• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/11007 L.C. è una bambina di 13 anni, nata a Soveria Mannelli (Catanzaro), affetta da cecità assoluta; la suddetta patologia è stata accertata l'11 settembre 2006 dalla Commissione per...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11007presentato daNESCI Dalilatesto diVenerdì 6 novembre 2015, seduta n. 516

NESCI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
L.C. è una bambina di 13 anni, nata a Soveria Mannelli (Catanzaro), affetta da cecità assoluta;
la suddetta patologia è stata accertata l'11 settembre 2006 dalla Commissione per l'accertamento dell’handicap da parte dell'U.O. di medicina legale del comune di Vibo Valentia, quale causa di disabilità in condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
i genitori della minore hanno più volte sollecitato le amministrazioni pubbliche competenti al fine di poter vedere riconosciuto alla minore il diritto allo studio;
nello specifico lamentavano il mancato adattamento integrale dei libri di testo in braille in tempi adeguati all'inizio dell'anno scolastico, nonché la mancanza di tutti gli strumenti di tiflotecnica e di tiflodidattica necessari affinché la minore potesse svolgere un normale percorso formativo scolastico;
essendo rimasti inascoltati i numerosi solleciti, nella fattispecie diretti al comune di Vibo Valentia, i genitori della minore proponevano ricorso dinanzi al Tar contro la suddetta amministrazione comunale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, l'ufficio scolastico regionale per la Calabria, l'istituto comprensivo «Amerigo Vespucci» di Vibo Valentia in persona del dirigente scolastico, per l'accertamento del diritto ad ottenere l'adattamento dei libri di testo in braille, nonché di tutti gli strumenti idonei all'assolvimento dell'obbligo scolastico, dell'insegnante di sostegno specializzato in lingua braille ed esperto in tiflotecniche e tiflodidattica;
il 6 giugno 2014 il tribunale amministrativo regionale riteneva la manifesta fondatezza del ricorso proposto dai genitori della minore e lo accoglieva;
con tale pronuncia si stabilisce il diritto della minore ad ottenere l'assegnazione di un'insegnante di sostegno specializzata in lingua braille, nel rispetto del dettato Costituzionale che, ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 38, riconosce e garantisce agli alunni disabili il diritto allo studio e il diritto di uguaglianza, formale e sostanziale;
inoltre, la succitata legge n. 104 del 1992 riconosce alle persone disabili la partecipazione alla vita sociale, in particolare nelle scuole durante l'infanzia e l'adolescenza e nei luoghi professionali, nell'età adulta;
purtroppo ad oggi la succitata sentenza non è stata ottemperata;
secondo quanto risulta all'interrogante, l'insegnante di sostegno continua a non avere nessuna competenza delle tecniche di traduzione in braille né competenze in tiflotecnica ed in tiflodidattica;
secondo quanto si legge su «Il Quotidiano del Sud» del 2 novembre 2015, la dottoressa Marilina Intrieri, garante per l'infanzia e l'adolescenza per la regione, ha evidenziato, «con amarezza, come la scuola abbia il compito di istruire ed educare i fanciulli, non di violarne i diritti costituzionalmente garantiti»;
non è la prima volta, peraltro, che in Calabria accadono episodi di tale sorta, come denunciato ancora dal garante per l'infanzia che, nel summenzionato articolo, ha ricordato che «già l'anno scorso i giudici amministrativi della sezione di Reggio Calabria si sono dovuti pronunciare sul ricorso dei genitori di quattro fanciulli diversamente abili frequentanti la scuola di Molochio-Varapodio nel Reggino, nonostante il dirigente scolastico fosse stato sollecitato più volte dal garante dell'infanzia e il Miur fosse stato portato a conoscenza»;
al riguardo si segnala anche la battaglia condotta dall'interrogante per il riconoscimento del diritto allo studio per un bambino di 12 anni nel territorio vibonese, a cui – esattamente come nel caso illustrato – non era garantita autonomia e piena integrazione nella scuola e nella società, attraverso la predisposizione di interventi e servizi idonei, anche per prevenire e/o rimuovere stati di emargina-
zione e di esclusione sociale (come previsto dall'articolo 9 della legge n. 104 del 1992) –:
quali iniziative di competenza intenda assumere a garanzia del diritto allo studio della riferita minorenne, che per l'interrogante è nello specifico gravemente calpestato;
quale iniziative intenda adottare in merito alla formazione di docenti che possano essere effettivamente di sostegno a soggetti colpiti da patologie quali cecità e sordomutismo, considerato che nella sostanza il sistema della formazione polivalente è, a giudizio dell'interrogante, un vuoto simulacro di false competenze che allo stato non è in grado di garantire il diritto allo studio ed alla formazione professionale degli alunni ciechi e sordomuti;
quale iniziativa intenda adottare per rendere fruibile il diritto allo studio a disabili colpiti da cecità e sordomutismo, allorquando gli insegnanti di sostegno inseriti negli elenchi di fatto non abbiano le competenze specifiche nel metodo braille ovvero nella lingua dei segni. (4-11007)