• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/10986 il 26 settembre 2015 il Corpo forestale dello Stato, su disposizione della procura di Macerata ha sottoposto a sequestro una superficie di 5 ettari gravata da tutela paesaggistica a...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10986presentato daTERZONI Patriziatesto diMercoledì 4 novembre 2015, seduta n. 515

TERZONI, CECCONI, AGOSTINELLI, MANNINO, DAGA, ZOLEZZI, DE ROSA, MICILLO, BUSTO e VIGNAROLI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
il 26 settembre 2015 il Corpo forestale dello Stato, su disposizione della procura di Macerata ha sottoposto a sequestro una superficie di 5 ettari gravata da tutela paesaggistica a Pievebovigliana, in provincia di Macerata, dove venivano accumulati senza autorizzazione materiali di scarto provenienti dalle gallerie della Quadrilatero;
a maggio 2015 il Movimento 5 Stelle di Civitanova aveva già segnalato che, «proprio a ridosso del convento di San Francesco, su un tratto collinare, sono stati di recente rilevati dei lavori di sbancamento che, tra l'altro, hanno anche portato alla luce alcuni reperti archeologici di cui, però, ancora non si sa né l'origine né la provenienza. Insomma, nuovi movimenti e interventi di ruspe che prevedono lo stoccaggio di terre e rocce e, probabilmente, la realizzazione di una nuova collina composta da materiale di scarto, comunque in una zona naturalisticamente rilevante e ricca di elementi storici e archeologici da salvaguardare»;
nel documento di certificazione di assetto territoriale inviato dal comune di Pievebovigliana, con protocollo n. 4055/2014, in risposta alla richiesta giunta da parte della regione Marche, protocollo n. 646511 del 12 settembre 2014, per una variante in corso d'opera per la sistemazione definitiva dei materiali di scavo in esubero e conseguente rimodellamento morfologico richiesto da Quadrilatero Umbria Marche SpA, si evince che l'area in oggetto possiede le seguenti caratteristiche, destinazioni e vincoli:
in base alle prescrizioni del vigente piano regolatore generale (Prg) adeguato al piano paesistico ambientale regionale (Ppar) e al Piano territoriale di coordinamento (Ptc) è individuata come zona agricola di salvaguardia paesistico-ambientale «EA» – (l'articolo 32 delle note tecniche di attuazione): tali zone riguardano quelle parti del territorio agricolo nelle quali, per la presenza di elementi naturali da tutelare (corsi d'acqua, zone a rischio di esondazione per piene eccezionali, varchi fluviali, elementi naturali di particolare valore, emergenze geologiche), di elementi del patrimonio storico-culturale da salvaguardare (centri e nuclei storici, edifici e manufatti, aree archeologiche), di condizioni di instabilità in atto o potenziali (aree soggette a dissesti e versanti con pendenza superiore al 30 per cento), di particolari elementi del sottosistema botanico – vegetazionale (confluenze fluviali, boschi, boschetti e gruppi arborei, boschi riparali ed aree golenali, pascoli oltre i 700 metri, aree umide) il Piano pone particolari limitazioni agli interventi edificatori ed a quelli di sostanziale modificazione delle caratteristiche ambientali;
i mappali interessati all'intervento ricadono, quasi interamente in un'area tutelata per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004 nella categoria c) «i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna»;
l'area ricade nell'ambito di tutela paesaggistica di cui alla deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 8 del 23 dicembre 1985 (Galassino regionale);
il Ppar individua la zona in oggetto come area «C» – relativa a unità di paesaggio che esprimono la qualità diffusa del paesaggio regionale nelle molteplici forme che lo caratterizzano: torri, case coloniche, ville, alberature pievi, archeologia produttiva, fornaci, borghi e nuclei, paesaggio agrario-storico emergenze naturalistiche (articolo 20 delle note tecniche di attuazione del Ppar), in cui gli strumenti di pianificazione territoriale seguono i seguenti indirizzi generali di tutela: «deve essere graduata la politica di tutela in rapporto ai valori e ai caratteri specifici delle singole categorie di beni, promuovendo la conferma dell'assetto attuale ove sufficientemente qualificato o ammettendo trasformazioni che siano compatibili con l'attuale configurazione paesistico-ambientale o determinino il ripristino e l'ulteriore qualificazione» (articolo 23 delle note tecniche di attuazione del Ppar);
ricade in un'area classificata «V» di alta percettività visuale relativa alle vie di comunicazione ferroviarie, autostradali e stradali di maggiore intensità di traffico (articolo 20 delle note tecniche di attuazione del Ppar), dove deve essere attuata una politica di salvaguardia, qualificazione e valorizzazione delle visuali panoramiche percepite dai luoghi di osservazione puntuali o lineari (articolo 23 del P.P.A.R.);
ricade quasi interamente all'interno di un ambito di tutela dei corsi d'acqua (articolo 29 del piano paesaggistico ambientale regionale – articolo 23 del Piano territoriale di coordinamento e articolo 37. 2 delle note tecniche di attuazione del Piano regolatore regionale);
ricadono negli ambiti di tutela «Pianura alluvionale» e «Pianura alluvionale antica terrazzata» (articolo 27 del Piano territoriale di coordinamento e articolo 37.5.2 delle note tecniche di attuazione del Piano regolatore regionale);
in base al Piano territoriale di coordinamento ricade all'interno dell'area individuata come «confluenza fluviale» (articolo 43.1 delle note tecniche di attuazione del Piano regolatore regionale), area sottoposta alle norme di tutela integrale di cui all'articolo 23.10-bis delle note tecniche di attuazione Piano territoriale di coordinamento);
la regione Marche, nella delibera di giunta n. 1278 del 17 novembre 2014, approva il progetto di variante in corso d'opera, ponendo tra le condizioni necessarie l'acquisizione del parere della Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche e l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
da fonti a stampa si apprende che l'autorizzazione paesaggistica non sia stata rilasciata;
contestualmente, si dichiara che il progetto non contrasta con il Piano regolatore regionale del comune di Pievebovigliana in quanto l'area, una volta terminati i lavori di accumulo del materiale, tornerà ad avere destinazione agricola e ritenendo i materiali stoccati assimilabili a «materiali di base della pratica agricola» e quindi non in contrasto con quanto previsto dall'articolo 43.1 del Piano territoriale di coordinamento che in quelle particelle ricadenti nell'ambito definito «Confluenza fluviale» vieta la realizzazione di depositi e stoccaggi di materiali non agricoli;
l'assimilabilità dei materiali da scavo, che sono stati abbancati, con materiali di base della pratica agricola non risulta essere supportata da alcuno studio e l'originale orografia dell'area non giustifica tale intervento di rimodellamento del piano di campagna;
attualmente l'area sembrerebbe essere stata dissequestrata –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto riportato in premessa;
se il ministro interrogato sia in grado di confermare l'assenza dell'autorizzazione della sovrintendenza, come previsto e richiesto invece dalla delibera regionale sopracitata e quali iniziative di competenza intenda assumere al riguardo.
(4-10986)