• Testo DDL 2124

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Atto a cui si riferisce:
S.2124 [Decreto Salva-Imprese] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2124
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)
dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI)
e dal Ministro dello sviluppo economico (GUIDI)
di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca (GIANNINI)

(V. Stampato Camera n. 3340)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 novembre 2015

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2015, N. 154

Dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – (Misure urgenti in materia di attività di pubblica utilità). – 1. Allo scopo di consentire alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la continuità nello svolgimento delle attività di pubblica utilità di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'articolo 26, comma 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: “in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “che hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2”».

All’articolo 2:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 65-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1-bis. Ove in forza o per l'effetto di pronunce giurisdizionali sia dichiarata l'inefficacia della vendita di complessi aziendali, si applicano gli articoli 27 e da 54 a 66 in quanto compatibili; i termini per l'esecuzione del nuovo programma, di cui all'articolo 27, comma 2, sono ridotti alla metà e decorrono dalla data di autorizzazione all'esecuzione del programma medesimo. A seguito della predetta autorizzazione il decreto di cui all'articolo 73, se adottato, cessa di avere efficacia”.

1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 65-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, introdotto dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quater. Ai fini dell'applicazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, e la data di entrata in vigore del conseguente provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, l'unicità del soggetto giuridico titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo di energia elettrica è verificata alla data del 1° gennaio 2016»;

alla rubrica, le parole: «Misure urgenti per l'esecuzione dei programmi di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «Misure urgenti in favore delle grandi imprese in Amministrazione straordinaria».

All'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2015, nel saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali, a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per far fronte ai danni causati da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2015 per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'esclusione opera nel limite massimo degli spazi finanziari che residuano dall'applicazione del comma 1. Gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 10 dicembre 2015, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale del medesimo Dipartimento, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al primo periodo. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 16 dicembre 2015. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti agli enti richiedenti in misura proporzionale alle rispettive richieste».

Decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2015.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Disposizioni urgenti in materia economico-sociale

Disposizioni urgenti in materia economico-sociale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere al finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire in materia di proroga e durata dei programmi di ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure finanziarie per interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.Articolo 1.
(Misure urgenti in materia sociale per garantire
il decoro degli edifici scolastici)
(Misure urgenti in materia sociale per garantire
il decoro degli edifici scolastici)

1. Per la celere prosecuzione degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2014, è disposto l'immediato utilizzo delle risorse già assegnate dal CIPE nella seduta del 6 agosto 2015, nell'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. È altresì autorizzata la spesa di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Identico

Articolo 1-bis.
(Misure urgenti in materia di attività di pubblica utilità)

1. Allo scopo di consentire alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la continuità nello svolgimento delle attività di pubblica utilità di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, all'articolo 26, comma 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: «in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2».

Articolo 2.Articolo 2.
(Misure urgenti per l'esecuzione dei programmi di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza)(Misure urgenti in favore delle grandi imprese in Amministrazione straordinaria)

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

1. Identico.

«4-bis. Se in prossimità della scadenza del programma, anche in caso di proroga dei termini di cui all'articolo 66, la cessione non è ancora intervenuta, in tutto o in parte, il Ministro dello sviluppo economico può disporre, per una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un periodo non superiore a dodici mesi, quando, sulla base di una specifica relazione, predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori. Il provvedimento ministeriale di proroga è comunicato al Tribunale competente ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto».

1-bis. All'articolo 65-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Ove in forza o per l'effetto di pronunce giurisdizionali sia dichiarata l'inefficacia della vendita di complessi aziendali, si applicano gli articoli 27 e da 54 a 66 in quanto compatibili; i termini per l'esecuzione del nuovo programma, di cui all'articolo 27, comma 2, sono ridotti alla metà e decorrono dalla data di autorizzazione all'esecuzione del programma medesimo. A seguito della predetta autorizzazione il decreto di cui all'articolo 73, se adottato, cessa di avere efficacia».

1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 65-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, introdotto dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quater. Ai fini dell'applicazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, e la data di entrata in vigore del conseguente provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, l'unicità del soggetto giuridico titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo di energia elettrica è verificata alla data del 1o gennaio 2016.

Articolo 3.Articolo 3.
(Misure finanziarie per interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015)(Misure finanziarie per interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015)

1. Per l'anno 2015, per fare fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza, deliberati nella dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 25 settembre 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2015, l'obiettivo del patto di stabilità interno è ridotto di 4 milioni di euro per la provincia di Parma, di 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza e di complessivi 3,679 milioni di euro ripartiti fra i comuni, interessati dall'evento, come indicato nella tabella A allegata al presente decreto. La riduzione degli obiettivi è operata a valere sugli spazi finanziari, che residuano dall'applicazione dell'articolo 1, comma 122-bis, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, determinati dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevista in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno 2014, quantificati alla data del 24 settembre 2015; conseguentemente, per l'anno 2015, non trova applicazione il primo periodo del comma 122 dell'articolo 1 della citata legge n. 220 del 2010.

1. Identico.

1-bis. Per l'anno 2015, nel saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali, a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per far fronte ai danni causati da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2015 per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'esclusione opera nel limite massimo degli spazi finanziari che residuano dall'applicazione del comma 1. Gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 10 dicembre 2015, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale del medesimo Dipartimento, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al primo periodo. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 16 dicembre 2015. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti agli enti richiedenti in misura proporzionale alle rispettive richieste.

Articolo 4.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 2015.

MATTARELLA

Renzi -- Padoan -- Poletti -- Guidi -- Giannini

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato

(previsto dall’articolo 3)

Allegato

(previsto dall’articolo 3)

Tabella A

Identico

COMUNI DELLA PROVINCIA DI PARMA
Prov.ComuneImporto totale
PRAlbareto205.000,00
PRBardi180.000,00
PRBedonia74.000,00
PRCalestano50.000,00
PRCompiano20.000,00
PRPalanzano10.000,00
PRPellegrino70.000,00
PRVarsi120.000,00

COMUNI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
Prov.ComuneImporto totale
PCBettola200.000,00
PCBobbio170.000,00
PCFarini350.000,00
PCFerriere450.000,00
PCLugagnano Val D’arda50.000,00
PCMorfasso150.000,00
PCPiacenza500.000,00
PCPodenzano100.000,00
PCPonte dell’Olio220.000,00
PCPontenure250.000,00
PCRivergaro350.000,00
PCSan Giorgio Piacentino50.000,00
PCTravo50.000,00
PCVigolzone60.000,00