• C. 215 Proposta di legge presentata il 15 marzo 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.215 Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione


Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 215


PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa dei deputati
MATTEO BRAGANTINI, BORGHESI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, GIOVANNI FAVA, FEDRIGA, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI
Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione
Presentato il 15 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La proposta di legge costituzionale che si presenta si compone di un unico articolo, con cui si dispone che il comune di Lamon (oggi in provincia di Belluno) sia distaccato dalla regione Veneto per essere aggregato alla regione Trentino-Alto Adige, nell'ambito della provincia di Trento.
      Il provvedimento si inserisce nella procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, per il distacco di comuni o province da una regione e la conseguente aggregazione ad un'altra regione, e riproduce il disegno di legge costituzionale atto Camera n. 1427 della XV legislatura, presentato dagli allora Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali in esito al referendum popolare svoltosi nei giorni 30 e 31 ottobre 2005.
      Ai sensi della norma costituzionale sopra richiamata, così come novellata dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, infatti, «Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum (...), sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra».
      A norma dell'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il Ministro dell'interno è tenuto a presentare alle Camere il disegno di legge che sancisce il predetto distacco-aggregazione; peraltro, trattandosi, nel caso specifico, di variazione che andrebbe a incidere anche sul territorio di una regione ad autonomia differenziata, è apparso imprescindibile procedere mediante lo strumento della legge costituzionale, quale fonte di diritto pariordinata a quella che definisce l'autonomia speciale del Trentino Alto-Adige.
      La proposta legislativa si limita a sancire il distacco-aggregazione del comune di Lamon e non si sofferma sui conseguenti adempimenti, ritenendosi che, nel caso specifico, la disciplina di dettaglio debba essere adottata dalla regione autonoma ai sensi dell'articolo 4, numero 3), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
      Quanto stabilito, peraltro, non esclude che la materia possa essere, in via generale, regolamentata mediante lo strumento delle norme di attuazione statutaria, al fine di definire i rapporti tra l'ordinamento statale e quello regionale e provinciale.
      È difatti appena il caso di evidenziare che il necessario intervento di adempimento andrà a incidere su un tessuto normativo particolarmente articolato e complesso quale è quello su cui si fonda la speciale autonomia della regione Trentino-Alto Adige e che qualsiasi ridefinizione di quest'ultima (che, come noto, si ricollega anche a specifici obblighi internazionali) non può ragionevolmente prescindere da un coinvolgimento della stessa regione o della provincia autonoma, ai sensi dell'articolo 103 del citato testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
      La proposta di legge, come già ricordato, è stata esaminata dalla Commissione affari costituzionali nella XV legislatura e poi ripescata, su iniziativa della Lega Nord, all'inizio della scorsa legislatura con la procedura speciale di cui all'articolo 107, comma 3, del Regolamento, il quale prevede che entro sei mesi dall'inizio della legislatura ciascuna Commissione, previo sommario esame preliminare, può deliberare di riferire all'Assemblea su progetti di legge approvati dalla Commissione stessa in sede referente nel corso della precedente legislatura e di adottare la relazione allora presentata. La presente proposta di legge costituzionale riproduce appunto il testo del progetto di legge che la Commissione aveva esaminato e sottoposto all'Assemblea nella scorsa legislatura, e che fu poi rinviato in Commissione sulla base di un'asserita incompletezza dell'istruttoria sotto il profilo della determinazione degli oneri finanziari.
      La Lega Nord, in assenza di una pur doverosa iniziativa del Governo volta ad ottemperare al pronunciamento popolare, non solo si fece promotrice della proposta, ma si oppose anche allo strumentale rinvio in Commissione, rilevando che, in realtà, nelle precedenti istruttorie compiute sul medesimo testo si evidenziasse piuttosto un risparmio di risorse per lo Stato, pari a tre milioni, per effetto del distacco del comune di Lamon dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia e che quindi non vi fossero problemi di copertura.
      Per queste ragioni si ripropone ora questa iniziativa nella consapevolezza che anche le altre forze politiche presenti in questa Camera passino finalmente dalle parole ai fatti, dando seguito alla volontà espressa dalla popolazione di Lamon.
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.

      1. Il comune di Lamon è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Trentino-Alto Adige, nell'ambito della provincia autonoma di Trento.