C. 220 Proposta di legge presentata il 15 marzo 2013
Atto a cui si riferisce:
C.220 Disposizioni in materia di disciplina delle grandi reti di trasporto stradale nazionale, nonché trasferimento delle strade statali alle regioni e soppressione della società ANAS Spa
Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 220 |
Con la legge 15 marzo 1997, n. 59, e con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono stati trasferiti alle regioni e agli enti locali circa i due terzi delle strade statali e le relative risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.
Successivamente, l'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha ricondotto le grandi reti di trasporto e di navigazione tra le materie della legislazione concorrente.
In attuazione del dettato costituzionale, la presente proposta di legge definisce le competenze dello Stato in materia di grandi reti di trasporto viario, individuando queste ultime esclusivamente nella rete autostradale nazionale e disponendo il completamento del trasferimento della rete stradale, con caratteristiche diverse da quelle autostradali, alle regioni e agli enti locali, attraverso modalità analoghe a quelle già utilizzate ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 e dei relativi decreti attuativi.
La conseguenza di tale riforma è il sostanziale svuotamento delle competenze della società ANAS Spa e il passaggio alle regioni, ovvero con legge regionale agli enti locali, della maggior parte delle competenze che oggi sono attribuite alla stessa società e ai relativi compartimenti territoriali.
Il mantenimento di una società come l'ANAS Spa esclusivamente per il settore autostradale metterebbe ancora più in evidenza l'attuale – e più volte segnalato dalla Corte dei conti – conflitto di competenza della società ANAS Spa, al tempo stesso concedente e concessionaria, nonché soggetto di vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e di controllo sulla gestione delle autostrade affidate ad altre società concessionarie autostradali.
Pertanto, la presente proposta di legge provvede a sopprimere la società ANAS Spa e a trasferire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le competenze in materia di autostrade, comprese le funzioni di controllo sui concessionari, disponendo l'affidamento con gara a nuovi concessionari delle autostrade oggi gestite dalla società ANAS Spa.
Ciò anche in considerazione delle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (vedi da ultimo il procedimento istruttorio PB455), in merito alla mancanza, nel nostro Paese, di un vero e proprio confronto concorrenziale derivante dal ricorso a procedure ad evidenza pubblica nel settore delle infrastrutture autostradali.
Attraverso la presente proposta di legge si attua, infine, una semplificazione delle procedure e dei passaggi burocratici attuali per la realizzazione e la manutenzione delle strade, completando il trasferimento alle regioni di competenze già attribuite alle stesse con leggi che ormai risalgono a un decennio fa e che hanno dimostrato la propria valenza, soprattutto nelle regioni del centro-nord, nelle quali il trasferimento delle strade è avvenuto in maniera organica e diffusa.
1. La grande rete di trasporto viario costituita dalla rete autostradale nazionale è materia di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strade già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale nazionale sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al demanio delle regioni, ovvero, con leggi regionali emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al demanio degli enti locali, contestualmente all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative, attualmente detenute dalla società ANAS Spa, ivi comprese quelle delle strutture territoriali. Le leggi regionali attribuiscono agli enti titolari anche il compito della
gestione delle strade medesime.
2. In seguito al trasferimento di cui al comma 1 spetta alle regioni o agli enti locali titolari delle strade la determinazione dei criteri e la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite, secondo i princìpi
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni del capo VI del titolo III del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in quanto compatibili.
1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa la società ANAS Spa, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalla società ANAS Spa è da considerarsi nullo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato il trasferimento delle competenze e delle risorse attribuite alla società ANAS Spa, diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 1, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e sono conseguentemente modificati le modalità di calcolo e gli importi dei canoni e dei sovracanoni attribuiti alla società ANAS Spa.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità per l'espletamento delle gare per l'affidamento a soggetti privati delle concessioni di costruzione e di gestione delle infrastrutture autostradali in concessione alla società ANAS Spa, che subentrano in tutti i diritti attivi e passivi inerenti le funzioni e i poteri del concessionario.
1. Con intese in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono previste posizioni unitarie delle regioni in ordine alla localizzazione e alla progettazione di infrastrutture ricadenti nel territorio di più regioni.1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.