• Testo RISOLUZIONE CONCLUSIVA

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Atto a cui si riferisce:
C.8/00146 Risoluzione conclusiva 8-00146presentato daPOLIDORI Catiatesto diMartedì 3 novembre 2015 in Commissione X (Attività produttive) 7-00830 Polidori: Iniziative a favore del...



Atto Camera

Risoluzione conclusiva 8-00146presentato daPOLIDORI Catiatesto diMartedì 3 novembre 2015 in Commissione X (Attività produttive)

7-00830 Polidori: Iniziative a favore del commercio ambulante.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,
premesso che:
la direttiva 2006/123/CE, meglio conosciuta come «direttiva Bolkestein» recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 reca disposizioni dirette a regolare la libera circolazione dei servizi tra gli stati membri e fra l'altro provvede a dettare disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche e quindi di commercio ambulante;
gli operatori del commercio ambulante sono nel nostro Paese circa 160.000 e rappresentano quindi una realtà economica e sociale di notevole importanza, sia nei grandi, sia nei piccoli centri e forniscono, avendo costi di esercizio in genere contenuti, un utile contributo ad aumentare la concorrenza nel commercio e quindi al contenimento della dinamica dei prezzi al consumo;
il citato decreto legislativo, all'articolo 16, considera le aree pubbliche una «risorsa naturale» limitata e quindi introduce un limite alle concessioni di posteggio e stabilisce, in particolare, al comma 4, il divieto di rinnovo automatico delle concessioni scadute, nonché il divieto esplicito di accordare vantaggi al concessionario uscente, mettendo così in serie difficoltà gli operatori del settore che, nella maggior parte dei casi, hanno effettuato notevoli investimenti per intraprendere e migliorare la propria attività e che, in caso di mancato rinnovo della concessione, subirebbero danni rilevanti;
anche l'applicazione del primo comma dell'articolo 70 del predetto decreto legislativo pone dei problemi a quanto rivela al firmatario del presente atto di indirizzo, agli operatori del settore del commercio ambulante, nel momento in cui estende la possibilità di esercitare tale attività anche a società di capitali, trascurando il fatto oggettivo che tale tipo di commercio è tradizionalmente svolto da microimprese, spesso a conduzione familiare per cui il disposto del citato comma produrrebbe una evidente distorsione della concorrenza per la maggior forza finanziaria delle società di capitali;
il comma 5 dell'articolo 70 del citato decreto legislativo stabilisce che, in sede di conferenza unificata, debbano essere individuati i criteri per il rilascio dei rinnovi della concessione dei posteggi per il commercio in aree pubbliche, nonché le disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010; ma, in sede di conferenza unificata del 5 luglio 2012 e con i successivi interventi normativi di competenza regionale, non sono stati risolti i problemi di fondo del settore che continua a vivere in un clima difficile e di incertezza in quanto solo in sede di prima applicazione viene data priorità al criterio della «professionalità acquisita» ai fini del rinnovo delle concessioni,

impegna il Governo:

a promuovere un tavolo di confronto al fine di esaminare le criticità attuative dell'intesa prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010, siglata in data 5 luglio 2012 per una maggiore tutela degli interessi e della categoria e del settore;
ad approfondire, nell'ambito del tavolo di lavoro che sarà promosso presso il Ministero dello sviluppo economico, l'individuazione di modalità per dare attuazione agli impegni contenuti nell'ordine del giorno in materia di commercio ambulante n. 9/02426-A/031 del 9 luglio 2014.
(8-00146) «Polidori».