• C. 219 Proposta di legge presentata il 15 marzo 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.219 Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ulteriori disposizioni in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza"


Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 219


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MATTEO BRAGANTINI, BORGHESI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, GIOVANNI FAVA, FEDRIGA, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza
Presentata il 15 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge prevede modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in ordine alla disciplina di esecuzione dei contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.
      Il testo proposto è quello approvato in sede referente dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), della Camera dei Deputati, il 20 dicembre 2012, come modificato in corso di esame da parte delle due Commissioni nella XVI legislatura. La fine anticipata della legislatura ha impedito l'esame e l'approvazione da parte dell'Assemblea del testo che aveva trovato il consenso delle Commissioni.
      La proposta di legge rende applicabili le osservazioni della Corte dei conti, di cui alla relazione trasmessa al Parlamento in data 22 novembre 2010, in ordine alla gestione delle opere segretate per gli anni 2005-2007, come prevista dapprima dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 109 del 1994, e ora dall'articolo 17 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
      Infatti dall'indagine effettuata dalla Corte dei conti sono emersi numerosi punti di criticità che evidenziano in particolare un generalizzato ricorso alla segretazione anche in carenza di motivazioni valide, un frequente ricorso a perizie suppletive che alzano il costo degli appalti, nonché la ripetuta insussistenza dei requisiti di eccezionalità ai fini della dichiarazione di segretazione. C’è da tener presente che il testo originario della legge n. 109 del 1994 prevedeva la dichiarazione dell'indifferibilità e urgenza ai fini della segregazione degli appalti di lavori, requisiti che successivamente sono stati eliminati dal testo del citato articolo 17 attualmente vigente.
      La presente proposta di legge, fermo restando l'obbligo del possesso dell'abilitazione di sicurezza da parte delle imprese invitate alle gare e da parte degli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo dei lavori, e fermo restando l'esperimento di una gara informale, introduce un criterio di eccezionalità, espressamente motivata ai fini dell'esclusione delle procedure di affidamento ordinarie degli appalti di lavori. Riteniamo, infatti, che il ricorso alla trattativa privata, specialmente per quel che riguarda gli appalti di lavori, deve essere limitato e comunque motivato, allo scopo di evitare il più possibile modifiche successive del progetto iniziale e perizie di varianti suppletive che alzano il costo degli appalti.
      Inoltre, riteniamo utile un controllo anche preventivo della Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dell'atto di segretazione, per tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture, allo scopo di limitare il ricorso alle procedure speciali del citato articolo 17 esclusivamente per i casi di effettiva necessità di sicurezza e di segretezza.
      Si auspica un celere esame della presente proposta di legge allo scopo di eliminare alcune anomalie attualmente presenti nell'esecuzione e nella gestione degli appalti segretati dei lavori, dei servizi e delle forniture, anche in considerazione del proficuo lavoro svolto dalle Commissioni I e VIII nella scorsa legislatura.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

      1. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di norma, gli appalti di lavori pubblici non sono soggetti ad esclusione, fatti salvi casi eccezionali espressamente motivati»;

          b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
      «5. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dell'atto di segretazione, nonché sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, limitatamente ai fini del controllo preventivo, la pronuncia s'intende espressa in senso positivo. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento».

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.