Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
S.0/02111/002/ ... in sede di esame del disegno di legge A.S. 2111 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)",
premesso che:
il comma...
Atto Senato
Ordine del Giorno 0/2111/2/01 presentato da MAURIZIO ROMANI
mercoledì 4 novembre 2015, seduta n. 338
La 1a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 2111 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)",
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 25 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo denominato "Fondo per le adozioni internazionali". Il predetto Fondo è istituito al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali e prevede una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;
il rapporto della Commissione per le adozioni internazionali (CAI) relativo alle adozioni nell'anno 2013 rileva che nel 2013 sono stati autorizzati all'ingresso in Italia 2.825 minori stranieri, a fronte dei 3.106 dell'anno precedente, con un decremento del 9%. A loro volta le coppie adottive che hanno portato a termine un'adozione nel 2013 sono state 2.291 rispetto alle 2.469 del 2012 con un decremento del 7,2%;
il calo nel numero delle adozioni internazionali ha sicuramente origini complesse che possono essere individuate da un lato nell'insicurezza dovuta alla crisi economica in Italia, nell'innalzamento dell'età media delle coppie adottanti, nella disponibilità di bambini sempre di età maggiore o con bisogni speciali e, dall'altro, in fattori internazionali legati ai conflitti e all'instabilità nei paesi di origine. Fattore che non può essere tralasciato è però anche quello economico. Il costo che le famiglie adottive devono sostenere per portare a termine l'iter è molto elevato e si colloca su una media che va dai ventimila ai trentamila euro. Non mancano però i casi in cui si è arrivati a spendere anche cinquantamila euro, un impegno economico notevole e rischioso, che in pochi possono permettersi, anche perché qualora l'iter adottivo dovesse sospendersi e l'adozione venisse interrotta per la coppia non è possibile recuperare i costi sostenuti né trasferirli su una nuova pratica di adozione;
arrivare ad una stima di quanto effettivamente possa costare un'adozione internazionale non è semplice. Sul sito della CAI non è possibile trovare dati successivi al 2013 mentre quelli evidenziati nelle tabelle allegate mostrano totali al ribasso e non rispondenti alle spese reali, che spesso vengono scoperte solo interpellando direttamente le coppie che hanno concluso un'adozione o le associazioni delle famiglie adottive,
considerato che:
nel comunicato del 31 gennaio 2015, unica informazione ufficiale in materia di rimborsi, la Commissione per le adozioni internazionali (CAI) confermava che erano in corso le attività relative ai rimborsi delle procedure adottive in relazione al DPCM del gennaio 2012 relativo alle adozioni concluse nel 2010 e nel 2011, decreto privo, peraltro, della copertura necessaria a coprire tali rimborsi. Nel gennaio 2015 la Commissione ha proceduto ai rimborsi relativi al 2011 secondo l'oggettivo criterio cronologico della presentazione e dell'arrivo delle domande, protocollate presso la CAI;
con la legge di ratifica della Convenzione dell'Aja sulla tutela dei minori è stato introdotto l'obbligo per i genitori adottivi di conferire l'incarico per l'adozione ad un ente autorizzato dalla CAI. Questi enti hanno un ruolo fondamentale nel procedimento di adozione in quanto non solo informano e affiancano la famiglia adottiva ma curano lo svolgimento all'estero di tutte le procedure necessarie per realizzare l'adozione;
da colloqui diretti con alcune coppie che hanno intrapreso di recente le procedure adottive, emergono perplessità circa la gestione degli incontri preliminari alla scelta dell'ente autorizzato. In particolare vengono denunciate richieste di somme di denaro per lo svolgimento di quel colloquio preliminare che i futuri genitori adottivi devono necessariamente svolgere al fine di arrivare una scelta consapevole ed informata circa l'ente a cui affidare la propria pratica. Tali richieste appaiono quanto mai illegittime e particolarmente vessatorie nei confronti di coppie che, dopo aver affrontato la fase dell'ottenimento del decreto di idoneità da parte del tribunale dei minori, si apprestano ad iniziare un percorso estremamente delicato sul piano emotivo ma anche dal punto di vista economico,
rilevato che:
l'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Diritto del minore ad una famiglia", dispone alla lettera d) che, al fine di ottenere l'autorizzazione, gli enti debbano garantire di non avere scopo di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2003 recante "Attività di definizione di uniformi parametri di congruità dei costi delle procedure di adozione" si evidenziava la necessità di determinare in apposite tabelle i tetti di spesa delle procedure di adozione nonché la necessità della loro pubblicazione e revisione periodica, anche al fine di consentire alla CAI di verificarne l'osservanza da parte degli enti;
la Commissione per le Adozioni Internazionali, in collaborazione con gli enti autorizzati ha proceduto ad un approfondito studio dei costi ed ha quindi individuato i parametri in base ai quali è possibile stabilire il minimo ed il massimo dei costi praticabili affinché le adozioni si realizzino in completa adesione ai principi della Convenzione e alle disposizioni della legge di ratifica;
nonostante gli sforzi profusi per rendere i costi delle procedure adottive chiari e trasparenti le coppie che lamentano una moltiplicazione delle spese non costituiscono un'eccezione ma sono, al contrario, in numero crescente. Si tratta di coppie che vivono momenti di estrema fragilità e per i quali è spesso difficile stabilire se l'accettazione di servizi di supporto aggiuntivi ed a pagamento, quali ad esempio corsi preparatori all'adozione, possa costituire o meno una discriminante per la loro effettiva possibilità di portare a compimento l'adozione,
impegna il Governo:
ad attivarsi affinché la Commissione per le adozioni internazionali (CAI) preveda misure di controllo stringenti al fine di verificare che gli enti autorizzati si attengano ai tetti massimi di spesa praticabili per le procedure di adozione;
a garantire che per lo svolgimento dei colloqui preliminari finalizzati alla scelta da parte delle coppie dell'ente autorizzato dalla CAI non vengano chiesti compensi;
ad assicurare la piena trasparenza relativamente ai costi di tutti i servizi offerti dagli enti autorizzati, compresi quelli definiti non obbligatori, valutando l'opportunità di prevedere anche per questi servizi apposite tabelle che stabiliscano tetti massimi di spesa al fine di garantirne l'omogeneità dell'offerta.
(0/2111/2/1)
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, ROMANO, BISINELLA, BELLOT, RUSSO, MAZZONI, PALERMO, DI BIAGIO, COCIANCICH, GOTOR, LO MORO, COLLINA