 2 e 3 sono relativi, rispettivamente, alle modalità di contratto agevolate, previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e ai benefìci riservati ai giovani agricoltori di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
      Il comma 10 vieta la possibilità di dare al terreno affittato una destinazione urbanistica diversa da quella agricola. Il comma 11 stabilisce che le risorse derivanti dai canoni di affitto devono essere destinate all'incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole.
      L'articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo volto ad attuare quanto previsto dall'articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e di determinati princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 2 dello stesso articolo 2. Dall'attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:
      «Art. 66. – (Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola). – 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al citato decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
      2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.
      3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:

          a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;

          b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;

          c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.

      4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
      5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.
      6. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
      7. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefìci di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
      8. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.
      9. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affidare in affitto, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
      10. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.
      11. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia

del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all’ agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale».
Art. 2.
(Delega al Governo in materia di disciplina dell'affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione dell'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che nei terreni affittati siano vietati la coltivazione e l'allevamento di piante e di animali geneticamente modificati, anche a fini sperimentali;

          b) prevedere che nei terreni affittati siano consentite esclusivamente coltivazioni a scopo alimentare;

          c) prevedere che nell'assegnazione dei terreni sia data priorità alle coltivazioni integrate e biologiche, a sistemi agroecologici e ad attività di agricoltura sociale;

          d) prevedere, nel rispetto della normativa vigente, che la durata dell'affitto sia adeguata ai cicli biologici naturali;

          e) prevedere l'aggiornamento quinquennale del piano di utilizzazione dei terreni affittati.

      3. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.