• C. 224 Proposta di legge presentata il 15 marzo 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.224 Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico


Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 224


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FEDRIGA, CAPARINI
Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico
Presentata il 15 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Abbiamo sempre ritenuto la manovra economica varata dal Governo Monti con il cosiddetto «decreto salva Italia» (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ingiusta e iniqua, perché si è scelto di scaricare il risanamento dei conti pubblici su lavoratori e su pensionati in quanto categorie certe e facilmente individuabili e, quindi, quantificabili. Le difficoltà che queste categorie, a seguito delle nuove disposizioni legislative in materia di trattamenti pensionistici e di requisiti di accesso al pensionamento, hanno incontrato, stanno incontrando e incontreranno nel futuro sono abnormi in termini di costi e di sacrifici. Ma tra loro ci sono due fattispecie ancora più penalizzate: i lavoratori cosiddetti «esodati» e quelli in mobilità in cassa integrazione guadagni. I primi sono coloro che avevano concluso una trattativa, in base alla normativa previgente, per andare in pensione e che non possono più farlo perché sono cambiati le regole di accesso e i requisiti richiesti, e che si ritrovano ora senza pensione e senza stipendio. Gli altri sono i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali perché espulsi dal ciclo produttivo a causa della crisi, prossimi alla maturazione dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa vigente e ora anch'essi a rischio di ritrovarsi senza alcuna copertura reddituale quando finirà il trattamento di sostegno al reddito.
      Queste due classi di lavoratori – è noto a tutti – il decreto salva Italia non le ha salvaguardate.
      Il successivo intervento legislativo operato con il cosiddetto «decreto milleproroghe» (decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 15) ha corretto alcune storture, ampliando la platea dei beneficiari dell'esenzione dall'applicazione della nuova disciplina previdenziale, ma non è sufficiente, perché la data del 31 dicembre 2011 fa riferimento alla risoluzione del rapporto di lavoro e non agli accordi individuali stipulati, non contempla, cioè, tutti coloro che hanno stipulato un accordo entro il 31 dicembre 2011 con la previsione di lasciare il posto di lavoro a gennaio o febbraio 2012 o comunque nel corso del 2012.
      Parimenti, gli interventi operati con l'ultima legge di stabilità approvata dal Parlamento non hanno dato una soluzione definitiva alla problematica, bensì la salvaguardia per soli altri 10.130 esodati.
      Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, riparare a un evidente errore di quantificazione dei lavoratori in mobilità o esodati interessati, apportando delle modifiche all'articolo 24, comma 14, del decreto salva Italia e all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto milleproroghe.
      Il testo che riproponiamo è quello elaborato dal Comitato ristretto della Commissione lavoro nella scorsa legislatura ed approdato all'esame dell'Aula prima del termine della legislatura, sia pur con delle modifiche, perché intendiamo proseguirne l’iter per non vanificare il lavoro fino ad allora svolto con il contributo di tutte le forze politiche. La modifica principale è lo slittamento al 31 gennaio 2012 della data di riferimento per considerare la platea dei soggetti da salvaguardare, rispetto alla normativa vigente che la fissa al 4 dicembre 2011. Un'altra modifica, invece, intende eliminare la previsione di legge «nei limiti delle risorse», al fine di superare le quantificazioni finanziarie compiute dal Governo Monti rapportate ad una ristretta platea di lavoratori esodati.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

      1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:
      «10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10. è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:

          a) in via sperimentale dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2017, in presenza di un'anzianità contributiva pari a 35 anni e di un'età, comprensiva del periodo occorrente per l'esercizio del diritto, pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti, a 58 anni per le lavoratrici autonome e per i lavoratori dipendenti, a 59 anni per i lavoratori autonomi;

          b) in via sperimentale dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, in presenza di un'anzianità contributiva pari a 35 anni e di un'età, comprensiva del periodo occorrente per l'esercizio del diritto, pari o superiore a 59 anni per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e a 60 per anni per i lavoratori e le lavoratrici autonomi.
      10-ter. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 10-bis il trattamento pensionistico è liquidato interamente con il

sistema di calcolo contributivo, anche con riferimento all'anzianità contributiva maturata prima del 1o gennaio 1996. Entro il 31 settembre 2017 il Governo trasmette alle Camere una relazione sugli effetti della sperimentazione di cui al medesimo comma 10-bis, ai fini di una sua eventuale prosecuzione».

          b) Al comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. All'alinea, dopo le parole: «in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e» e le parole: «nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata» sono soppresse;

      2. le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2012»;
      3. alla lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;
      4. alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a prescindere dall'effettivo

collocamento in mobilità entro tale data»;

      5. Alla lettera c):

          a) dopo le parole: «23 dicembre 1996, n. 662,» sono inserite le seguenti: «o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria»;

          b) le parole: «; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni»;

          c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dai commi 10, 10-bis e 10-ter»;

      6. la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          «d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefìci di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile»;

      7. è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «e-ter) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro quarantotto mesi successivi al termine del trattamento medesimo».
      c) al comma 15-bis, alinea, dopo le parole: «del settore privato» sono inserite le seguenti: «e del settore pubblico»;
      d) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14).

      1. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2-ter, le parole: «nei limiti delle risorse» sono soppresse; le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo

all'esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2012 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati anche a livello provinciale entro la medesima data del 31 gennaio 2012,»; le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente»;

          b) al comma 2-quater sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i periodi di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, 11. 104, e successive modificazioni, e i periodi di cui all'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Art. 3.
(Validità degli accordi per la gestione di eccedenze occupazionali).

      1. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.

Art. 4.
(Monitoraggio degli effetti del nuovo sistema previdenziale).

      1. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi

a seguito delle modifiche alla disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dell'articolo 1 della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, così rinominato dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
      2. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 1. A decorrere dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente

comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.