Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
C.4/11002 il regolamento (CEE) n. 2568/91 (2) della Commissione definisce le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva e stabilisce i metodi di...
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-11002presentato daPARENTELA Paolotesto diVenerdì 6 novembre 2015, seduta n. 516
PARENTELA. —
Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
. — Per sapere – premesso che:
il regolamento (CEE) n. 2568/91 (2) della Commissione definisce le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva e stabilisce i metodi di valutazione di tali caratteristiche. Tali metodi e valori limite relativi alle caratteristiche degli oli vengono aggiornati periodicamente sulla base del parere degli esperti chimici e conformemente all'attività svolta in sede di Consiglio oleicolo internazionale (COI);
il metodo di rilevazione della presenza di oli vegetali estranei negli oli di oliva di cui all'allegato XX-bis del regolamento (CEE) n. 2568/91 non è più utilizzato;
il, regolamento delegato (UE) 2015/1830 della Commissione dell'8 luglio 2015 ha modificato il regolamento (CEE) 2568/911 con l'intento di garantire l'applicazione a livello dell'Unione europea delle più recenti norme internazionali stabilite dal COI;
nel succitato regolamento, all'allegato I relativo alle «caratteristiche degli oli di oliva», vengono indicati i limiti sulla composizione degli acidi grassi, stabiliti con l'intento di impedire le sofisticazioni dell'olio extra vergine con altri oli vegetali;
non di rado capita che l'olio ottenuto dalle olive prodotte dalle aziende agricole nazionali, una volta analizzato, presenti valori non conformi all'allegato I. Se l'olio non rispetta tali condizioni non può essere considerato olio d'oliva, se viene invece, miscelato, non può essere venduto come olio cosiddetto «tracciato»;
quanto sinora asserito è riscontrabile, ad esempio, per gli oli calabresi delle cultivar maggiori come la Carolea che non possono essere imbottigliati e venduti come olio «tracciato» poiché la normativa vigente stabilisce limiti per l'acido eptadecenoico inferiori a 0,30 punti percentuali. Resta incomprensibile, a parere dell'interrogante, fissare limiti per l'acido eptadecenoico, lì dove un superamento degli stessi non sarebbe interpretabile come un tentativo di sofisticazione non essendo presente, il suddetto acido, in oli vegetali miscibili con gli oli extra vergine –:
se non ritenga che le analisi sulla composizione in acidi grassi ed i parametri di conformità stabiliti dal Consiglio oleicolo internazionale, contenuti all'interno del regolamento delegato (UE) 2015/1830 della Commissione dell'8 luglio 2015, vadano ad impattare negativamente sulla già precaria economia delle aziende agricole italiane, che hanno volontariamente scelto l'assoggettamento ad un sistema di certificazione di qualità dei prodotti la cosiddetta «tracciabilità» e quali iniziative di competenza intenda assumere al riguardo. (4-11002)