• Testo RISOLUZIONE CONCLUSIVA

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Atto a cui si riferisce:
C.8/00147 Risoluzione conclusiva 8-00147presentato daABRIGNANI Ignaziotesto diMartedì 3 novembre 2015 in Commissione X (Attività produttive) 7-00832 Abrignani: Iniziative a favore del...



Atto Camera

Risoluzione conclusiva 8-00147presentato daABRIGNANI Ignaziotesto diMartedì 3 novembre 2015 in Commissione X (Attività produttive)

7-00832 Abrignani: Iniziative a favore del commercio ambulante.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,
premesso che:
la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, entrata in vigore il 28 dicembre 2006, viene anche denominata «direttiva servizi» o «direttiva Bolkestein», dal nome del Commissario europeo per il mercato interno, Fritz Bolkenstein, che ha curato e sostenuto questa direttiva;
si pone l'obiettivo di facilitare la circolazione e la fruibilità dei servizi nell'Unione europea tramite alcune azioni strategiche come la libertà di stabilimento dei servizi nell'Unione europea, la libertà di prestazione, la promozione della qualità, nonché la cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati. Nasce anche dalla convinzione che «una maggiore competitività del mercato dei servizi è essenziale per promuovere la crescita economica e creare posti di lavoro nell'Unione europea» e dalla consapevolezza che «i servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70 per cento del Pil e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri»;
la direttiva Servizi si presenta come una «direttiva quadro». Essa non mira a dettare norme specifiche per la regolamentazione della materia dei servizi, ma tratta le questioni con un approccio orizzontale, con l'obiettivo di perseguire l'armonizzazione della materia nel tempo;
gli Stati membri hanno dovuto esaminare e semplificare le procedure e le formalità applicabili per accedere ad un'attività di servizi ed esercitarla;
con il decreto legislativo n. 59 del 2010, lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva comunitaria per la liberalizzazione dei servizi nel mercato interno;
con gli articoli 16 e 70 del decreto legislativo citato si sono apportate modificazioni alla normativa vigente in materia di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, stabilendo, prima di tutto, nuovi criteri per la selezione dei candidati al rilascio di concessioni di posteggio su aree pubbliche, nel caso in cui queste siano in numero limitato. Al comma 4 dell'articolo 16 è stato definito il divieto di rinnovo automatico delle concessioni stesse, e all'articolo 70, si prevede che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche possa essere rilasciata, oltre che a persone fisiche e a società di persone, anche a società, di capitali regolarmente costituite o cooperative;
tali modifiche normative hanno messo in seria difficoltà un settore già particolarmente colpito dalla crisi;
il comma 5 dell'articolo 70, dispone che «Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie»;
in data 5 luglio 2012 è stata adottata l'intesa in sede di Conferenza unificata sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, prevedendo che la durata della concessione non può essere inferiore a nove anni, né superiore ai dodici. Sono inoltre individuati i criteri di priorità da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti;
successivamente, il 24 gennaio 2013 è stato approvato un documento unitario delle regioni e province autonome, per l'attuazione dell'intesa della conferenza unificata al fine di rendere omogenei i criteri e le modalità dell'Intesa del 5 luglio 2012. In tale documento le regioni propongono di fissare la durata delle concessioni comunali dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche e nei mercati turistici, nel limite massimo consentito dall'Intesa pari a 12 anni. Inoltre, viene definita la fase transitoria prevedendo che le concessioni scadute e rinnovate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010, siano prorogate di diritto per sette anni quindi fino al 7 maggio 2017. Per le concessioni in scadenza dopo l'entrata in vigore dell'intesa della Conferenza unificata e nei cinque anni successivi, si prevede la proroga di diritto fino al 4 luglio 2017, mentre per le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010, e che sono state rinnovate automaticamente, mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo;
superata la fase transitoria, dopo il mese di maggio 2017, i comuni dovranno dare il via alle selezioni in attuazione della nuova normativa, dando la massima evidenza alle disposizioni attuative dell'intesa e, almeno novanta giorni prima dell'effettuazione delle selezioni, darne comunicazione anche mediante avvisi pubblici, informandone le strutture comunali o provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore per pianificare la messa a bando delle stesse,

impegna il Governo

ad attivare un confronto tra le associazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche per approfondire le criticità contenute nella nuova normativa di recepimento della direttiva 2006/123/CE.
(8-00147) «Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano, Squeri».