• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/06895 l'articolo 1, comma 22, lettera g), della legge n. 94 del 2009 («pacchetto sicurezza») entrata in vigore l'8 agosto 2009, stabilisce l'obbligo dell'esibizione del permesso di soggiorno per...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06895presentato daFABBRI Marilenatesto diVenerdì 6 novembre 2015, seduta n. 516

FABBRI. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
l'articolo 1, comma 22, lettera g), della legge n. 94 del 2009 («pacchetto sicurezza») entrata in vigore l'8 agosto 2009, stabilisce l'obbligo dell'esibizione del permesso di soggiorno per qualsiasi atto inerente lo stato civile;
quindi, per registrare un figlio alla nascita è obbligatorio presentare il permesso di soggiorno;
e però evidente che i cittadini extracomunitari in situazione di irregolarità non dispongono del permesso di soggiorno e se tale documento fosse loro richiesto, per evitare il rischio di espulsione, potrebbero privare il nuovo nato del certificato di nascita, un documento indispensabile per la vita e per la dignità di ogni persona;
la circolare n. 19 del 7 agosto 2009 emanata dal Ministero dell'interno il giorno precedente all'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, sancisce tuttavia che: «Per le dichiarazioni di nascita non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno»;
in adempimento alla legge n. 94 del 2009 potrebbe quindi essere stata rifiutata l'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati da genitori privi del permesso di soggiorno, essendo una legge dello Stato più cogente di una circolare ministeriale, emanata in data antecedente;
nel 1991 l'Italia ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (legge n. 176 del 1991), che sancisce quanto segue: «il bambino è persona con diritti propri non dipendenti da altri»; «il suo interesse superiore è preminente» a prescindere dallo status dei genitori; «il fanciullo è registrato immediatamente al momento della nascita e da allora ha diritto a un nome»; «gli Stati si impegnano a garantire a ogni bambino i diritti enunciati a prescindere dalla origine loro o dei loro genitori o da qualsiasi altra circostanza (...) e adottano tutti i provvedimenti appropriati», a prescindere dalla origine loro o dei loro genitori o da qualsiasi altra circostanza;
da 4 anni la Convention on the rights of the child (Crc), gruppo che raccoglie 80 associazioni e realtà mondiali, Caritas italiana compresa, segnala il problema e ne chiede con forza una risoluzione istituzionale, raccomandando una riforma che garantisca la registrazione per tutti i minorenni nati in Italia, indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori;
secondo i dati del Crc, «non ci sono dati certi sull'esistenza del fenomeno dei “bambini invisibili”, ma le ultime stime evidenziano la presenza di 544 mila migranti privi di permesso di soggiorno e ciò fa presumere che il numero di questi “bambini invisibili” potrebbe essere significativo»;
il certificato di nascita è l'unica testimonianza certa e riconosciuta dell'esistenza di una persona e senza questo nessun diritto è garantito. In mancanza di ciò il bambino non risulta esistere quale persona e quale individuo destinatario delle regole dell'ordinamento giuridico, non gli viene assicurata la tutela da parte dei genitori ed è condannato ad essere per sempre un irregolare, privato di qualunque cittadinanza e pertanto invisibile agli occhi di un qualsiasi Stato;
sul tema sono state presentate alcune proposte di legge in Parlamento;
il problema è stato di recente sollevato anche dalla stampa. Nello specifico il quotidiano Avvenire ha pubblicato due articoli inerenti il tema citato in premessa;
se sia a conoscenza del problema suesposto, se sia in grado di fornire una stima orientativa del numero di questi bambini e in che modo intenda affrontare tale questione, per far emergere il fenomeno descritto in premessa, nel rispetto di quanto sancito dalla legge in materia di tutela e diritti dei minori. (5-06895)