• Testo DDL 2106

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Atto a cui si riferisce:
S.2106 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2106
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI)
di concerto con il ministro dell'interno (ALFANO)
con il Ministro della giustizia (ORLANDO)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2015

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L’Avana il 16 settembre 2014

L'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba sancisce l'impegno, dei due Paesi, a rafforzare ed intensificare la collaborazione e il reciproco scambio di informazioni e prassi al fine di prevenire e combattere la criminalità e il terrorismo.

L'Intesa, in mancanza di un Accordo quadro di riferimento, si pone l'obiettivo di creare uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi.

Il contesto internazionale pone l'attenzione sulla necessità di una collaborazione più stretta nel contrasto alle attività della criminalità organizzata, al fine di garantire la sicurezza ed il benessere della comunità.

Sotto il profilo tecnico-operativo, l'Accordo si rende necessario per realizzare una cooperazione bilaterale di polizia in materia di lotta alla criminalità ed al terrorismo, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici, dagli obblighi internazionali e di quanto stabilito nell'Accordo stesso. Il testo dell'Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei, ricalca nel contenuto altri recenti accordi della stessa natura quale, ad esempio, quello concluso con l'Armenia il 23 aprile 2010 ed entrato in vigore il successivo 25 ottobre.

L'Accordo specifica innanzitutto l'obiettivo, ossia l'intensificazione della cooperazione attraverso lo scambio di informazioni e di pratiche, nonché attraverso la formazione e l'addestramento (articolo 1); individua poi le autorità competenti (articolo 2) preposte all'applicazione dell'Accordo, che sono:

- per la Repubblica italiana: il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno;

- per la Repubblica di Cuba: la Direzione generale della polizia nazionale rivoluzionaria del Ministero dell'interno.

L'Accordo sancisce, quindi, quali sono i settori nei quali la cooperazione si renderà operativa, ossia attraverso la prevenzione e la lotta a: criminalità organizzata transnazionale; produzione, traffico, vendita e distribuzione illecita di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di precursori chimici; tratta di esseri umani e traffico di migranti; traffico di veicoli rubati; traffico illecito di armi e munizioni, di materiale nucleare, radioattivo e tossico; reati economici, riciclaggio e reati contro il patrimonio, anche ai fini della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita; reati commessi mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche; atti terroristici, in conformità alle legislazioni nazionali vigenti e alle convenzioni internazionali vincolanti per entrambi i Paesi. L'elencazione non ha il carattere della esaustività, ma costituisce solo una mera indicazione dei fenomeni attraverso i quali si manifesta generalmente l'agire della criminalità organizzata (articolo 3).

Seguono le disposizioni che definiscono le modalità della cooperazione, la cui attuazione avverrà in conformità alle proprie legislazioni nazionali e, in particolare per l'Italia, anche agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea. Sono quindi individuati: lo scambio e l'analisi delle informazioni sui reati, sui criminali, sulle organizzazioni, sul modus operandi, sulle strutture, sui contatti, sulle tecniche investigative e sugli strumenti giuridici; l'adozione delle misure necessarie a coordinare l'attuazione di operazioni congiunte; lo scambio di informazioni e tecniche per l'individuazione ed il tracciamento dei patrimoni illeciti, nonché per prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali negli organi di società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; lo scambio di informazioni su passaporti e altri documenti di viaggio; l'identificazione e la riammissione dei propri cittadini presenti sul territorio dell'altro Stato in posizione irregolare; l'esecuzione delle richieste di assistenza di cui all'articolo 5; la formazione e l'addestramento delle Forze di polizia; lo scambio delle buone prassi per l'esecuzione di speciali tecniche investigative; lo scambio di esperti (articolo 4).

L'Accordo indica le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, individuandone i requisiti formali e sostanziali (articoli 5 e 7), ed il rifiuto (articolo 6), con particolare attenzione alla tutela delle informazioni e dei dati sensibili (articolo 8).

Sono poi stabilite: la possibile effettuazione di riunioni e consultazioni, al fine di valutare l'esecuzione e l'osservanza dell'Accordo (articolo 9); nonché le modalità di ripartizione, tra i due Paesi, degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo stesso (articolo 10). Le lingue di lavoro nell'ambito della cooperazione prevista dall'Intesa sono l'italiano e lo spagnolo (articolo 11).

L'Accordo prevede, infine, sia disposizioni sulla soluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto, da risolversi in via amichevole tramite consultazioni negoziali (articolo 12), sia procedure per la sua entrata in vigore o revoca (articolo 13).

Il testo pattizio resta in vigore fino a quando una delle Parti non notifichi per iscritto all'altra Parte, con almeno sei mesi di anticipo, la propria intenzione di revocarlo.

Relazione tecnica

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Analisi tecnico-normativa

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Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 4 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 58.493 annui a decorrere dal 2015, e dei restanti articoli pari a euro 23.054 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri valutati di cui al comma 1 per l'attuazione degli articoli 4 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Dall'attuazione dell’Accordo di cui all'articolo 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione di quelli espressamente previsti e quantificati nel comma 1 del presente articolo. In quanto alle eventuali ulteriori attività, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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