• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
S.2/00319 PAGLINI, CATALFO, BOTTICI, PUGLIA, GAETTI, BERTOROTTA, TAVERNA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che: la sezione...



Atto Senato

Interpellanza 2-00319 presentata da SARA PAGLINI
mercoledì 4 novembre 2015, seduta n.535

PAGLINI, CATALFO, BOTTICI, PUGLIA, GAETTI, BERTOROTTA, TAVERNA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

la sezione prima del TAR del Lazio, con le sentenze n. 2454/2015, n. 2458/2015 e n. 2459/2015 dell'11 febbraio 2015, ha dichiarato illegittimo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", nella parte in cui prevede una nozione di reddito imponibile eccessivamente allargata, motivando che i contributi assistenziali non sono reddito;

con le sue sentenze il Tribunale amministrativo è intervenuto su alcuni punti di notevole importanza per le persone con disabilità, stabilendo in sostanza: 1) che i trattamenti assistenziali (pensioni, assegni, contributi vari) di qualsiasi tipo non devono essere considerati nel calcolo della situazione reddituale; 2) che non possono essere previste franchigie maggiorate per i soli disabili minorenni;

inoltre il TAR ha dichiarato illegittimo e quindi annullato l'art. 4, comma 2, lett. f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 che, a proposito della situazione reddituale, stabilisce che il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando anche "trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a)"; vale a dire nel reddito complessivo IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche);

i giudici amministrativi, accogliendo parzialmente 3 ricorsi presentati dai famigliari di persone con disabilità e dalle associazioni di categoria dei portatori di handicap contro il nuovo ISEE, scrivono che le franchigie previste, per tener conto degli assegni di invalidità, non sono idonee e annullano la parte del decreto che considerava come parte del "reddito disponibile" tutti i proventi "che l'ordinamento pone a compensazione della oggettiva situazione di svantaggio". Le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento assegnate ai disabili non sono una fonte di ricchezza. Non possono pertanto essere considerate come reddito;

il dispositivo delle sentenze n. 2454 e n. 2458 termina: "Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'art. 4, comma 2, lett. f), d.p.c.m. n. 159/2013 impugnato. Salve ulteriori determinazioni dell'Amministrazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 novembre 2014";

in ragione di ciò, l'INPS, in applicazione di detta sentenza è "condannata" ad effettuare il calcolo del valore del nuovo ISEE, senza tener conto delle pensioni di invalidità e delle indennità di accompagnamento ed altre previdenze assegnate ai disabili, perché queste non possono e non devono essere considerate come "fonti di reddito";

contro le sentenze del TAR, il Governo aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo anche la sospensiva dei loro effetti, in attesa della sentenza nel merito. Tale richiesta è stata negata dai giudici del massimo organo della giustizia amministrativa, i quali hanno fissato la prima udienza per il 3 dicembre 2015 (giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità). Il 3 dicembre è anche il giorno che il Governo, nel 2013, scelse per presentare il nuovo ISEE che ha ostacolato proprio l'accesso ai servizi delle persone con disabilità;

considerato che:

l'INPS è l'organo al quale, proprio ai sensi della legge sulla nuova procedura di calcolo, è obbligatorio ricorrere per la compilazione del modello ISEE e della definizione del suo valore;

contrariamente a quanto disposto, l'istituto di previdenza continua, ad oggi, a non dare esecuzione ai dettami delle sentenze del TAR;

a parere degli interpellanti non vi è più motivo o giustificazione da parte dell'INPS di continuare a considerare come reddito per il calcolo del valore ISEE le previdenze concesse ai disabili;

a parere degli interpellanti ciò si configura come manifesta inosservanza del giudicato,

si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Governo per porre fine alla situazione ed adottare gli opportuni e improcrastinabili provvedimenti, affinché il calcolo dell'ISEE sia fatto tutelando i soggetti più deboli della nostra società, quali sono gli anziani malati e i disabili in condizione di gravità, conformemente alle citate sentenze del TAR.

(2-00319)